Cancellazione dei crediti

L’integrazione del principio contabile 15 secondo l’Oic
Premessa – Le imprese cancellano i crediti dal bilancio quando non hanno più i diritti contrattuali a ricevere flussi finanziari derivanti dagli stessi, oppure quando trasferiscono tali diritti unitamente a tutti i rischi. Questo quanto sostenuto dall’Oic. 
Oic - L'Organismo italiano di contabilità (Oic) ha diffuso, nella veste di bozza per la consultazione, il documento titolato "Disciplina contabile della cancellazione dei crediti", che integra il principio contabile nazionale Oic 15 “I crediti” nella versione revisionata attualmente in consultazione. Pertanto, i sei paragrafi di cui si compone il documento, al termine della consultazione saranno inseriti nell'Oic 15. 
Ias - Questo approccio è coerente, negli aspetti fondamentali, con quello seguito nei principi contabili internazionali, ovvero nello Ias 39 e negli Ias per le imprese di minore dimensione (Ifrs for Smes). Tuttavia, fermo restando il sostanziale allineamento ai principi contabili internazionali, il documento prevede alcune rilevanti semplificazioni. 
Rischi - Innanzitutto, mentre le regole internazionali fanno riferimento al concetto generale di trasferimento dei rischi e benefici relativi all'attività finanziaria, nel principio nazionale il riferimento è limitato ai rischi: pertanto, non sono tenuti in considerazione i benefici. Questo, per fornire una rappresentazione il più possibile utile al lettore del bilancio, che privilegia l'esposizione della società ai rischi inerenti il credito come elemento fondamentale nella scelta del modello di contabilizzazione. 
Trasferimento benefici - Inoltre, l'impostazione seguita vuole rendere il più possibile agevole la ricostruzione del corretto trattamento contabile nei casi, presumibilmente rari, in cui, in base alle clausole che regolano il contratto di cessione, al trasferimento dei rischi non corrisponde il trasferimento dei benefici. 
Modello - Sempre in un'ottica di semplificazione è la scelta di non introdurre uno specifico modello contabile per quelle cessioni che comportano il trasferimento parziale dei rischi, rispetto alle quali i principi contabili internazionali impongono di considerare l'ulteriore elemento del trasferimento del "controllo" sul credito ceduto al cessionario (inteso come capacità, da parte del cessionario di rivendere il credito acquistato) e, se del caso, impongono la sua cancellazione parziale, secondo il criterio del cosiddetto continuing involvement. 
Deducibilità fiscale - La contabilizzazione proposta dall'Oic ha il pregio di fornire al lettore del bilancio una più efficace rappresentazione del rischio inerente ai crediti ceduti in operazioni che mantengono in capo al cedente i rischi del credito. Infatti, il credito che resta iscritto in bilancio fornisce il valore dell'attivo esposto al rischio di controparte e agli altri rischi e consente di individuare in modo diretto la natura (commerciale, finanziaria, o altro) del credito ceduto verso il quale permane l'esposizione al rischio. 
Legge di stabilità - L'Oic ha redatto il documento anche perché l'art. 1, co. 160, Legge di stabilità 2014 precisa che, ai fini della deducibilità delle perdite su crediti, gli elementi certi e precisi sussistono in caso di cancellazione dei crediti dal bilancio operata in applicazione dei principi contabili. La norma si applica dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2013. 
Modifiche - Viene superata l'impostazione del precedente Oic 15 che consentiva, a fronte di cessioni che non trasferivano sostanzialmente tutti i rischi, sia di cancellare il credito sia di mantenerlo in bilancio, con l'inevitabile pregiudizio che ne derivava in termini di comparabilità dei bilanci. Pertanto, l'eliminazione dell'alternativa consente l'applicazione di regole contabili e fiscali uniformi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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