Redditometro: sanzioni per chi non si presenta

L'avvio della fase di controllo per il redditometro avverrà con la notifica di un invito a comparire ex articolo 32 del Dpr 600/73.
Va detto che esiste una fondamentale differenza tra gli inviti formali che saranno notificati ai contribuenti mirati e le segnalazioni di anomalia che negli anni scorsi l'Agenzia ha inviato a chi presentava delle incongruenze fra reddito dichiarato e informazioni presenti in anagrafe tributaria. La mancata risposta alle segnalazioni di anomalia, infatti, non comportava alcun effetto sanzionatorio in capo al contribuente visto che avevano un mero carattere informativo. L'invito che sarà notificato nell'ambito del nuovo redditometro, invece, è un atto ufficiale per cui il mancato riscontro può portare a delle conseguenze sanzionatorie e non solo.
È prevista l'irrogazione di una sanzione ai sensi dell'articolo 11 del Dlgs 471/97 (da 258 euro a 2.065 euro), in caso di mancata presentazione all'invito o di omessa comunicazione dei dati o di comunicazioni non veritiere. La sanzione non può essere irrogata nel caso in cui non venissero esibiti documenti già in possesso dell'ufficio o di altre amministrazioni (ad esempio atti registrati). Il mancato riscontro all'invito può inoltre spingere l'ufficio ad adottare altri e più penetranti sistemi di controllo come, ad esempio, le indagini bancarie. 
In questa fase si colloca poi un questione delicata che attiene ai tempi necessari per reperire la documentazione necessaria per convincere l'Agenzia della regolarità della posizione. Spesso, infatti, l'acquisizione delle informazioni richiede tempi lunghi che mal si conciliano con i ritmi del contraddittorio. Sebbene l'articolo 32 prescriva che il termine per l'adempimento non può essere inferiore a 15 giorni, è prassi in situazioni di questo tipo quella di chiedere una proroga motivata. 
L'aspetto più delicato dell'invito a comparire attiene alle conseguenze dell'inerzia nella presentazione della documentazione difensiva. Va ricordato che in linea di principio la mancata produzione dei documenti richiesti in questa fase comporta l'impossibilità di tenere conto degli stessi elementi in sede di adesione e contenzioso (comma 4 dello stesso articolo 32). La genericità della bozza dell'invito lascia però intendere che l'effetto preclusivo, in questa prima fase, non dovrebbe realizzarsi. La sterilizzazione prevista dal comma 4 dell'articolo 32, infatti, comporta una richiesta circostanziata che non traspare dalla bozza degli inviti. Va anche evidenziato che la giurisprudenza di legittimità che si è occupata di situazioni analoghe ha costantemente affermato che, in presenza di accertamenti di tipo standardizzato, in sede difensiva il contribuente può legittimamente produrre ulteriori elementi rispetto a quelli addotti nel contraddittorio preventivo, senza limitazioni di sorta.
Fonte: Il sole 24 ore autore Gian Paolo Ranocchi
Il fac simile
Roma,
Direzione Centrale Accertamento
Settore Analisi e Strategie
Ufficio Persone fisicheSig.
Via ....................
Cap ...............-
Gentile Contribuente,
la ricostruzione sintetica del reddito complessivo delle persone fisiche (articolo 22 del Dl 78/2010) si basa su spese certe e su spese collegate al possesso di beni, tenendo conto anche della composizione del nucleo familiare e del luogo di residenza (decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012).
Sulla base dei dati presenti in Anagrafe tributaria, le spese che Lei ha sostenuto nel 2009 risultano apparentemente non compatibili con il reddito dichiarato.
Per questo motivo, come prevede l'art. 32 del DPR n. 600/1973, La invitiamo a presentarsi presso questo ufficio, di persona o tramite un rappresentante.
Il Suo intervento è particolarmente importante per acquisire dati e notizie che possono permettere di chiarire la Sua posizione e, quindi, di non procedere a ulteriori fasi del controllo, tenendo conto del principio di collaborazione e buona fede su cui sono improntati i rapporti tra Contribuente e Amministrazione finanziaria (art. 10 comma 1 Statuto del Contribuente).
Durante l'incontro potrà documentare l'esistenza di redditi che non era obbligato a dichiarare e dimostrare che le spese sostenute per investimenti sono state finanziate con disponibilità provenienti da altre fonti (disinvestimenti, risparmi accumulati negli anni precedenti, altro).
Per facilitare il confronto, nel prospetto allegato sono riepilogate le spese che risultano da Lei sostenute: la prima colonna contiene le spese certe, presenti in Anagrafe tributaria; la seconda, le spese basate su dati certi (possesso di abitazione, mezzo di trasporto, ecc.); la terza è a Sua disposizione per integrare o modificare gli importi indicati.
La sezione successiva del prospetto Le consente di indicare i saldi iniziali e finali dei Suoi conti correnti bancari e postali nonché dei conti titoli, relativi all'anno 2009, utilizzando le risultanze degli estratti conto.
Se Lei fornisce chiarimenti esaustivi in merito agli elementi indicati nel prospetto allegato, così da rendere compatibili le spese da Lei sostenute con il reddito dichiarato, l'attività di controllo ai fini della ricostruzione sintetica del reddito si chiude in questa fase.
(frase inserita solo in caso di fitto figurativo)
Nelle banche dati dell'Agenzia non risulta che nel Comune di residenza Lei abbia un immobile in proprietà o in locazione. Pertanto, qualora non fornisse chiarimenti in merito, Le sarà attribuito un “fitto figurativo”, sulla base dei valori dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare, secondo le modalità previste dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 24 dicembre 2012.
Qualora Lei non si presenti o, pur presentandosi, non fornisca, in tutto o in parte, le informazioni richieste, l'Agenzia delle Entrate potrà valutare la possibilità di adottare più penetranti poteri di indagine (previsti dal citato art. 32) e, come stabilito dall'art.11, I comma lett. c) del Dlgs n. 471/1997, potrà altresì valutare se irrogare la sanzione per mancata comparizione e per omessa o incompleta risposta (da un minimo di 250 a un massimo di 2000 euro).
Per una migliore gestione degli appuntamenti, La invitiamo a presentarsi il giorno ____dalle_____ alle _____rivolgendosi al funzionario_________. Se non Le è possibile venire in ufficio nel giorno indicato, può chiedere di fissare un'altra data, entro 15 giorni dal ricevimento di questa comunicazione, contattando il numero xxxx o scrivendo all'indirizzo e-mail xxxx.
La informiamo che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del Dlgs n. 196/2003, i dati che devono essere obbligatoriamente forniti in relazione a questo invito sono comunicati a integrazione di quelli di cui l'Agenzia delle Entrate è titolare esclusivo.
Sul sito www.agenziaentrate.it è consultabile l'informativa completa sul trattamento dei dati personali.
Il presente invito si compone di n. ___ pagine e di un allegato.
IL DIRETTORE

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