Società di comodo: interpelli ai nastri di partenza

Anche quest’anno parte la corsa all’interpello previsto per le società non operative e in perdita sistematica.
Un appuntamento, questo, che rappresenta una sfida non indifferente per il contribuente, chiamato a dover dimostrare all’Agenzia delle Entrate le oggettive situazioni che hanno impedito il superamento del test di operatività e delle perdite triennali. 
La sfida è resa quasi una missione impossibile ove il contribuente si trovi a dover dimostrare le oggettive situazioni che hanno impedito, contemporaneamente, il conseguimento dei ricavi minimi e che hanno portato alla perdita triennale, dovendo in questo caso presentare due distinte istanze, pena inammissibilità. 
La preventività dell’istanza – Come noto, le istanze di interpello disapplicativo devono essere necessariamente presentate almeno 90 giorni prima dalla scadenza del termine previsto per l’invio della dichiarazione dei redditi, a nulla rilevando, invece, i versamenti di imposta che devono essere effettuati prima della stessa. 
Entro il 2 luglio i contribuenti che non possono beneficiare di cause di esclusione o di disapplicazione dovranno quindi mettere nero su bianco le “oggettive situazioni” che impediscono il superamento del test di operatività o delle perdite triennali, sebbene sia sempre da ricordare come il legislatore non abbia mai chiarito quale sia l’esatto confine delle “oggettive situazioni” da invocare. 
A tal fine un aiuto può essere rappresentato dalla prassi e dalla giurisprudenza, che negli anni si sono misurate in questo arduo compito. 
Da un’analisi della Circolare n.5/E del 2007 e n. 44/E, sempre del 2007, può dedursi che le oggettive situazione non devono necessariamente riguardare la straordinaria amministrazione, ma devono in ogni caso dipendere da situazioni di carattere oggettivo, non influite da scelte discrezionali dell’imprenditore. 
Tali situazioni potrebbero inoltre essere riferibili anche soltanto ad alcuni degli assets aziendali, ed in tal caso, può essere valutata anche una disapplicazione soltanto parziale della disciplina, così come potrebbe essere richiesta una disapplicazione con riferimento soltanto ad alcune annualità dell’intero triennio. 
Sicuramente molto difficile sarà provare che le situazioni oggettive addotte non siano riconducibili alla volontà dell’imprenditore in tutti quei casi in cui l’impresa debba misurarsi con una perdita triennale: moltissimi dubbi sono stati infatti sollevati, a tal proposito, da autorevole dottrina, soprattutto in merito alla possibilità per l’Amministrazione finanziaria di poter sindacare le scelte dell’imprenditore che incidono sulla redditività aziendale. 
Le “oggettive situazioni” – Abbiamo già parlato di quanto siano confusi gli spazi entro i quali i contribuenti sono costretti a muoversi. 
Eccetto i noti casi descritti dalla circolare 44/E de 2007 e relativi alle imprese immobiliari, alle holding e alle società in liquidazione volontaria, per le altre imprese la giurisprudenza ha definito, con una serie di sentenze, un quadro abbastanza eterogeneo di situazioni in grado di giustificare il mancato superamento del test di operatività o delle perdite triennali. 
Possiamo, a tal proposito, richiamare alcune sentenze favorevoli ai contribuenti, con le quali Giudici hanno riconosciuto alle imprese la possibilità di disapplicare la disciplina delle società di comodo. 
Più nello specifico può essere ricordato il caso della società agricola che necessitava di lunghi tempi prima della messa a regime delle coltivazioni (CTP Grosseto, sentenza n.105 del 2010), oppure quello di una società che in mancanza del necessario certificato di agibilità non ha potuto conseguire i ricavi (CTP Avellino, sentenza n.316 del 2010), oppure il caso della società che aveva concesso in affitto la propria azienda alberghiera ritraendone canoni non in linea con i parametri previsti dalla disciplina (CTP Udine, sentenza n.41 del 2012). 
Al contrario, per le società in perdita sistematica, introdotte soltanto con il D.L. 138/2011, non può farsi riferimento nemmeno alla giurisprudenza, ragion per cui i contribuenti hanno poche possibilità di poter prevedere, in anticipo, il possibile esito dell’istanza.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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