Omaggi di beni autoprodotti: qualificazione al “valore di mercato”

Deducibili integralmente i costi di produzione per gli omaggi con “valore di mercato” pari o inferiore a euro 50
Con la Risoluzione n. 27/E del 12.03.3014, l’Amministrazione Finanziaria scioglie i dubbi concernenti la verifica del limite che consente la deducibilità integrale delle spese di rappresentanza, nel caso di omaggi – autoprodotti. 
Il riferimento operato dalla norma al concetto di “valore unitario” si prestava a diverse interpretazioni, così come evidenziato dall’Ente istante, ovvero, nel caso di omaggi di beni rientranti nell’attività d’impresa, non era chiaro se doveva farsi riferimento al valore di mercato o al costo di produzione. 
È bene premettere che ai fini IRES/ IRPEF, in base alle disposizioni dell’art. 108, co. 2, D.P.R. 917/1986, i costi sostenuti per l’acquisto di beni destinati ad omaggio, ricompresi fra le spese di rappresentanza in base al D.M. 19.11.2008, sono deducibili: 
integralmente, se di valore unitario non superiore a € 50;
se di valore unitario superiore a € 50, nell’anno di sostenimento e nel limite dell’importo annuo massimo, ottenuto applicando ai ricavi/proventi della gestione caratteristica (voci A.1 e A.5 del Conto economico) le seguenti percentuali:
- 1,3% con ricavi proventi gestione caratteristica fino a 10 milioni di euro; 
- 0,5% con ricavi proventi gestione caratteristica da 10 milioni di euro a 50 milioni di euro; 
- 0,1% con ricavi proventi gestione caratteristica superiori a 50 milioni di euro. 
In base a quanto detto, la deducibilità integrale è prevista per gli omaggi, qualificati tra le spese di rappresentanza, il cui valore unitario non sia superiore ad euro 50. Superato tale limite, la “spesa di rappresentanza” è deducibile nel limiti di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19/11/2008 (plafond di deducibilità). 
In merito al concetto di “valore unitario”, che permette di qualificare le spese di rappresentanza come integralmente deducibili o deducibili nel limiti di cui all’art. 1, comma 2, del D.M. 19/11/2008 (plafond di deducibilità), è necessario effettuare una distinzione tra omaggi di beni propri (Beni oggetto dell’attività d’impresa) e omaggi di beni non oggetto dell’attività d’impresa. 
Infatti, mentre per gli omaggi di beni non oggetto dell’attività d’impresa il costo sostenuto per l’acquisto rappresenta il valore di mercato, per gli omaggi di beni “propri” sussiste una divergenza tra valore (di mercato) e costo sostenuto. 
Nel documento di prassi in esame l’Amministrazione Finanziaria, aderendo in pieno alla tesi dell’Ente istante, ha chiarito che ai fini dell’applicazione del regime di favore che consente la deduzione integrale di dette “spese”, in relazione ai beni c.d. autoprodotti distribuiti gratuitamente, il Legislatore con il riferimento al “valore unitario” abbia voluto riferirsi al valore normale dei beni, secondo la definizione dell’articolo 9 del Tuir. 
Di conseguenza, saranno deducibili integralmente i costi sostenuti per gli omaggi di beni propri il cui valore normale non sia superiore ad euro 50. Sconteranno invece il regime di deducibilità limitata (art. 1, co. 2, D.M. 19 novembre 2008), gli omaggi di beni propri il cui valore normale sia superiore ad euro 50. 
Una volta identificate con tale criterio le spese di rappresentanza da sottoporre al regime di deducibilità limitata (art. 1, co. 2, D.M. 19 novembre 2008), al plafond di deducibilità (% dei ricavi) concorrerà, invece, per intero, il costo di produzione effettivamente sostenuto dall’impresa, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia inferiore o meno ad euro 50. 
Per gli omaggi autoprodotti il cui valore normale sia inferiore o uguale ad euro 50, il costo effettivamente sostenuto per la produzione beneficerà della deduzione integrale.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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