Lo Spesometro 2014 per i lavoratori autonomi

Il 10 aprile 2014 sono chiamati all’invio dello Spesometro 2014, con i dati 2013, i soggetti che liquidano l’IVA mensilmente nel 2014 e il 22 aprile 2014 quelli che la versano con scadenza diversa (coloro che aderiscono al regime dell’art.13, L. 388/2000 e coloro che liquidano l’IVA trimestralmente).
Lavoratori autonomi e spesometro – I professionisti (commercialisti, avvocati, notai, medici, consulenti in genere) sono tenuti a comunicare tutte le operazioni, anche se di modesto ammontare, registrate nel 2013.
I lavoratori autonomi, infatti, non rientrando tra i contribuenti disciplinati dall'articolo 22 del D.P.R. 633/72, hanno l'obbligo di emettere la fattura, anche per operazioni effettuate nei confronti di privati e in locali aperti al pubblico. Essi sono, dunque, fortemente penalizzati dall'eliminazione delle soglie per le operazioni supportate da fattura.
Il documento riepilogativo - Unica soluzione per evitare la comunicazione di una miriade di fatture, è effettuare la registrazione di un unico documento riepilogativo sia per le fatture attive che per le passive, ai sensi del D.P.R. 695/96, evitando così l’evidenza dei singoli clienti o fornitori, barrando un'apposita casella.
Le fatture emesse nel corso del mese, di importo inferiore a 300 euro, possono essere registrate, con riferimento a tale mese, con un unico documento riepilogativo, nel quale devono essere indicati:
- i numeri delle fatture cui si riferisce;
- l'ammontare complessivo imponibile delle operazioni;
- e l'ammontare dell'imposta, distinti secondo l'aliquota applicata (art. 6, comma 1 del D.P.R. n. 695/96).
Il contribuente deve provvedere all’immissione dei dati del documento che sintetizza le fatture di importo inferiore ai 300 €, compilando solo i campi: “Importo” e “Imposta”, che accoglieranno la somma degli importi (imponibili\non imponibili\esenti) delle fatture oggetto di riepilogo, nonché l’imposta complessivamente conteggiata. È obbligatorio indicare la “Data del documento” oppure la “Data di registrazione” e il “Numero fattura/Documento Riepilogativo” è invece obbligatorio.
Fatture cointestate - Se sono, invece, emesse fatture cointestate (si pensi ad esempio a un notaio che addebita l'onorario di un rogito stipulato da due coniugi), occorre evidenziare l'operazione distintamente per ciascuno di essi (ripartendo, anche se le istruzioni non lo precisano, il corrispettivo tra i diversi co-acquirenti).
L’acquisto di carburante - I professionisti, inoltre, nell’acquisto di carburanti, devono prestare attenzione alla modalità utilizzata per documentare la spesa. Nello spesometro non va indicato nulla, se essi si avvalgono della semplificazione introdotta dal D.L. n. 70/2011, che consente di non utilizzare la "scheda", qualora i pagamenti avvengano esclusivamente mediante carte di credito, carte di debito o prepagate emesse da operatori finanziari italiani. Se permane la tenuta delle schede carburante, invece, occorre predisporre la comunicazione, avvalendosi delle modalità previste per i documenti riepilogativi.
Prestazioni a clienti esteri - Se il professionista ha fatturano prestazioni attive a clienti esteri, dal 2013 esse vanno include nel modello.
Entrano nello spesometro, infatti, anche le fatture emesse non soggette a Iva ai sensi dell'articolo 7-ter.
Ad esempio, un commercialista che ha reso una prestazione a una società statunitense deve emettere la fattura senza Iva e l'operazione andrà inserita nello spesometro.
Se, invece, si tratta di servizi svolti nei confronti di operatori Ue, la fattura andava inclusa negli elenchi Intrastat ed è, quindi, esonerata dallo spesometro.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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