Rivalutazione per classi omogenee

Vanno rivalutati tutti i beni della medesima categoria omogenea
Premessa – La rivalutazione dei beni d’impresa prevista dalla legge di stabilità 2014 va effettuata per categorie omogenee, è pertanto necessario procedere alla rivalutazione di tutti i beni che ricadono nella medesima categoria omogenea non essendo possibile “scegliere” di rivalutare alcuni ed escluderne altri. 
Partecipazioni societarie - La rivalutazione deve obbligatoriamente riguardare tutti i beni appartenenti alla medesima categoria omogenea. Per le partecipazioni societarie le categorie omogenee sono individuate in base ai criteri di cui all’art. 94 del T.U.I.R. e si considerano della stessa natura i titoli emessi dallo stesso soggetto e aventi le medesime caratteristiche (azioni ordinarie, privilegiate, di risparmio, ecc.). 
Categorie - Per i beni immateriali è possibile effettuare la rivalutazione per ciascuno di essi in modo distinto. Le categorie omogenee sono state individuate dall’art. 4 del D.M. n. 162/2001, a seconda della tipologia di beni rivalutabili. In particolare, i beni immobili vanno distinti in: aree fabbricabili aventi la stessa destinazione urbanistica; aree non fabbricabili; fabbricati non strumentali fabbricati strumentali per destinazione; fabbricati strumentali per natura. 
Immobili - Nella circolare n. 57/E del 2001, al punto 1.2. è stato precisato che gli immobili in possesso dei requisiti per essere considerati strumentali sia per natura che per destinazione vanno compresi nella categoria degli immobili strumentali per destinazione, in quanto quest’ultima determina un’ulteriore specificazione della loro qualità e una diversa utilità ai fini dell’esercizio dell’impresa. 
Area - L’Agenzia delle Entrate ha, inoltre, affermato, nella circolare n. 22/E del 2009, cit., che, ai sensi dell’art. 36, comma 2, del D.L. n. 223/2006, un’area è da considerare fabbricabile “se utilizzabile a scopo edificatorio in base allo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, indipendentemente dall’approvazione della regione e dall’adozione di strumenti attuativi del medesimo”. L’area deve pertanto essere qualificata come edificabile, entro la data di chiusura dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2013, dallo strumento urbanistico generale adottato dal Comune, “sempreché alla stessa data non sia stata riqualificata come non edificabile dallo strumento urbanistico regionale”. 
Individuazione categoria - Ai fini dell’individuazione della categoria di appartenenza, va fatto riferimento, in caso di mutamento della destinazione da un esercizio all’altro, alle caratteristiche e alla destinazione che hanno gli immobili alla chiusura dell’esercizio in cui è eseguita la rivalutazione, cioè, per i soggetti con esercizio coincidente con l’anno solare, nel bilancio chiuso al 31 dicembre 2013. 
Beni iscritti in pubblici registri - I beni mobili iscritti nei pubblici registri vanno distinti in: aeromobili; veicoli; navi e imbarcazioni iscritte nel registro internazionale; navi e imbarcazioni non iscritte nel registro internazionale. I beni materiali ammortizzabili diversi dai precedenti, nonché gli impianti e i macchinari, anche infissi al suolo, devono invece essere raggruppati in categorie omogenee per anno di acquisizione e coefficiente di ammortamento. È necessario fare riferimento alle singole voci, ordinate in “Specie” e “Gruppi”, indicate nella tabella dei coefficienti di ammortamento di cui al D.M. 31 dicembre 1988. 
Beni uso promiscuo - I beni a deducibilità limitata (telefoni e autoveicoli) e quelli a uso promiscuo possono essere esclusi dalla relativa categoria omogenea. Se non sono esclusi l’imposta sostitutiva va corrisposta, a prescindere dalla rilevanza fiscale dell’incremento, sull’intero saldo attivo di rivalutazione, che resta soggetto per l’intero ammontare al regime di sospensione d’imposta. Si ritiene che tale previsione possa trovare applicazione anche con riferimento agli immobili adibiti promiscuamente all’esercizio dell’impresa e all’uso personale o familiare dell’imprenditore.
Autore: Redazione Fiscal Focus
Per inserire i vostri commenti dovete 

Commenti