Correzioni con sguardo al passato

I vecchi errori contabili rettificati nell'ultimo bilancio vanno gestiti in Unico 2013
Correzioni contabili a effetto ritardato sui nuovi prospetti del quadro RS di Unico 2014. La rettifica in bilancio di vecchi errori andrà, infatti, prevalentemente gestita nel modello dello scorso anno. È quanto si ricava dalla lettura combinata della circolare 31/E/2013 e dalle istruzioni all'ultima dichiarazione dei redditi.
I passaggi
Il documento di prassi consente di gestire fiscalmente gli errori commessi nella redazione dei bilanci. Nel caso di correzioni a favore del contribuente (rilevazione dei costi), la questione è come trattare la componente di reddito che si rileva a seguito della correzione dell'errore, tenendo conto della necessità di evitare una doppia tassazione e anche di rispettare la competenza economica. La soluzione dell'Agenzia si può sintetizzare così:
e si rileva la componente nel l'anno in cui emerge l'errore sterilizzandola in Unico con una variazione in aumento;
r si imputa la componente nel periodo di competenza;
t si riliquidano "internamente" i periodi d'imposta interessati dalle modifiche fino all'ultima dichiarazione emendabile;
u si presenta, infine, la dichiarazione correttiva. 
Le correzioni potranno retroagire nel rispetto dei termini stabiliti dall'articolo 43 del Dpr 600/1973: in condizioni normali quindi nel 2014 si potrà emendare al massimo il 2009. 
Il quadro RS di Unico 2014 presenta, però, un prospetto (quadro di sintesi) idoneo a monitorare, periodo per periodo, le riliquidazioni delle dichiarazioni già presentate fino alla correttiva ufficiale. Tuttavia, nel caso di correzione di errori che impattano nel bilancio 2013, bisognerà emendare la dichiarazione presentata a settembre dello scorso anno (Unico 2013 per il 2012) e non quella relativa all'annualità interessata dalla correzione contabile (Unico 2014 per il 2013). 
Il caso pratico
Proviamo a vedere meglio con un esempio. Una Srl contabilizza nel 2013 una fattura attinente a costi non imputati e di competenza del 2011. Di seguito i passaggi da seguire.
- Riliquidazione "interna" (ossia senza invio telematico) della dichiarazione 2011 per computare i maggiori oneri. Emerge un credito Ires da riportare a nuovo.
- Ripresentazione telematica del modello Unico 2013 con indicazione del nuovo credito riportato dal 2011. Il 2012 è al momento l'ultima annualità emendabile in base ai termini previsti dall'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998 (la correttiva a favore va inviata entro il termine di presentazione della dichiarazione relativa al periodo d'imposta successivo). 
- Il credito confluisce in Unico 2014. Nel quadro RF della stessa dichiarazione va operata una variazione in aumento per evitare che lo stesso costo venga dedotto due volte: nella riliquidazione della dichiarazione 2011 e nel periodo di imputazione contabile.
La trasmissione telematica della correttiva (Unico 2013) avverrà senza l'allegazione del nuovo prospetto del quadro RS. Il prospetto, infatti, interessa i casi nei quali la dichiarazione emendata sarà il modello 2014. Di conseguenza, rispettando i termini fissati dall'articolo 2, comma 8-bis, del Dpr 322/1998, ciò potrà avvenire solo post 30 settembre 2014. Dalle istruzioni a Unico 2014, nel nostro esempio, nel prospetto del quadro RS della dichiarazione del 2014 non si dovrà neanche dare notizia della correzione del modello 2013.
L'Irap 
Per l'Irap valgono in pratica le stesse regole. La circolare 31/E ha infatti chiarito che il valore della produzione netto va determinato sulla base della corretta classificazione temporale delle componenti di reddito. Per questo è stato inserito nel quadro IS del modello Irap 2014 una sezione (la XIII: righi da IS56 a IS79) nella quale sono richiesti gli stessi dati del prospetto RS.
La prevenzione 
La concatenazione dei passaggi porta a ritenere che potrebbero verificarsi problemi con il sistema di controllo delle dichiarazioni dei redditi, facendo scattare il preavviso di irregolarità sul modello emendato. Per le correzioni che interessano la dichiarazione non dotata del nuovo prospetto di raccordo del quadro RS (Unico 2013) infatti, il controllo centralizzato non riuscirà a incrociare le correzioni "interne" con i dati delle dichiarazioni presentate, con l'inevitabile segnalazione di errore. In questi casi – come afferma la circolare 31/E/2013 – il contribuente raggiunto dall'avviso bonario potrà esibire i conteggi per dare conto delle differenze e dimostrare la propria correttezza. In previsione di ciò, la gestione cartacea del nuovo prospetto del quadro RS anche per i modelli antecedenti a Unico 2014 può essere consigliabile. Il prospetto rappresenta uno strumento utile a fornire le spiegazioni eventualmente richieste in caso di controllo.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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