Approvato il “nuovo” modello TR

Da utilizzare a decorrere dalle richieste di rimborso o di utilizzo in compensazione dell’eccedenza d’imposta relativa ai primi tre mesi del 2014
Con il provvedimento del 26 marzo 2014 del direttore dell’Agenzia delle Entrate, Prot. 43436/2014, è stato approvato il nuovo modello TR. 
Oltre al modello, che comprende anche il prospetto riepilogativo riservato all’ente o alla società controllante per la richiesta di rimborso o per l’utilizzo in compensazione del credito Iva trimestrale del gruppo, sono state approvate le relative istruzioni e le specifiche tecniche per la trasmissione telematica dei dati. 
Il restyling del modello si è reso necessario al fine di adeguare la struttura e il contenuto del modello IVA TR alle modifiche introdotte nella disciplina Iva. 
Il nuovo modello sostituisce quello approvato con provvedimento del 20 marzo 2012 ed è utilizzabile a partire dalle richieste relative al credito Iva del primo trimestre 2014. 
Tale modello, come noto, è destinato ai contribuenti che, chiudendo la liquidazione trimestrale con un credito superiore a 2.582,28 euro, vogliono chiedere la restituzione di quella somma o sfruttarla in compensazione. 
Per poter chiedere a rimborso le suddette somme, ai sensi dell’art. 38, co. 2, D.P.R. 633/1972, il contribuente deve essere in possesso dei requisiti previsti dall’art.30, c.3, lett. a) b) ed e) del D.P.R. 633/72, nonché dai soggetti che si trovano nelle condizioni stabilite dalle lettere c) e d) dello stesso articolo, con alcune limitazioni rispetto alle ipotesi di rimborso annuale. 
In alternativa, lo stesso credito può essere utilizzato in compensazione nel modello F24. 
La presentazione del modello deve avvenire, entro l’ultimo giorno del mese successivo al trimestre di riferimento, esclusivamente in via telematica. L’interessato può provvedervi direttamente o rivolgendosi a un intermediario abilitato.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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