Irap deducibile anche per il 2013

Anche quest’anno doppia deduzione Irap dalla base imponibile delle imposte sui redditi. 
Come noto infatti, affianco alla deduzione forfettaria del 10% (applicabile qualora siano state sostenute delle spese per interessi passivi) si affianca quella analitica per i costi del lavoro. 
Ma attenzione: l’Irap dedotta non potrà essere superiore a quella effettivamente corrisposta. 
È questo un dettaglio che può apparire abbastanza banale, ma che, nel vortice dei calcoli, rischiamo di dimenticare, indicando quindi dati errati. 
Nessun vincolo, invece, alla cumulabilità delle deduzioni: chi ha sostenuto spese per interessi passivi e contestualmente anche spese per lavoratori dipendenti, potrà tranquillamente continuare a fruire delle detrazioni. 
Il punto di riferimento, in occasione della compilazione di Unico 14, dovrà quindi essere l’Irap versata nel 2013, sia a titolo di saldo 2012 che di acconto 2013. 
È tuttavia necessario considerare che gli importi versati in acconto per il 2013 rilevano solo nel limite di quanto effettivamente dovuto. Pertanto, in sede di determinazione dell’Irap deducibile, dovremo confrontare i versamenti in acconto effettuati e quanto dovuto per l’anno 2013: il minore dei due importi dovrà essere considerato nella determinazione degli importi deducibili. 
Tuttavia è sempre bene ricordare che nel calcolo potranno essere considerati anche eventuali importi versati, sempre nell’anno 2013, in sede di ravvedimento operoso o di iscrizione a ruolo, così come chiarisce la Circolare dell’Agenzia delle Entrate n.8/E del 2013. 
Il calcolo
Al fine di poter calcolare la deduzione spettante è in primo luogo necessario chiarire se vi sono i presupposti per la stessa. 
Pertanto, nel caso della deduzione forfettaria, sarà necessario individuare la quota di interessi passivi di competenza dell’esercizio. Tale importo deve comprendere anche gli interessi impliciti nei canoni di leasing, nonché quelli relativi a meri rapporti commerciali. 
La somma in oggetto dovrà essere successivamente confrontata con la quota di interessi attivi di competenza dell’esercizio: se gli interessi attivi sono superiori a quelli passivi non vi sono i presupposti per poter fruire della detrazione. 
Se invece gli interessi passivi sono superiori, allora scatta la possibilità di fruire di una deduzione ai fini delle imposte sui redditi del 10% dell’Irap effettivamente versata, indipendentemente da quello che è l’importo degli interessi passivi stessi. 
Passando poi alla deduzione analitica per i costi del lavoro, in questo caso il calcolo richiede uno sforzo maggiore. 
In primo luogo sarà necessario individuare quello che è stato l’effettivo costo del lavoro sostenuto. Al costo sostenuto per i rapporti di lavoro dipendente e assimilato andranno pertanto sommati i compensi per gli amministratori e le indennità di trasferta. 
Al fine di poter individuare i costi da poter considerare nel calcolo anzidetto il criterio da tenere a mente è il seguente: occorre riprendere tutti i costi del lavoro che non sono deducibili ai fini Irap. Per tale motivo, ad esempio, non dovremo considerare i rimborsi analitici o le spese per indumenti da lavoro, perché, in questo caso, gli importi sono deducibili ai fini Irap. 
Una volta individuato il costo del lavoro, sottrarremo le deduzioni spettanti ai sensi dell’art. 11 del D.Lgs. 446/1997. 
L’importo residuo (costo del lavoro meno deduzioni spettanti) andrà rapportato al totale della base imponibile Irap, al fine di poter calcolare la percentuale di incidenza. 
Tale percentuale di incidenza sarà effettivamente la percentuale che dovrà essere applicata all’Irap versata nell’anno 2013 al fine di poter individuare la quota deducibile.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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