IRAP: le deduzioni valide per le imposte 2013

Sono due le deduzioni da considerare nella determinazione delle imposte, legate all’Irap: 
- la deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi;
- la deducibilità del 10% dell’Irap dalle imposte sui redditi ex D.L. n. 185/2008.
Deducibilità dell’Irap dalle imposte sui redditi – L’art. 2, D.L. n. 201/2011, c.d. “Salva Italia” ha previsto la possibilità di dedurre dalle imposte sui redditi, una quota parte dell’IRAP gravante sul costo sostenuto dalle imprese e dai professionisti per il personale dipendente e assimilato. 
L’agevolazione si affianca a quella prevista dal D.L. n. 185/2008, oggi relativa ai soli interessi passivi netti e oneri assimilati. 
Deducibilità del 10% dell’Irap dalle imposte sui redditi ex D.L. n. 185/2008 - L’art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008, stabilisce che, dal periodo d’imposta in corso al 31 dicembre 2008, è ammesso in deduzione, ai sensi dell’art. 99, co. 1, TUIR, un importo pari al 10% dell’IRAP pagata nel periodo d’imposta. 
A seguito della modifica dell’art. 6, comma 1, D.L. n. 185/2008 ad opera del D.L. n. 201/2011, la deduzione forfetaria del 10% dell’IRAP rimane riferita esclusivamente alla presenza di interessi passivi e oneri assimilati al netto degli interessi attivi e proventi assimilati. 
Dunque, già dal periodo d’imposta 2012, per poter fruire della deducibilità del 10% dell’IRAP versata è sufficiente la presenza nella contabilità dell’impresa di interessi passivi, seppur di importo superiore a quelli attivi, in quanto, come sopra evidenziato, il D.L. n. 201/2011 ha introdotto, con le dovute modalità, la possibilità di dedurre l’intero ammontare dell’IRAP relativa alle spese per il personale dipendente e assimilato. 
Principio di cassa - L’art. 99, TUIR, inoltre, comporta che la deduzione parziale dell’IRAP avvenga secondo il principio di cassa, pertanto, con riferimento ad esempio al 2013, l’importo deducibile sarà pari al 10% della somma degli importi pagati a titolo di saldo 2012, nonché acconto 2013. 
Nel merito, l’Agenzia delle Entrate, con la Circolare n. 16/E/2009, ha precisato che l’ammontare versato a titolo di acconto va computato nel limite dell’imposta corrente, cioè dovuta per il periodo di riferimento, pertanto l’eventuale liquidazione nel mod. IRAP di un saldo a credito costituisce una “rettifica” degli acconti versati. 
Per quanto attiene al saldo dell’anno precedente lo stesso va considerato soltanto se a debito, mentre non ha rilevanza l’eventuale saldo a credito, utilizzato o meno in compensazione per versare gli acconti IRAP. L’ammontare degli acconti IRAP potrà essere comunque considerato, anche se compensato con i crediti disponibili. 
Le operazioni pratiche - Per determinare l’ammontare sul quale calcolare la deduzione dell’IRAP è necessario, quindi: 
- individuare l’ammontare versato a titolo di IRAP nel 2013, come risultante dai mod. F24 (cod. tributo 3800, 3812 e 3813); 
- determinare nel mod. IRAP 2014 l’ammontare dell’imposta dovuta. L’eventuale saldo a debito non va considerato perché assumerà rilevanza quale importo versato nel 2014. Il saldo a credito invece costituisce una rettifica dell’ammontare versato nel 2013; 
- la somma dei versamenti effettuati, rettificati del credito IRAP, moltiplicata per il 10% è la quota deducibile ai fini IRES/IRPEF. 
Ad esempio se la Santa S.r.l. evidenzia i seguenti dati di bilancio: 
- E22 a) IRES corrente 48.000; 
- E22 a) IRAP corrente 24.000; 
- E 22 b) IRES differita 4.000; 
- E 22 b) IRAP differita 2.000. 
L’ammontare dell’IRAP versata nel 2013 e il risultato della dichiarazione IRAP 2014 è il seguente: 
- saldo IRAP 2012 - 4.000; 
- acconti IRAP 2013 - 30.000; 
- saldo IRAP 2013 - 6.000 (credito); 
Totale IRAP versata - 28.000 (4.000 + 30.000 - 6.000). 
Il 10% dell’IRAP versata è pertanto pari a € 2.800 e costituisce una variazione fiscale in diminuzione nella dichiarazione dei redditi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti