Contenzioso. La Consulta approva la nuova mediazione

La vecchia procedura è incostituzionale laddove prevedeva l’inammissibilità del ricorso in caso di mancata presentazione dell’istanza
L’art. 17-bis, comma 2, D.Lgs. 546/92, nel testo originario, anteriore alla sostituzione dello stesso a opera dell’art. 1, comma 611, lett. a), n. 1), L. n. 147/13 (legge di stabilità 2014) è incostituzionale nella parte in cui, relativamente alle controversie con l’Agenzia delle Entrate di valore fino a 20mila, prevede la sanzione dell'inammissibilità del ricorso per la mancata presentazione del reclamo/mediazione, nonché la rilevabilità d’ufficio di tale inammissibilità. 
A questa conclusione è giunta la Corte Costituzionale (sentenza n. 98/14, depositata il 16 aprile), dopo avere esaminato le diverse questioni sollevate con sei ordinanze da quattro commissione tributarie provinciali (Perugia, Campobasso, Benevento e Ravenna). 
La Consulta, preso atto del recente intervento del legislatore in materia di reclamo/mediazione, evidenzia come per i rapporti non esauriti ai quali sarebbe ancora applicabile il censurato comma 2 dell'art. 17-bis nel suo testo originario, “l'eventuale omissione della previa presentazione del reclamo rimarrebbe priva di conseguenze giuridiche”. 
La novella in vigore dal 3 marzo. A questo punto giova ricordare che, in virtù del novellato art. 17-bis, non possono più essere dichiarati inammissibili, ma unicamente improcedibili, ove depositati direttamente in CTP, i ricorsi proposti contro gli atti di accertamento e le iscrizioni a ruolo di valore non superiore a 20 mila euro notificati dal 3 marzo 2014. I giudici tributari rinvieranno l’udienza di trattazione per consentire alle parti di esperire la procedura di reclamo/mediazione, sanando così il vizio in cui sono incorsi i contribuenti che hanno avuto troppa fretta nell'iscrivere la causa a ruolo. 
Sempre ai sensi del novellato articolo 17- bis del D.Lgs. 546/92 la presentazione del reclamo ha ora come conseguenza la sospensione ex lege sia della riscossione sia del pagamento delle somme dovute in base all’atto impugnato. In pratica, la riscossione rimane sospesa fino al momento in cui scatta il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, vale a dire fino allo spirare dei novanta giorni dalla notifica del reclamo. In questo modo il contribuente ha garanzia di non subire alcun pregiudizio patrimoniale per tutta la durata del procedimento amministrativo, perché l'Ufficio non potrà procedere all'affidamento del carico al concessionario della riscossione (in caso di atti esecutivi) o ne comunicherà la sospensione (in caso d’iscrizioni a ruolo). Il legislatore ha così posto rimedio al problema della tutela cautelare in pendenza del procedimento amministrativo. 
Tra le altre novità in vigore dal 3 marzo scorso si segnalano l’applicabilità al procedimento mediativo delle disposizioni sui termini processuali e la rilevanza del medesimo procedimento anche per i contributi previdenziali e assistenziali la cui base imponibile è riconducibile a quella delle imposte sui redditi. Si tratta, in particolare, dei casi in cui la mediazione riguarda avvisi di accertamento o iscrizioni a ruolo conseguenti a liquidazione o controllo formale delle dichiarazioni. Per il perfezionamento della mediazione, il contribuente dovrà pagare con il modello F24 le imposte rideterminate e i contributi previdenziali ricalcolati sulla base del reddito imponibile rideterminato. Sulle somme dovute a titolo di contributi previdenziali e assistenziali non si applicano sanzioni e interessi.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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