Rivalutazione dei beni spiegata in nota integrativa

L'impatto della rivalutazione dei beni d'impresa sul bilancio d'esercizio 2013 può essere schematizzato in quattro aspetti: l'iscrizione della fiscalità differita, la scelta del metodo di rivalutazione (e sua contabilizzazione), l'esecuzione degli ammortamenti sul bene rivalutato e l'informativa nel libro inventari e nella nota integrativa a cura di amministratori e sindaci.
La fiscalità differita
A Telefisco 2014 la rivalutazione di cui alla legge 147/13 è stata definita una rivalutazione necessariamente fiscale, quindi con obbligo di versare l'imposta sostitutiva. L'assunzione di questa tesi comporta l'assenza dell'obbligo di iscrizione della fiscalità differita passiva sulla differenza tra il valore civile e quello fiscale del bene rivalutato. Tuttavia il riconoscimento fiscale del bene rivalutato non è immediato, ma posticipato all'esercizio 2016, e quindi si avranno nel 2014 e nel 2015 quote di ammortamento stanziate sul valore rivalutato non immediatamente deducibili. Ciò comporta, per due esercizi, lo stanziamento delle imposte differite attive sulla differenza tra la quota d'ammortamento civile e quella fiscale. A fine processo di ammortamento verranno dedotti, tramite variazioni diminutive in Unico, gli importi recuperati a tassazione negli esercizi 2014 e 2015, e conseguentemente si avrà il recupero proporzionale delle imposte differite attive tramite la riduzione del credito per imposte anticipate. Vi è però un altro aspetto che va valutato ai fini dell'iscrizione di fiscalità differita, in questo caso passiva: si tratta della presenza nel patrimonio netto del saldo attivo quale riserva in sospensione di imposta. La tassazione della riserva in caso di distribuzione ai soci comporta la possibilità (non l'obbligo) di stanziare le imposte differite passive. In base a quanto affermato dal documento Oic 25 occorre valutare il grado di probabilità di una distribuzione futura del saldo attivo, e se tale probabilità risulta scarsa non vi è alcun obbligo di iscrizione delle imposte differite passive. Ove tali imposte, invece, fossero iscritte si dovrebbe ridurre la posta di patrimonio netto da saldo attivo, come stabilisce il documento Oic I3 del marzo 2009.
Il metodo di rivalutazione
Dei tre metodi previsti per eseguire la rivalutazione, quello preferito dal documento Oic 13/09 è l'incremento contemporaneo del valore del bene e del fondo di ammortamento. Questo è l'unico metodo che, almeno teoricamente, non comporta l'allungamento della vita utile del bene, effetto quest'ultimo che non dovrebbe mai essere generato dalla rivalutazione. In realtà la necessità di iscrivere il bene nell'attivo patrimoniale lordo per un dato non superiore al costo di sostituzione comporterà l'allungamento della vita utile del bene, al pari di quanto accade con gli altri due metodi di rivalutazione, cioè il mero incremento del costo storico o il decremento del fondo di ammortamento.
Ammortamento
Il documento Oic 13/09 ricorda che nell'esercizio di rivalutazione gli ammortamenti vanno stanziati sul valore storico pre-rivalutazione, quindi solo a partire dal 2014 si avrà l'inserimento nel conto economico dei maggiori costi derivanti dagli ammortamenti stanziati sul valore rivalutato.
Informativa
La rivalutazione va annotata nel libro inventari e illustrata nella nota integrativa. L'articolo 11, comma 3 della legge 342/2000 obbliga gli amministratori a motivare nella relazione i criteri seguiti oltre ad attestare che non è stato superato il limite economico rappresentato o dal valore d'uso o da quello di mercato. Inoltre l'articolo 2427 del Codice civile, punto 7 bis, richiede di indicare per le voci del patrimonio netto le possibilità di utilizzo della riserva da rivalutazione e della sua distribuibilità. Al riguardo va ricordato che il saldo attivo di questa rivalutazione non soggiace al divieto di distribuzione fino al momento del recupero del valore rivalutato. Pertanto il saldo attivo potrebbe essere distribuito anche prima di aver recuperato il valore del bene tramite cessione o tramite ammortamenti, salvo valutare le ripercussioni fiscali connesse alla distribuzione e seguire le procedure previste per la riduzione del capitale sociale, cioè iscrivere la delibera di distribuzione al registro imprese e attendere 90 giorni per monitorare eventuali opposizioni.
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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