Difesa da redditometro, una lunga corsa a ostacoli

Iter in tre passaggi per la tutela del contribuente
La pubblicazione delle bozze dell'invito a comparire alza il velo sull'articolata procedura che caratterizza l'accertamento da redditometro. Vediamo quindi nel dettaglio lo svolgersi delle fasi in quanto gli snodi che caratterizzano ogni passaggio consegnano al contribuente l'opportunità di adottare delle scelte in relazione all'andamento della procedura.
La selezione
La prima fase è quella dell'individuazione del soggetto da mirare. Si tratta di un passaggio interno all'amministrazione finanziaria nell'ambito del quale il Fisco, prima di provvedere alla notifica dell'invito a comparire, effettua un esame critico della posizione del contribuente. Lo scopo è quello di proseguire solo su posizioni che presentino effettive e gravi criticità tra reddito dichiarato e spese sostenute e che quindi possano dare origine a una proficua – in termini di gettito potenziale – attività di recupero. Per questo motivo vengono espunte già nella fase di selezione le posizioni che presentano situazioni di marginalità economica o che, sulla base delle informazioni presenti in Anagrafe tributaria, possono giustificare lo scostamento. L'ufficio opera una cernita anche verificando se il reddito complessivo della famiglia (reale e non fiscale) può giustificare l'apparente scostamento individuale.
L'invito a comparire
Il secondo passaggio coinvolge direttamente il contribuente. L'ufficio, ultimata la selezione, invita, ai sensi del comma 7 dell'articolo 38 del Dpr 600/73, il contribuente a comparire, per fornire spiegazione in ordine alla propria posizione. Nel corso del contraddittorio il contribuente è quindi tenuto a dare chiarimenti in merito alla presunta anomalia intercettata nella fase della selezione. Se le spiegazioni sono ritenute esaurienti, l'ufficio archivia la pratica; diversamente, se l'ufficio prosegue, si passa alla fase del tentativo di adesione.
Il tentativo di adesione
Nell'ambito del nuovo redditometro l'ufficio ha l'obbligo di attivare il procedimento di accertamento con adesione previsto dall'articolo 5 del Dlgs 218/97. Viene quindi notificato un nuovo invito che ha la veste di un vero e proprio pre-accertamento analogo per contenuti a quelli che interessano l'applicazione degli studi di settore. In questo contesto il contribuente può operare due scelte: fare acquiescenza, accettando integralmente la pretesa e quindi pagando tutte le imposte dovute e le sanzioni ridotte a un sesto del minimo entro il quindicesimo giorno antecedente la data fissata per la comparizione; oppure dare corso al procedimento di adesione presentandosi per il contraddittorio. Se si sceglie questa via e si raggiunge un accordo, si perfeziona l'adesione e la procedura si chiude con il pagamento delle maggiore imposte e delle sanzioni ridotte a un terzo. Se invece il tentativo di adesione viene abortito, l'ufficio emette il vero e proprio atto di accertamento.
L'avviso di accertamento
Il contribuente che riceve l'avviso di accertamento come atto conclusivo della procedura deve ulteriormente valutare come muoversi. La prima opzione è quella di pagare il dovuto facendo acquiescenza all'accertamento, fruendo così della riduzione delle sanzioni a 1/3 (articolo 15 del Dlgs 218/97). È scontato, però, che se la procedura non ha trovato una soluzione transattiva in uno dei passaggi precedenti è perché il contribuente ha deciso di ricorrere al Giudice tributario. Va ricordato che per l'atto di accertamento notificato in questa fase non è possibile reiterare il tentativo di adesione, vista la preclusione di cui all'articolo 6, comma 2 del Dlgs 218/97. La presentazione dell'istanza di adesione, quindi, non produrrebbe effetti, men che meno quello di sospendere per 90 giorni i termini per l'impugnazione. Resta salva, invece, la definizione agevolata delle sole sanzioni ex articolo 17 del Dlgs 472/97, che comporta la riduzione a un terzo delle stesse, ma che lascia immutata la possibilità di presentare il ricorso sulla debenza dell'imposta. Il contribuente, infine, può impugnare l'atto presentando ricorso alla Commissione tributaria competente entro i canonici 60 giorni (salvo la proroga dovuta al periodo di sospensione feriale) dalla notifica, tenendo conto però che se il valore della lite è inferiore a 20mila euro, occorre transitare per la procedura del reclamo prevista dall'articolo 17 bis del Dlgs 546/92. Insomma, una vera e propria corsa ad ostacoli da gestire con attenzione.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi

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