Al via la stagione degli interpelli per le società di comodo

Presentazione entro il 18 marzo 2014 se si vuole avere la certezza di conoscere l’esito in tempo per il versamento delle imposte
Parte, come ogni anno, la stagione degli interpelli per la disapplicazione della normativa sulle società di comodo, la quale si preannuncia, se possibile, più problematica di quanto sperimentato gli scorsi anni.
Come rilevato nella Scheda di aggiornamento 12/2013 (“Disciplina delle società non operative nel settore immobiliare”), con tutta probabilità l’attenzione di imprese e professionisti tornerà a concentrarsi sulle “vecchie” società non operative, le quali evidenziano in bilancio un ammontare di ricavi, incrementi di rimanenze e proventi non straordinari inferiore a quello minimo determinato applicando le percentuali previste nell’art. 30 comma 1 della L. 724/94 al valore dei beni dell’attivo patrimoniale.
La situazione più critica dovrebbe essere quella delle società immobiliari, per le quali si combinano fattori più propriamente di mercato (ulteriore calo dei canoni medi di locazione, presenza consistente di immobili sfitti ecc.) a riflessi di scelte operate in passato che esplicano i propri effetti dal 2013 (ci si riferisce, in particolare, alla rivalutazione operata nel 2008, la quale determina l’incremento dei ricavi minimi presunti per la prima volta in UNICO 2014, naturalmente solo se è stata a suo tempo assolta l’imposta sostitutiva).
Il secondo presupposto per l’attivazione della disciplina delle società di comodo è la presenza di tre dichiarazioni pregresse (quelle relative al 2010, al 2011 e al 2012) con perdite fiscali, o con reddito comunque inferiore a quello minimo.
Se la società versa in almeno una di queste situazioni, occorre prima di tutto valutare se è possibile beneficiare di una delle cause di esclusione previste nello stesso art. 30 comma 1 della L. 724/94 (situazioni da riferire al 2013, e comuni alle due discipline), ovvero di una causa di disapplicazione (situazioni invece distinte per singola disciplina, da riferire al 2013 per le società non operative e ad almeno uno dei periodi d’imposta ricompresi nel triennio 2010-2012 per le società in perdita sistematica).
Se la società non rientra in alcuna di tali cause di esclusione o di disapplicazione automatica è necessario avanzare istanza di interpello alle Direzioni Regionali delle Entrate, alla quale gli Uffici sono tenuti a rispondere entro i successivi 90 giorni.
In linea generale, le società hanno tutto l’interesse a conoscere l’esito dell’interpello entro il termine per il versamento delle imposte dovute in base alla dichiarazione annuale: ciò significa che, posto nel 16 giugno 2014 tale termine, l’interpello dovrebbe essere presentato entro il 18 marzo 2014 (calcolando, invece, a ritroso i 90 giorni dal 16 luglio 2014 – termine per il versamento con la maggiorazione dello 0,40% – l’interpello dovrebbe essere presentato entro il 17 aprile 2014).
Naturalmente, si tratta di termini a solo vantaggio della società, ben potendo l’istanza essere presentata successivamente; se ciò succede, però, la società si ritroverebbe a versare le imposte “al buio”, non conoscendo l’esito dell’interpello e dovendo, quindi, ricorrere al ravvedimento se si sono versate le imposte confidando nell’esito positivo mentre invece l’istanza viene respinta (e non si intende contestare questo fatto in sede contenziosa), o gestire un eccesso di versamento a saldo nel caso opposto.
Va però detto che spesso non risulta semplice avere all’inizio di marzo tutti i dati necessari, vuoi perché la società non ha ancora approvato il bilancio, vuoi soprattutto perché spesso si confida in cause di esclusione o disapplicazione non conoscibili a questa data (ad esempio, la congruità e coerenza agli studi di settore).
Dal punto di vista pratico, va ricordato che secondo l’Agenzia delle Entrate (circolare n. 23 dell’11 giugno 2012), se la società è al contempo sia non operativa, sia in perdita sistematica e non sussiste alcuna causa di esclusione o di disapplicazione, occorre presentare due istanze separate, una per ciascuna disciplina, ciascuna delle quali seguirà il suo iter specifico (è, tuttavia, realistico che nei due interpelli le situazioni che vengono addotte a giustificazione siano le medesime: ad esempio, l’impossibilità di praticare canoni di locazione più elevati in una determinata zona geografica o settore di attività determina sia l’insufficienza dei ricavi, sia lo stato di perdita).
L’istanza di disapplicazione può essere presentata o in plico raccomandato A/R o a mezzo di consegna diretta all’Ufficio territorialmente competente; nella prima ipotesi, va ricordato che l’istanza si considera presentata non all’atto della spedizione, bensì all’atto della ricezione del plico da parte dell’Ufficio (art. 1 comma 5 del DM n. 259 del 19 giugno 1998), ragione per cui è essenziale anticipare di qualche giorno la spedizione rispetto ai termini sopra indicati del 18 marzo o 17 aprile 2014.
Fonte: Eutekne autore Gianluca ODETTO

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