Imposta di registro: il ravvedimento

Premessa – Con il ravvedimento operoso, il contribuente che abbia commesso una violazione tributaria, formale e/o sostanziale, può rimuoverla spontaneamente, purché non sia iniziata un'attività di controllo, beneficiando di riduzioni automatiche delle sanzioni applicabili. Tale istituto è applicabile anche all’imposta di registro. 
Violazioni – Per l’imposta di registro le violazioni sanabili sono l'omessa richiesta di registrazione dell'atto e l'omesso versamento dell'imposta (ad esempio, dell'imposta dovuta per le annualità successive alla prima di un contratto di locazione di durata pluriennale). 
Omessa registrazione - Con riferimento alla prima violazione (omessa registrazione), la regolarizzazione avviene in due fasi, dapprima effettuando il versamento dell'imposta, maggiorata degli interessi legali, e della sanzione ridotta, successivamente chiedendo la registrazione dell'atto all'Agenzia delle Entrate. Il ravvedimento si perfeziona con l'ultimo adempimento, cioè con la richiesta di registrazione. È pertanto in relazione a tale adempimento che occorre verificare la tempestività della sanatoria e che non siano iniziate attività di controllo. 
Sanzione ridotta - La sanzione base è pari al 120%-240% dell'imposta dovuta (art. 69, D.P.R. 26.4.1986 n. 131). Per effetto del ravvedimento, se la richiesta di registrazione è presentata con ritardo non superiore a 90 giorni, la sanzione applicata è quella prevista dall'art. 13, lett. c), D.Lgs. 18.12.1997, n. 472, pari ad 1/10 del minimo della sanzione base. Come chiarito dalla C.M. 23.7.1998, n. 192, infatti, tale norma riguarda anche l'imposta di registro, in quanto l'espressione "dichiarazione" usata nella specie dal legislatore va intesa in senso lato, quindi comprensiva anche della nozione di “atto” o “denuncia”. 
Termine - La regolarizzazione può avvenire anche successivamente al novantesimo giorno, purché entro un anno dalla scadenza del termine di presentazione dell'atto alla registrazione. In tal caso, è dovuta la sanzione nella misura di 1/8 del minimo (art. 13, lett. b), D.Lgs. 472/1997). 
Omesso versamento - Con riferimento all'omesso versamento dell'imposta, la violazione viene sanata con il versamento di tributo, interessi e sanzione ridotta. La sanzione piena è pari, ai sensi dell'art. 13, co. 2, D.Lgs. 18.12.1997, n. 471: per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a 15 giorni, ad 1/15 del 30% del tributo, per ogni giorno di ritardo; per i versamenti effettuati successivamente al quindicesimo giorno, al 30% dell'imposta dovuta. 
Termine - Ai sensi delle lett. a) e b) dell'art. 13, D. Lgs. 472/1997, la sanzione ridotta se la regolarizzazione avviene entro 30 giorni dalla scadenza del termine, è pari a 1/10 della sanzione (c.d. ravvedimento sprint o breve, a seconda che intervenga entro i primi 15 giorni o nei successivi). Ad esempio, il versamento di un'imposta di euro 100 con due giorni di ritardo sconterà una sanzione pari a euro 0,4 (euro 100 * 30% sanzione base * 1/15 * 2 giorni ritardo * 1/10 riduzione ravvedimento), cioè pari allo 0,2% del tributo per ogni giorno di ritardo. Se, invece, il pagamento fosse effettuato al sedicesimo giorno di ritardo, la sanzione ridotta sarebbe pari a euro 3 (euro 100 * 30% sanzione base * 1/10 riduzione ravvedimento), cioè pari al 3% del tributo. Infine se la regolarizzazione avviene oltre i 30 giorni, ma entro un anno dalla scadenza del termine di versamento, a 1/8 della sanzione del 30% (c.d. ravvedimento lungo), cioè pari al 3,75% del tributo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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