IMU: nessuna deduzione per gli immobili strumentali ad uso promiscuo

In attesa dei chiarimenti dell'Agenzia
L'art. 14, co. 1, D.Lgs. n. 23/2011 prevedeva l'indeducibilità totale dell'Imu dall'Irpef e dall'Ires e dall'Irap. In deroga a tale principio, la Legge di stabilità 2014 (L. n.147/2013), ai commi 715 e 716, art. 1, ha introdotto la possibilità di dedurre ai fini Ires/Irpef dell'Imu pagata sugli immobili strumentali, già a partire dal periodo d'imposta 2013 (in Unico 2014), nella misura del 30% in via transitoria. 
Resta , comunque, indeducibile l’imposta ai fini Irap. 
Deduzione al 30% nel 2013 per gli immobili strumentali per natura e destinazione - Tale deducibilità parziale interessa le categorie catastali A10, B, C, D ed E (immobili strumentali per natura), ma anche gli immobili strumentali per destinazione, cioè gli immobili strumentali non rientranti nelle categorie catastali citate, come le aree scoperte come parcheggi, aree di carico e scarico. 
Come chiarito in occasione di Telefisco 2014, le imprese e i lavoratori autonomi possono dedurre il 30% (in Unico 2014) dell'Imu pagata nello stesso anno per cui si intende usufruire della deduzione, importo di norma coincidente con l'imposta di competenza dello stesso anno. Ad esempio, l'Imu 2013 (1° e 2° rata) relativa ad un fabbricato strumentale di categoria D, pari a 10.000 euro, comporterà una deduzione pari al 30% di 10.000 dall’Ires 2013, cioè 3.000 euro. In caso di versamento tardivo effettuato nel 2014, la deducibilità sarà rinviata a Unico 2015. Stesse considerazioni se trattasi di immobili strumentali oggetto di locazione finanziaria. 
Immobili strumentali ad uso promiscuo - Diverso il caso della deduzione Imu relativa a immobili strumentali a uso promiscuo: per tali immobili vige l’indeducibilità totale dell’IMU. Non è stato affrontato il tema delle deducibilità dell'Imu pagata sugli immobili strumentali non destinati esclusivamente ad attività produttive. L’Agenzia dovrà chiarire se questa deduzione competa non solo in relazione all'Imu pagata su immobili strumentali utilizzati direttamente in attività produttive, ma anche per la quota gravante su immobili, sempre strumentali, che però rappresentano l'oggetto dell'attività esercitata come nel caso tipico delle società immobiliari che concedono in locazione lo stabile. 
Indeducibilità totale per i beni merce – In generale è sempre indeducibile, ai fini delle imposte sui redditi, l'Imu sui fabbricati destinati alla vendita contabilizzati tra le rimanenze, e a prescindere dalla categoria catastale di appartenenza. Nel 2013 (Unico 2014), tuttavia, che è stato versato solo l’acconto IMU sui beni merce delle imprese di costruzione destinati alla vendita, ma rimasti invenduti e non locati, in quanto esentati dal versamento del saldo 2013 e da IMU in generale dal 2014. 
L’acconto 2013 va considerato indeducibile ai fini Ires/Irpef. Tali fabbricati, costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, sono stati successivamente esclusi dall'Imu a partire dal 1° luglio 2013. 
Per Tari e Tasi deduzione piena – Le altre componenti della IUC e cioè TARI e TASI sono, d’altro canto, pienamente deducibili dal punto di vista reddituale (Ires/Irpef/Irap). L'art. 1, comma 669 della Legge n.147/2013, stabilisce che la Tasi, atta a coprire il costo dei servizi indivisibili per il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo (quindi non solo dal proprietario o titolare di diritto reale) di fabbricati, aree scoperte e di quelle edificabili (escluse le aree pertinenziali, accessorie e quelle condominiali), ha la stessa base imponibile dell’IMU. 
Nonostante questo, la dottrina ritiene che possa essere dedotta, a differenza dell’imposta comunale, dal reddito d'impresa (in base al principio di cassa ex art. 99, co. 1, Tuir) e di lavoro autonomo nonché dall'Irap (sempre con riferimento ai redditi d'impresa e di lavoro autonomo). 
Ciò in quanto la Legge di stabilità 2014 non ha previsto un’indeducibilità espressa. 
Le stesse considerazioni possono essere fatte per la TARI, che finanzia il costo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti, e dunque, salvo posizioni contrarie del legislatore e dell’Agenzia, formalmente deducibile dalle imposte sui redditi e dall'Irap, in ragione della mancata previsione di indeducibilità della norma che l'ha introdotta. 
Nella sfera del lavoro autonomo, gli immobili strumentali utilizzati promiscuamente soggiacono, invece, alle disposizione dell’ art. 54, co. 3 del Tuir. Pertanto in tal caso la Tasi e la Tari riferite a tali beni saranno deducibili nella misura del 50% dell'importo pagato in ciascun periodo d'imposta.
Autore: Redazione Fiscal Focus del 10/2/2014

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