Le dichiarazioni omesse. I criteri

Spazio per una chiusura tempestiva
Per le Entrate, i crediti da dichiarazioni annuali omesse vanno riconosciuti in tempo reale, con «un semplice riscontro contabile». Per evitare inutili contenziosi, il contribuente può dimostrare l'esistenza contabile del credito subito dopo aver ricevuto l'avviso bonario, consegnando i documenti entro i 30 giorni successivi. Ad esempio, con riferimento ai crediti Iva, esibendo i registri Iva e delle relative liquidazioni. Lo ha confermato l'agenzia delle Entrate, nel comunicato stampa del 19 febbraio 2014, che richiama la circolare 21/E del 25 giugno 2013
Così il contribuente può chiudere tempestivamente la sua posizione, beneficiando della riduzione della sanzione dal 30 al 10% in caso di pagamento entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva.
La circolare precisa che la sanzione è applicata esclusivamente «sulla parte di credito effettivamente utilizzata». Ciò significa che la sanzione non va applicata sull'intero credito "omesso" riportato nella dichiarazione successiva, ma solo sulla parte di credito che è stata effettivamente usata in detrazione dell'imposta dovuta negli anni successivi, come ad esempio, in caso di credito Iva annuale con un debito Iva da liquidazione periodica. O in compensazione esterna nel modello F24 per ridurre o azzerare altri tributi, come per compensare un debito Irpef.
Per le Entrate, la sanzione andrà applicata fino alla data in cui il contribuente ha presentato l'istanza per il riconoscimento del credito da dichiarazione omessa ed è considerata tale anche la dichiarazione presentata dopo 90 giorni dalla scadenza originaria. Con una comunicazione di servizio del 18 novembre 2013, l'agenzia delle Entrate ha dato un esempio di un contribuente con un credito di 10mila euro relativo al 2011 (anno per il quale la dichiarazione è omessa), interamente riportato nella dichiarazione dell'anno 2012 presentata nei termini.
Se l'istanza di riconoscimento del credito è stata presentata a gennaio 2013 e alla stessa data è stato usato in detrazione o in compensazione un credito di 3.500 euro nel corso del 2012 e altri 2.000 euro nel corso del 2013, a partire dal mese di febbraio 2013, la sanzione del 10%, nel caso di pagamento entro trenta giorni dal ricevimento della comunicazione definitiva, sarà applicata solo su 3.500 euro, cioè sulla parte di credito effettivamente usata prima di presentare l'istanza di riconoscimento del credito. Alla sanzione devono essere aggiunti gli interessi.
È invece più pesante la sanzione nel caso di situazioni pregresse e di crediti da dichiarazioni omesse per i contribuenti che, alla data di pubblicazione della circolare 21/E del 25 giugno 2013, avevano già fatto "passare" il termine dei 30 giorni per fornire chiarimenti sull'esito della liquidazione automatizzata, mediante la comunicazione di irregolarità. In questi casi, gli uffici possono sempre procedere al riconoscimento del credito. Ma, essendo decorsi i 30 giorni dalla consegna della comunicazione, la sanzione deve essere applicata nella misura piena del 30%. Per ragioni di uniformità con l'applicazione della sanzione del 10%, la sanzione del 30% e gli interessi dovranno essere calcolati sulla parte di credito effettivamente usata prima di presentare l'istanza di riconoscimento del credito, senza cioè fare subire ai contribuenti i ritardi dell'ufficio nel riconoscere il credito "omesso" ma effettivamente spettante.
Fonte: Il sole 24 ore autori S.Mor. T.Mor.

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