Perdite su crediti 2012 al recupero

Le istruzioni delle Entrate sono arrivate quando le imposte erano già state pagate
Bilanci 2013 con occhi puntati sui nuovi requisiti per le perdite su crediti. Nella chiusura dei conti, le società devono considerare le novità normative ed interpretative introdotte lo scorso anno. Con i chiarimenti ministeriali sulle perdite di modesto ammontare e le nuove regole per i crediti cancellati, crescono notevolmente le possibilità di deduzione.
Con il bilancio 2013 vanno a regime i criteri per la deduzione "automatica" (cioè senza necessità di ulteriori requisiti) delle perdite di modesto ammontare; le disposizioni erano già in vigore nell'esercizio 2012, ma le istruzioni ministeriali, contenute nella circolare 26/E del 1° agosto 2013, sono giunte ben dopo il versamento delle imposte e molti contribuenti non hanno potuto applicarle appieno. È opportuno effettuare sistematicamente l'analisi dei crediti scaduti per enucleare quelli che possono usufruire della norma.
La legge consente la deduzione automatica dei crediti che, al 31 dicembre, sono scaduti da oltre sei mesi e il cui importo non superava la soglia di 2.500 euro (5mila per le imprese con ricavi oltre i 100 milioni). La circolare 26/E ha precisato che l'importo da considerare è quello del singolo credito corrispondente a una distinta obbligazione (valore di ogni fattura verso il cliente). Se invece i diversi crediti derivano da uno stesso rapporto contrattuale occorre confrontare con la soglia il saldo complessivo a fine esercizio dei soli crediti già scaduti da oltre sei mesi. La deduzione spetta nell'esercizio in cui l'impresa sceglie di imputare la perdita a conto economico, anche mediante una svalutazione.
È dunque necessario estrarre dal sistema informativo la lista di questi piccoli crediti ultrasemestrali esistenti a fine esercizio, procedendo alla deduzione (previo utilizzo del fondo fiscale articolo 106 del Tuir) in presenza dello stralcio dall'attivo (perdita iscritta nella voce B.14), oppure attraverso la contabilizzazione di un fondo svalutazione. Le società che, nel calcolo delle imposte dello scorso anno, non hanno sfruttato le possibilità offerte (a tempo scaduto) dalla circolare 26/E, potranno scalare dall'imponibile 2013 (Unico 2014) anche i crediti di modesto ammontare già presenti al 31 dicembre 2012, imputandone l'importo nel conto economico in fase di redazione.
La stessa possibilità dovrebbe riguardare quelle società che presentavano fondi tassati capienti per coprire le perdite, ma che non hanno effettuato variazioni in diminuzione in Unico 2013 per la descritta incertezza interpretativa. Occorre prestare attenzione alla esistenza di fondi iscritti "per masse", dato che, come ha chiarito l'Agenzia, le perdite deducibili devono essere integralmente imputate alle svalutazioni operate; fino all'importo di tali fondi, risulta cioè necessario effettuare la deduzione automatica sui piccoli crediti, trasferendo, come è consigliabile fare, l'importo dedotto ad un fondo specifico.
Scattano nel 2013 anche le nuove regole fiscali per i crediti cancellati dal bilancio (si veda l'altro articolo in pagina). Sia che la derecognition avvenga per l'estinzione del diritto (rinuncia, transazione o prescrizione), sia che si tratti del trasferimento integrale dei rischi (cessione "pro soluto"), occorre sempre sottoporre la perdita al test dell'inerenza, per evitare contestazioni sulla economicità delle scelte dell'impresa (rinunce immotivate o cessioni a prezzo simbolico).
Nonostante il diverso quadro normativo, potranno tornare utili, per le cessioni di credito, le indicazioni della circolare 26/E che avevano ritenuto a deducibilità garantita le perdite derivanti da cessioni a banche o a intermediari autorizzati, non facenti parte dello stesso gruppo.
Con riguardo alle perdite per procedure concorsuali, l'Agenzia ha ammesso la deduzione anche in anni successivi a quello di apertura, ma solo in presenza di una analisi delle possibilità di recupero che giustifichi il rinvio. In caso di errori o dimenticanze, anche per le perdite su crediti imputate oltre termine, valgono le possibilità di correzione e recupero "postumo" delle deduzioni previste dalla circolare 31/E/2013.
Fonte: Il sole 24 ore autore Luca Gaiani

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