Senza il reclamo stop alla lite in attesa della mediazione

Istanza, di norma, entro 60 giorni dalla notifica
La Corte Costituzionale con la sentenza 98/2014 ha dichiarato l'incostituzionalità del comma 2, articolo 17bis del decreto legislativo 546/92 – nel suo testo originario – nella parte in cui sanzionava con l'inammissibilità del ricorso l'omessa presentazione del reclamo/mediazione da parte del contribuente. 
La sentenza
La Consulta, ha affermato l'illegittimità costituzionale, per violazione dell'articolo 24 della Costituzione, di disposizioni che comminino la sanzione della decadenza dall'azione giudiziaria in conseguenza del mancato previo esperimento di rimedi di carattere amministrativo con la conseguenza che per tutti i casi ancora "aperti" e regolati dal vecchio comma 2, la mancata presentazione dell'istanza di reclamo e mediazione non può più determinare l'inammissibilità del ricorso.
Il processo tributario
La disciplina del processo tributario è stata significativamente modificata dal Dlgs 98/2011 (convertito in legge 111/2011), che ha introdotto l'articolo 17 bis che prevede, per gli atti emessi dall'agenzia delle Entrate e di valore non superiore ai 20mila euro che il contribuente che intende sindacare l'atto dinnanzi alla giustizia tributaria deve introdurre una fase amministrativa e pre contenziosa con un'istanza di reclamo e mediazione rivolta alla Direzione provinciale o regionale competente. L'omessa presentazione del reclamo è stata oggetto di due diversi regimi normativi. 
Il primo, quella vigente ab origine e che aveva sollevato molti dubbi di costituzionalità ed eliminato dalla pronuncia della Consulta, che puniva con l'inammissibilità del ricorso, rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado, l'omessa presentazione dell'istanza di reclamo e mediazione. 
Il secondo, introdotto con la legge 147/2013 e applicabile però solo agli atti notificati dopo il 2 marzo 2014, a seguito del quale la presentazione del reclamo diventa condizione di procedibilità del ricorso. Ne consegue che in caso di presentazione del ricorso senza la previa istanza di reclamo, l'agenzia delle Entrate, in sede di rituale costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso e il presidente può rinviare la trattazione per consentire la mediazione tra le parti.
È importante evidenziare che lo stop all'inammissibilità del ricorso non fa venir meno tutti gli altri adempimenti previsti in capo al contribuente che intenda impugnare un atto soggetto a reclamo. 
L'istanza di reclamo
In primo luogo l'istanza di reclamo si deve presentare entro 60 giorni dalla notifica dell'atto (salvo che non si tratti di un diniego tacito di rimborso dove il reclamo è presentabile decorsi 90 giorni dalla richiesta fatta all'ufficio competente). Si tratta degli stessi termini previsti per la proposizione del ricorso alla Commissione da parte del contribuente. 
Peraltro questo termine deve essere cumulato con quelli ordinariamente previsti in caso di presentazione dell'accertamento con adesione (90 giorni di sospensione) e in caso di sospensione feriale dei termini processuali (dal 1° agosto al 15 settembre di ogni anno). 
La notifica dell'istanza di reclamo deve essere effettuata, come un qualsiasi ricorso, a mezzo di ufficiale giudiziario ex articolo 137 del Codice di procedura civile, mediante la consegna diretta all'ufficio dell'agenzia delle Entrate competente che ne rilascia ricevuta oppure direttamente a mezzo del servizio postale e va fatta alla medesima Direzione provinciale o regionale che ha emanato l'atto oggetto di impugnazione (o non ha emanato l'atto richiesto dal contribuente) che poi provvede con strutture diverse e autonome rispetto a quelle che hanno curato l'istruttoria degli atti reclamabili.
Alla luce del fatto che il reclamo può produrre effetti processuali, essendo considerato una sorta di anticipazione del ricorso, deve contenere tutte le indicazioni necessarie per l'introduzione del giudizio innanzi alla Commissione tributaria provinciale. Al suo interno, quindi, devono essere indicati tutti gli elementi e devono essere riprodotte tutte le eccezioni preliminari e di merito e i motivi per i quali si censura l'atto impugnato nonché deve contenere una proposta di annullamento totale o parziale dell'atto sulla base dei medesimi motivi per i quali si impugna. È invece discrezionale la possibilità di prevedere al suo interno anche una proposta di mediazione.
Infine, in caso di esito negativo della mediazione, il contribuente non deve redigere un nuovo ricorso in quanto il reclamo diviene tale producendo gli effetti del ricorso e da tale momento decorrono i 30 giorni per le parti relativi alla costituzione in giudizio ai sensi dagli articoli 22 e 23, Dlgs 546/92.
Fonte: Il sole 24 ore autore Lorenzo Lodoli
Il fac-simile
All'interno del Ricorso/Reclamo con proposta di mediazione, che deve essere inoltrato alla Commissione tributaria provinciale competente c'è l'istanza di reclamo con proposta di mediazione di cui si riporta il fac-simile
ISTANZA DI RECLAMO
Ai sensi dell'articolo 17-bis, Dlgs 546/92 con proposta di mediazione
CONTRIBUENTE:
Sig. , nato a il ,           C.F. , con residenza in Via PEC  (riportare tutti identificativi del contribuente)
DIFENSORE:
rappresentato e difeso anche per la fase di reclamo e mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, Dlgs 546/92, dal difensore C.F. PEC Fax
Elegge domicilio presso lo Studio del difensore sito in , Via
in virtù di procura speciale rilasciata a margine del presente atto
chiede
all'Agenzia delle Entrate Direzione Provinciale in via preventiva ed alternativa al deposito  del ricorso che precede presso la Commissione tributaria provinciale di di accogliere  le richieste indicate nel ricorso e che qui si intendono integralmente trascritte e di annullare con provvedimento l'atto (avviso di accertamento, diniego rimborso, iscrizione a ruolo eccetera) n.  notificato in data ed emesso dall'Agenzia delle Entrate
Direzione Provinciale di (indicare l'ufficio che ha emesso l'atto)
Ai fini della presente procedura di reclamo si precisa che il valore della controversia calcolato ai sensi dell'articolo 17 bis, Dlgs 546/92 è di € .

