Requisiti I.A.P.

Con l’emanazione della legge 233/90, la tutela previdenziale è stata estesa anche agli imprenditori agricoli che, per le notevoli estensioni dei terreni posseduti e per il fabbisogno di giornate lavorative, non possono essere inquadrati come Coltivatori diretti.
Pertanto,a decorrere dal 01/07/1990, è stata riconosciuta la figura dell’ IMPRENDITORE AGRICOLO A TITOLO PRINCIPALE - (IATP), inquadrando il soggetto che si dedica con professionalità all’organizzazione, programmazione e coordinamento dei fattori produttivi.L'art.13 della L.233/90, nel definirne la figura, già prevista dall'art.12 dalla L.153/75, prevede il requisito soggettivo consistente nella destinazione all'attività agricola di non meno di due terzi del proprio tempo con un ricavo dalla medesima di una percentuale non inferiore al 75% del proprio reddito globale da lavoro (il 50% per i territori montani e le zone agricole svantaggiate).
Su tale figura è poi intervenuto il D.lgs 99/2004 che ha modificato la precedente istituendo la nuova qualifica di IMPRENDITORE AGRICOLO PROFESSIONALE - (IAP) estendendone l'applicabilità anche ai soci di società agricole. Pertanto, viene considerato IAP colui che,in possesso di conoscenze e competenze professionali, dedichi all'attività agricola di impresa direttamente o in qualità di socio, almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro (25% per le aziende ubicate in zone svantaggiate di cui all’art. 17 del reg. CE n.1257/99)
Per reddito viene preso a base quello dichiarato ai fini fiscali (UNICO/ 730) escludendo dal computo del reddito di lavoro le pensioni di ogni genere, gli assegni ad esse equiparati, le indennità e le somme percepite per cariche pubbliche.
Il D.lgs 101/2005 ha disposto,inoltre, che le indennità e le somme percepite per l'attività svolta in Società agricole, sono equiparati a redditi derivanti da attività agricola.(Circ.48/2006)
ISCRIZIONE
ACCERTAMENTO REQUISITI (Circolare 85 del 24/05/2004)
Fino alla data del 22 aprile 2004 l’accertamento dei requisiti per il riconoscimento della qualifica di Imprenditore Agricolo era di competenza dell'Inps.
Dal 06 maggio 2004 (D.Lgs 99/2004) tale accertamento e riconoscimento viene demandato alle Regioni.
L’Inps ha comunque la facoltà di acquisire tutte le altre informazioni necessarie all’inquadramento aziendale ai fini dell’imposizione contributiva.
Dal 30 giugno 2005 (D.lgs 101/2005 è possibile effettuare l'iscrizione con riserva, allegando alla documentazione certificazione comprovante la presentazione della domanda alla Regione, purché il richiedente entro 24 mesi (o diverso tempo stabilito dalle singole Regioni) dimostri di possedere i requisiti previsti.
In mancanza di tale adempimento l'Inps procederà' alla cancellazione, dalla data di iscrizione, con conseguente perdita dei benefici eventualmente goduti.
N.B.: L’imprenditore agricolo professionale non è assicurato ai fini INAIL in quanto non partecipa direttamente alla coltivazione o allevamento aziendale.
ATTRIBUZIONE QUALIFICA ALLE SOCIETÀ
Per favorire lo sviluppo societario in agricoltura, il Dlgs 99/2004, ha previsto il riconoscimento dello STATUS di IAP anche alle società, superando la precedente normativa che limitava la qualifica solo alla persone fisiche. Oltre ai requisiti già menzionati, affinché anche la società acquisisca la qualifica di IAP sono previsti i seguenti requisiti soggettivi che sono:
SOCIETA’DI PERSONA – Almeno un socio deve possedere la qualifica di IAP
SOCIETA’ IN ACCOMANDITA- la qualifica si riferisce ai soci accomandatari.
SOCIETA’ COOPERATIVE – Oltre alle cooperative di produzione rientrano anche quelle di conduzione, qualora almeno 1/5 dei soci abbia la qualifica di IAP
SOCIETA’DI CAPITALE - La qualifica deve essere posseduta da almeno un amministratore.
ATTRIBUZIONE QUALIFICA AI SOCI (D.Lgs. n.101/2005-Circ. 48/2006)
Nel caso delle società di persona e cooperative, comprese quelle di lavoro, l'attività svolta dai soci, in presenza dei requisiti di legge, è idonea a far acquisire ai medesimi la qualifica di Imprenditori agricoli professionali.
SOCIETA' DI PERSONA E COOPERATIVE- La qualifica può essere acquisita, oltre che in relazione ad attività imprenditoriale individuale, anche in relazione ad attività svolta in qualità di socio purché sussistano i requisiti .Nelle Cooperative avviene il riconoscimento anche per i soci lavoratori purché, all'atto dell'adesione, il socio stabilisca il tipo di rapporto lavorativo da cui derivera' l'inquadramento.(lav. Sub./ Aut./ Collab.coord.)
SOCIETA' DI CAPITALE - La qualifica viene acquisita dagli amministratori, che non devono essere più iscritti nella gestione separata.
Fonte: sito INPS
Requisiti Regione Sardegna

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