Quadro RW senza obblighi per capitali sotto 10mila euro

La conversione del Dl "ex" voluntary disclosure - rimasto orfano proprio del capitolo sul rientro dei capitali – viaggia spedito verso la conversione, prevista tra oggi e domani, alla vigilia della decadenza, riservando sorprese e tensioni istituzionali.
Ieri il presidente della Commissione finanze di Palazzo Madama, Mauro Maria Marino (Pd), ha attaccato i colleghi di Monte Citorio, rei di aver trattenuto il provvedimento per 50 giorni, veiocolandolo di fatto "blindato". «A prescindere dalle disposizioni urgenti contenute nel decreto legge - ha detto Marino - occorre assicurare il rispetto delle prerogative delle Commissioni in entrambi i rami del Parlamento. La Commissione del Senato ha dato ampia prova di collaborazione e di senso delle istituzioni, ma richiama la necessità di una collaborazione sia con la Camera sia con il Governo». E a rincarare la dose, il relatore sul dl 4/14, Claudio Moscardelli, minaccia il blocco dalla prossima "ratifica": «Anche questa volta dobbiamo fermare qualsiasi emendamento – dice – limitandoci a ratificare il lavoro della Camera. Ma credo sarà l'ultima. È una questione di rispetto istituzionale». 
Dal testo arrivato dalla Camera, oltre alle questioni fiscali contingenti (calamità naturali), al trattamento economico del personale di protezione civile, alle questioni di telefonia (conferma della tassa governativa sugli abbonamenti ai telefoni cellulari), spunta intanto una mini-sanatoria per i minimi capitali detenuti all'estero. L'obbligo di dichiarazione nel quadro Rw sparisce infatti per i depositi e i conti correnti bancari costituiti all'estero «il cui valore massimo complessivo raggiunto nel corso del periodo di imposta non sia superiore a 10.000 euro». Per queste ipotesi, quindi, viene derogato l'obbligo di "svelamento" all'agenzia delle Entrate: pertanto è ragionevole ritenere che nel futuro ddl in materia (su cui il Parlamento lavorerà a partire dalla prossima settimana) i "minimissimi" resteranno fuori anche dal perimetro della futura "disclosure". L'esclusione, in ogni caso, è limitata a depositi e conti correnti bancari, mentre per gli altri strumenti finanziari continuerebbe a valere la regola della dichiarazione obbligatoria. 
L'articolo 4 del decreto-legge 28 giugno 1990, n. 167- come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lett. c), della legge n. 97 del 2013 (legge europea 2013) - relativo alla dichiarazione annuale per gli investimenti e le attività, ha previsto l'obbligo per le persone fisiche, gli enti non commerciali, e le società semplici ed equiparate, residenti in Italia che, nel periodo d'imposta, detengono investimenti all'estero ovvero attività estere di natura finanziaria, suscettibili di produrre redditi imponibili in Italia, di indicarli nella dichiarazione annuale dei redditi. Gli obblighi di dichiarazione riguardano i soggetti che, pur non essendo possessori diretti degli investimenti esteri e delle attività estere di natura finanziaria, sono «titolari effettivi» dell'investimento secondo le regole appunto del monitoraggio.
Fonte: Il sole 24 ore autore Alessandro Galimberti

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