Confermata soglia 10.000 euro per RW

Conversione in Legge D.L. 4/2014
È arrivato nel pomeriggio di ieri l’ok definitivo da parte del Senato all’approvazione della legge di conversione del D.L. 4/2014 (ex D.L. voluntary disclosure). L’approvazione è avvenuta sul filo di lana, in quanto il Decreto sarebbe decaduto se non convertito in legge entro il 28 marzo.
Come anticipato su queste pagine nei giorni scorsi, nel corso dell’iter di conversione è stato approvato un emendamento che reintroduce la soglia dei 10.000,00 euro per la compilazione del quadro RW.
In particolare, l’art. 2 della legge di conversione del D.L. 4/2014, integra l’art. 4, co. 3, D.L. 167/1990, aggiungendovi un nuovo periodo.
Ante modifiche, la richiamata disposizione escludeva dall’obbligo di indicazione in dichiarazione soltanto le attività finanziarie affidate in gestione a intermediari residenti e i contratti conclusi mediante gli stessi, nel caso in cui i relativi redditi erano già stati sottoposti a ritenuta o a imposta sostitutiva.
In base all’integrazione operata nell’art. 4, co. 3, D.L. 167/1990 “gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nel comma 1 non sussistono altresì per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo d'imposta non sia superiore a 10.000 euro”.
La nuova previsione normativa, introduce una soglia di 10.000, al di sotto della quale non sussiste l’obbligo di compilazione del quadro RW, per i depositi e conti correnti bancari costituiti all'estero. Di conseguenza, per le altre attività finanziarie e per gli investimenti esteri sarebbe necessaria la compilazione del quadro RW senza alcun limite.
Il limite dei 10.000 euro andrà verificato in relazione al valore massimo complessivo che il deposito o il conto corrente bancario ha raggiunto durante il periodo d’imposta. Di conseguenza, la verifica della soglia dei 10.000 euro non dovrà avvenire rispetto al valore del c/c bancario o del deposito alla fine del periodo d’imposta, bensì tenendo conto di versamenti e prelevamenti effettuati durante il periodo d’imposta.
Vengono inoltre confermate due disposizioni già presenti nel decreto originario:
la norma interpretativa che prevede espressamente l’applicabilità della tassa di concessione governativa ai contratti di abbonamento per la telefonia cellulare;
lo stop all’annunciata sforbiciata alle detrazioni Irpef del 19%, percentuale che sarebbe dovuta scendere al 18% quest’anno e al 17% a decorrere dal 2015.
Si ricorda, inoltre, che nell’iter di conversione sono state soppresse le norme sulla voluntary disclosure, ovvero della procedura di collaborazione volontaria, finalizzata a consentire l’emersione dei capitali e degli investimenti non dichiarati detenuti all’estero.
Restano salvi, tuttavia, gli atti e i provvedimenti adottati e degli effetti e dei rapporti giuridici nati nel breve periodo di vita della procedura.
Da segnalare infine le disposizioni in favore delle popolazioni colpite recentemente da eventi alluvionali.
Di particolare rilevanza l’estensione della sospensione dei versamenti e degli adempimenti tributari e contributivi, in scadenza tra il 17 gennaio e il 31 ottobre 2014, anche ai Comuni veneti colpiti da eventi atmosferici verificatisi tra il 30 gennaio e il 18 febbraio.
I soggetti avente residenza, sede legale e/o operativa nei comuni individuati, titolari di mutui finalizzati alla ricostruzione di edifici distrutti o inagibili o alla ripresa dell’attività svolta negli stessi edifici, possono chiedere - alle banche o agli intermediari finanziari eroganti il finanziamento - la sospensione fino al 31 dicembre 2014 delle rate di mutuo, per intero o, se si vuole, anche della sola quota capitale.
Per l’ottenimento della suddetta agevolazione, è necessario presentare un’autocertificazione del danno subito.
Sarà compito degli istituti finanziari, entro 30 giorni dall’entrata in vigore della Legge di conversione, informare i potenziali interessati dell’opportunità, indicando altresì costi e tempi della sospensione. Il “silenzio” della banca determina una “tregua” automatica dei pagamenti fino al 31 dicembre 2014.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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