Antiriciclaggio, astensione «doc»

L'Uif ha reso disponibile il modello di restituzione delle somme al cliente
L'obbligo di astensione certificato dall'Uif. Con provvedimento del 10 marzo 2014, pubblicato sul proprio sito, l'Autorità rende note le modalità grazie alle quali tutti i destinatari del decreto antiriciclaggio – intermediari, professionisti, soggetti non finanziari, eccetera – devono trasmettere le informazioni riguardanti i rapporti oggetto di astensione, secondo quanto previsto dall'articolo 23, comma 1-bis del Dlgs 231/07.
In realtà, la Uif torna sull'argomento dopo il precedente intervento in materia del 6 agosto 2013, con il quale aveva indicato le informazioni da acquisire e conservare obbligatoriamente in caso di operazioni di restituzione di cui al citato articolo 23, comma 1-bis. Sul punto appare però necessario richiamare, seppur sinteticamente, l'iter che ha caratterizzato l'entrata in vigore del comma 1-bis dell'articolo 23.
Il Dlgs 169/2012 ha modificato anche il decreto antiriciclaggio tramite la revisione dell'obbligo di astensione. La norma prevede che i destinatari, nel caso in cui non possano rispettare gli obblighi di adeguata verifica, si astengano dall'effettuazione delle operazioni richieste restituendo al cliente i fondi e liquidando l'importo tramite bonifico su un conto corrente bancario indicato dal cliente medesimo. Il bonifico menzionato deve essere accompagnato da un messaggio diretto alla controparte bancaria nel quale si evidenzi che le somme sono restituite per l'impossibilità di rispettare l'adeguata verifica. La previsione suscitava da subito aspre critiche e il ministero dell'Economia, a distanza di poche ore dall'entrata in vigore, provvedeva a sospenderne gli effetti, anche a seguito di contatti intercorsi con l'Abi. Il dicastero comunicava che le problematiche sarebbero state esaminate da un tavolo tecnico e che, all'esito, avrebbe pubblicato una circolare a chiarimento della norma. Il ministero tornava dunque sull'argomento con la circolare del 30 luglio 2013, recante precisazioni sull'ambito applicativo della disposizione e sulle modalità operative idonee a dare attuazione all'articolo 23 del Dlgs 231/07. Nello specifico, la circolare ha chiarito come, prima di procedere con l'astensione, i destinatari devono avviare con la clientela una fase di interlocuzione atta al completamento dell'adeguata verifica e, solo in caso di definitiva impossibilità di perfezionamento dell'adempimento, gli stessi devono procedere con l'astensione, bonificando il quantum su un conto appositamente indicato dal cliente o trattenendo le disponibilità su un conto infruttifero (ciò nel caso in cui il cliente non fornisca le coordinate all'uopo richieste).
Con il provvedimento di ieri, la Uif stabilisce che i destinatari del decreto 231/07 devono inviare una comunicazione per ogni operazione di restituzione - a seguito di bonifico sul conto indicato – solo per importi superiori a 5mila euro, fermo comunque restando l'obbligo di acquisire e conservare le informazioni relative anche alle operazioni di restituzione di minore importo. Le comunicazioni devono essere trasmesse in via telematica entro 15 giorni, attraverso il portale Infostat-Uif e l'apposito modulo di «Comunicazione di operazione di restituzione». Ogni comunicazione è identificata grazie a un numero attribuito dal destinatario comunicante e un numero di protocollo attribuito dal sistema. I destinatari sono chiamati a verificare la correttezza dei dati inseriti ai fini della comunicazione dell'operazione grazie alla prevista funzione di controllo errori presente sul modulo telematico. L'Uif provvede poi a notificare ai destinatari l'accettazione o il rifiuto della comunicazione. L'inoltro delle comunicazioni è effettuato dal delegato, anche di gruppo, all'inoltro delle segnalazioni di operazioni sospette; questi può a sua volta delegare l'invio delle comunicazioni ad altri soggetti. Come già sottolineato nella circolare del ministero, i destinatari segnalano come sospetta l'operazione di restituzione solo qualora sussistano elementi per ritenerla tale, non generandosi automatismi fra gli obblighi di astensione e di segnalazione. L'invio di una segnalazione di operazione sospetta non esonera dalla comunicazione alla Uif dell'operazione di restituzione.
L'Autorità ha comunque pubblicato sul proprio sito un manuale operativo grazie al quale i destinatari possono agevolmente comprendere come effettuare la comunicazione dell'operazione di restituzione e quali dati inserirvi.
Fonte: Il sole 24 ore autore Ranieri Razzante

Commenti