Liquidazione e società di comodo

Come ogni anno, si ripresenta puntuale il problema relativo alle società di comodo. Molto spesso dubbi sorgono con riferimento alle società in liquidazione volontaria, le quali non superano il test di operatività. 
In questi casi è bene ricordare come sia prevista una specifica causa di esclusione per le società in liquidazione che si impegnano a chiedere la cancellazione dal Registro delle Imprese a norma degli articoli 2312 (società di persone) e 2495 (società di capitali) del Codice civile, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi successiva. 
Nel caso in cui la società assuma l'impegno in dichiarazione senza rispettarlo, occorre prestare particolare attenzione perché, in tal caso, si ripristina l'obbligo di assoggettarsi alla disciplina delle società non operative fin dal periodo d'imposta precedente. 
Come può essere facilmente immaginabile, tale effetto retroattivo può divenire molto pericoloso, con la conseguenza che la scelta deve essere attentamente ponderata prima di essere assunta, quantomeno nelle ipotesi in cui vi possano essere reali difficoltà nella liquidazione del patrimonio. 
È bene inoltre ricordare come l’impegno allo scioglimento debba essere preso da una società che si trovi già in stato di liquidazione. 
Dubbi sono stati tuttavia sollevati in merito alla necessità di una procedura di liquidazione già nell’esercizio di riferimento della dichiarazione in cui si riporta la causa di disapplicazione. 
Più semplicemente: per poter assumere l’impegno alla cancellazione in Unico14, è sufficiente che la liquidazione sia in essere alla data di presentazione (ipotizziamo 30/09/2014) o è necessario che la società sia in liquidazione già dal 2013? 
Ebbene, essendo il test di operatività riferito all’anno 2013, si ritiene corretto assumere l’impegno solo se la società sia in liquidazione già in detto periodo d’imposta. 
Le società in liquidazione 
La semplice messa in liquidazione della società, senza impegno allo scioglimento, non comporta invece la disapplicazione automatica della normativa sulle società di comodo. 
A tal proposito è bene ricordare come la Circolare n. 44/2007 abbia chiarito che lo stato di liquidazione formale della società non costituisce di per sé condizione sufficiente per escludere la società dall’ambito di applicazione della disciplina. 
Sarà pertanto necessario presentare apposita istanza di interpello disapplicativo, dimostrando l’effettività della liquidazione posta in essere. 
Ma quando può parlarsi di effettività della liquidazione? 
Sicuramente è da rilevare che l’istanza di disapplicazione potrebbe non essere accolta in assenza di adeguate iniziative volte a perseguire il realizzo del patrimonio aziendale ovvero in presenza di eventi non rispondenti alle finalità proprie della liquidazione quali, ad esempio, il godimento a titolo personale, da parte dei soci o dei loro familiari, dei beni sociali. 
I contribuenti potranno invece dimostrare l’effettività della liquidazione con l’allegazione di ogni tipologia di documentazione utile, nonché ogni informazione idonea a dimostrare l’inequivocabile intenzione di portare a compimento tale procedura. 
Al fine di sostenere l’effettività dello stato di liquidazione, potrà pertanto essere utile presentare all’Agenzia delle Entrate l’inventario di cui all’articolo 2277, comma 2, del Codice civile, la situazione dei conti e il rendiconto, menzionati nell’articolo 2487-bis, comma 3, del Codice civile, il bilancio finale di liquidazione e il piano di riparto. 
Potrà inoltre essere utile indicare le strategie, l’andamento e le prospettive della liquidazione, nonché eventuali contratti e accordi preliminari stipulati per la vendita dei beni patrimoniali, oppure la descrizione dell’utilizzo che viene fatto dei cespiti patrimoniali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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