Deducibilità dell’IMU al 30% per il 2013

Le imprese e i professionisti potranno dedurre il 30% dell’importo dell’IMU versata nel 2013 e il 20% dal 2014.
Il testo del maxi-emendamento alla Legge di stabilità 2014 approvato il 26 novembre 2013 prevede, infatti:
- l’estensione dal 20% al 30% della deducibilità dell’IMU ai fini IRES per gli immobili strumentali delle imprese;
- e l’applicazione della deducibilità anche all’IRAP.
Con tale possibilità le imprese possono assorbire in parte gli aumenti subiti nell’ultimo biennio.
Gli effetti fiscali della deduzione - Fino al 2013 l’IMU non è mai stata deducibile né ai fini Ires né tantomeno ai fini Irap.
Con la nuova Legge di stabilità 2014, gli effetti di una deduzione dell'Imu pagata per gli “immobili utilizzati per attività economica”, comporta l’applicazione del principio di cassa (art.99 comma 1 del Tuir) e non quello di competenza, in quanto le imposte diverse da quelle sui redditi “sono deducibili nell'esercizio in cui avviene il pagamento”.
Eventuali ritardi nei pagamenti obbligheranno alla registrazione per competenza del costo nel bilancio civilistico e a una variazione in aumento in Unico, con conseguente registrazione delle imposte anticipate, nel rispetto delle condizioni previste dai principi contabili.
Effetti differenziati su IRES ed IRPEF per diverse tipologie di contribuenti - La deducibilità dell'Imu al 30% (per il 2013) e al 20% (dal 2014) dal reddito d'impresa e professionale avrebbe una ricaduta differenziata sui vari soggetti:
- per i soggetti Ires, il risparmio d'imposta sarebbe facilmente calcolabile, pari al 30% dell'aliquota ordinaria del 27,5%. Ciò significa che dal 2013, pagare l'Imu costerebbe, in termini di Ires, l’8,25% in meno e dal 2014 il 5,5% in meno, grazie alla riduzione della variazione in aumento operata in Unico alla voce "imposte indeducibili o non pagate". Tuttavia, le società in perdita fiscale non genera un effetto immediato, ma porterebbe ad accumulare un maggior importo di perdite riportabili a bilancio.
È addirittura possibile ipotizzare il caso estremo di una società, proprio per il minor recupero dell'Imu ai fini Ires, passi da una situazione in cui avrebbe versato imposte sui redditi a una con imponibile nullo o negativo;
- per i soggetti Irpef, invece, il risparmio dipenderebbe dall'aliquota marginale, che, nel caso di società di persone, è differente a seconda dei soci che la compongono. In questo caso, infatti, la società si limiterebbe a determinare il reddito imponibile per trasmetterlo "per trasparenza" ai soci. Dal 2013 questo importo non conterrebbe più l'intero ammontare di Imu presente a conto economico, ma sarebbe costituito solo dal 30% per il 2013 e dal 20% per il 2014 di questo. Il risparmio, quindi, si frazionerebbe tra i soci e impatterebbe sull'aliquota Irpef marginale di ciascuno di essi.
Se vi fosse una situazione di "incapienza" (per via degli oneri deducibili o detraibili) l'effetto del risparmio sarebbe nullo. Nel calcolo andrebbero considerate anche le addizionali locali Irpef, in considerando che il reddito di partecipazione all'impresa entra a far parte anche della base imponibile di questi tributi, come del resto accade per i contributi Ivs di artigiani e commercianti;
- l'imprenditore individuale (ma solo per gli immobili relativi all'impresa di cui all'articolo 65, comma 1, Tuir, perché per gli altri eventualmente posseduti l'Imu non entra nel calcolo del reddito imponibile) dovrebbe valutare il risparmio solo sulla propria situazione personale;
- stessa cosa per gli esercenti arti e professioni, che godranno della deducibilità del 30% e poi del 20% dell'Imu assolta sugli immobili strumentali. Anche in questo caso, il reddito professionale (al lordo della ripresa Imu), entrerebbe a far parte dell'imponibile per il contributo previdenziale di categoria, che quindi sarebbe più leggero.
Effetti Irap – Le stesse valutazioni si possono fare per l’Irap. La variazione in aumento normalmente operata, verrà ridotta del 30% nell’Unico SC, SP e PF 2014 (anno 2013) e del 20% nell’Unico SC, SP e PF 2015 (anno 2014).
I beni merce hanno una doppia agevolazione - Caso particolare si ha per le imprese immobiliari, in particolare per quelle costruttrici che dispongono di fabbricati (di qualunque categoria) realizzati per la vendita e non locati (i c.d. "beni merce"). Queste società, infatti, fruiscono, per i fabbricati citati, anche dell'abolizione della seconda rata Imu per il 2013, e della totale esenzione a decorrere dal 2014.
L'effetto, in questo caso, non è solo di una minore imposizione sui redditi, ma di un minor onere che "pesa" sul patrimonio immobiliare invenduto, evitando di aggravare bilanci già di per sé deficitari.
Autore: Redazione Fiscal Focus del 28/11/2013

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