PROPOSTA DI MEDIAZIONE
(tale proposta è facoltativa)
Il sig come sopra rappresentato, formula altresì la presente proposta di mediazione fondata sui seguenti motivi
Considerato che
Si evidenzia che
Quindi per i seguenti motivi
1)
2)
3)
Importi da versare a seguito dell'accettazione della proposta di mediazione
Per quanto motivato la pretesa verrebbe a essere così determinata:
Imposta pari a €
Interessi pari a €
Sanzioni pari a €
Fin d'ora si comunica la disponibilità della parte a partecipare e valutare in contraddittorio con l'Ufficio la mediazione della lite.
Si allegano in copia i seguenti documenti:
5. copia atto impugnato con prova della notifica;
6. copia documento ;
7. copia sentenze Corte di Cassazione;
8. copia sentenze Commissione tributaria regionale o provinciale.

Luogo e data Firma
Procura al difensore
Il sottoscritto , nato a il e residente in via n. ,
C.F.
delega,
il difensore C.F. , dell'Ordine di , a sottoscrivere
il presente atto ed eventuali motivi aggiunti, nonché a rappresentarmi e difendermi nel presente giudizio, conferendogli ogni più ampia facoltà di legge ivi comprese quelle di proporre istanza di reclamo e mediazione nonché di mediare ai sensi dell'articolo 17-bis, Dlgs 546/92, rinunciare agli atti, conciliare, transigere, chiamare terzi in causa, incassare, rilasciare quietanze, variare ed eleggere domicilio e farsi sostituire. Elegge domicilio per tutto il giudizio e per tutto il procedimento di reclamo e mediazione ai sensi dell'articolo 17-bis, Dlgs 546/92, presso sito in Via n. CAP .
Delegante
Visto si autentica
Tess. Ordine
Numero
Luogo Data ///
Firma

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