Coop, slalom tra gli utili

Possibile accantonare il risultato a riserva fatte salve le quote tassabili
La determinazione delle imposte d'esercizio in sede di chiusura del bilancio per le società cooperative richiede un percorso complesso che coinvolge diversi provvedimenti di legge emanati nel tempo. Per di più occorre distinguere per settori di attività.
Relativamente alla determinazione dell'Irap le cooperative non usufruiscono di regole particolari e pertanto la procedura è uguale a quella delle società di capitali.
Invece relativamente all'Ires, le cooperative a mutualità prevalente (articolo 2512 del codice civile), che accantonano gli utili a riserva indivisibile in base all'articolo 12 della legge 904/77 possono non assoggettare a imposta una parte consistente di utile civilistico. Supponendo che l'utile venga rinviato interamente a riserva suddiviso tra il 30% a riserva legale e la parte rimanente a riserva statutaria o straordinaria, occorre riprendere a tassazione il 40% dell'utile medesimo; questa percentuale è elevata al 65% per le cooperative di consumo e ridotta al 20% per quelle agricole (articolo 2, comma 36 bis del Dl 138/2011, articolo 1, comma 460 e seguenti della legge 311/2004). Inoltre il comma 36 ter del citato Dl 138 modificando l'articolo 6, comma 1 del Dl 63/2002 prevede l'obbligo dell'assoggettamento a Ires di un decimo della riserva legale che corrisponde a un ulteriore 3%, essendo tale riserva del 30 per cento. Ne consegue che la parte imponibile dell'utile accantonato a riserva è pari al 43% per la generalità delle cooperative aumentato al 68% per le coop di consumo e al 23% per le cooperative agricole.
Dal periodo di imposta 2013 anche le banche di credito cooperativo devono assoggettare a imposta un decimo della riserva obbligatoria che, nel loro caso, è pari al 7% (il testo unico bancario prevede una riserva minima obbligatoria del 70%), cosicché la quota di utile imponibile per le bcc è pari al 34% (30% più 7% meno il 3% versato ai fondi mutualistici).
Le cooperative sociali di cui alla legge 381/91 possono non tassare tutto l'utile d'esercizio accantonato a riserva indivisibile, ma rimane il dubbio della tassazione del 3% degli utili corrispondenti a un decimo della riserva legale. Infatti, mentre le norme della legge 311/2004 escludono queste cooperative dalla tassazione dell'utile d'esercizio accantonato a riserva, la disposizione che prevede di tassare il decimo della riserva legale contenuta nell'articolo 6 del Dl 63/2002 non esclude le cooperative sociali ed è stata emanata con il Dl 138/2011 e quindi successivamente.
Proseguendo nella determinazione dell'Ires di competenza dell'esercizio si deve aggiungere all'imponibile fiscale, corrispondente alle predette percentuali dell'utile civilistico, le riprese fiscali costituite dai costi non deducibili. Anche in questo caso vi sono delle eccezioni. Le cooperative agricole, di cui all'articolo 10 del Dpr 601/73, che trasformano e vendono i prodotti conferiti prevalentemente dai soci, usufruiscono dell'esenzione da Ires. Così pure le cooperative di lavoro, qualora il costo del lavoro dei soci risulti non inferiore al 50% di tutti gli altri costi escluse le materie prime e sussidiarie, non portano in aumento l'Irap.
Una deduzione particolare riguardante le società cooperative è rappresentata dai ristorni e cioè le somme corrisposte a conguaglio per le prestazioni o i conferimenti dei soci che rappresentano l'essenza dello scambio mutualistico (agenzia delle Entrate, circolare 35 del 9 aprile 2008).
Il reddito può essere inoltre diminuito delle perdite fiscali (per l'80%) subite negli esercizi precedenti ma limitatamente alla parte eccedente l'utile che non ha concorso a formare il reddito negli esercizi precedenti. In sostanza, ad esempio, il 57% dell'utile non tassato forma una franchigia negativa e la perdita è deducibile soltanto oltre tale soglia.
Per le società cooperative è particolare anche la ripresa fiscale relativa all'Ires che deve essere portata in aumento. Infatti l'Ires d'esercizio, corretta con l'ammontare delle imposte differite, viene portata in aumento nella medesima percentuale in cui è tassato l'utile d'esercizio, ad esempio al 43% (agenzia delle Entrate, circolare 34 del 15 luglio 2005).
Infine la riduzione del reddito imponibile per gli effetti dell'Ace (3% dell'incremento del patrimonio netto) segue le regole delle società di capitali.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Tosoni

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