Il conferimento come operazione da non sottovalutare

L’operazione di conferimento viene attuata in regime di neutralità fiscale, grazie al dettato dell’art. 176, TUIR, che al comma 1, stabilisce che “i conferimenti di aziende effettuati tra soggetti residenti nel territorio dello Stato nell’esercizio di imprese commerciali, non costituiscono realizzo di plusvalenze o minusvalenze.
Tuttavia il soggetto conferente deve assumere, quale valore delle partecipazioni ricevute, l’ultimo valore fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita e il soggetto conferitario subentra nella posizione di quello conferente in ordine agli elementi dell’attivo e del passivo dell’azienda stessa, facendo risultare da apposito prospetto di riconciliazione della dichiarazione dei redditi i dati esposti in bilancio e i valori fiscalmente riconosciuti”. 
Vantaggi ed effetti dell’operazione - Tale operazione permette di ottenere la neutralità fiscale e comporta: 
- per il conferente la necessità di assumere il valore della partecipazione ricevuta allo stesso valore fiscalmente riconosciuto che aveva l’azienda trasferita; 
- per il conferitario il subentro nelle posizioni attive e passive del conferente; 
- se si realizza un disallineamento tra i valori civilistici e fiscali, l’obbligo di riconciliazione in Unico (quadro RV) tra valori fiscali e di bilancio. 
L’art. 176 del TUIR ha un’applicazione molto vasta, in quanto interessa tutti i conferimenti di azienda anche quando il conferente sia un’impresa individuale e si tratta di un regime che introduce una piena ed effettiva neutralità fiscale, a differenza del regime previsto dall’art. 175, TUIR, il quale è, per definizione, realizzativo, salvo la piena neutralità quando vi è perfetta coincidenza tra valori fiscali e contabili delle poste di bilancio (tra l’altro il regime dell’art. 175 TUIR non è più applicabile ai conferimenti di azienda a partire dal 2008). 
Essendo assicurato un regime di piena neutralità fiscale, è del tutto irrilevante, ai fini fiscali, il valore attribuito all’azienda conferita: 
- la conferente iscrive in bilancio una partecipazione a un costo fiscale coincidente con il costo fiscalmente riconosciuto dell’azienda conferita; 
- e la conferitaria rileva in bilancio i beni dell’azienda ai valori della perizia di stima (valori correnti), ma i valori fiscalmente riconosciuti restano quelli “erediti” dalla conferente. 
Si genera, dunque, un doppio binario civilistico e fiscale, che garantisce la neutralità fiscale dell’operazione dove i costi fiscalmente riconosciuti differiscono dai valori contabili. Va detto che la conferitaria può anche non iscrivere i maggiori valori di perizia, ma mantenere i valori contabili evitando così il disallineamento. 
In questo caso, la mancata iscrizione dei maggiori valori rispetto a quelli risultanti dalla contabilità della conferente determinerebbe la perfetta continuità dei valori fiscali degli elementi patrimoniali conferiti (c.d. conferimento a saldi aperti - modello “trasformazione”). 
Plusvalenza non imponibile per la conferente contabilizzata come riserva- L’operazione di conferimento ex art. 176 del TUIR fa emergere in capo alla conferente una plusvalenza contabile da conferimento pari alla differenza tra: 
- il valore attribuito in sede di conferimento al complesso aziendale (a valori correnti); 
- e il valore netto contabile del complesso aziendale conferito. 
Questa componente di reddito straordinaria non è imponibile, grazie all’art. 176 del TUIR. Tale plusvalore emergente in capo al conferente, che determina di fatto un incremento del patrimonio netto, può essere contabilizzato direttamente in un’apposita riserva dello stato patrimoniale, invece dell’appostazione a conto economico. 
Tale riserva, secondo l’Amministrazione Finanziaria (si veda a tal proposito la R.M. n. 82/E/2000/67004), è esclusivamente una voce di natura civilistica che, ai fini fiscali, è liberamente utilizzabile per la copertura di perdite d’esercizio e liberamente distribuibile ai soci senza alcun onere impositivo per la società. 
Ciò senza alcun effetto di affrancamento dei valori in sospensione iscritti nell’Attivo che si renderanno comunque imponibili al momento del loro realizzo. Dunque, la riserva ha rilevanza esclusivamente civilistica in quanto formata con utili. Essa è liberamente utilizzabile, senza aggravio fiscale della società, e non va considerata una riserva in sospensione di imposta, la cui utilizzazione genera reddito anche in capo all’impresa. Per il socio la riserva ricevuta concorrerà al suo reddito come dividendo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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