Riallineamento per gli immobili rivalutati

Imposta sostitutiva per il riconoscimento dei maggiori valori fiscali
Premessa – La legge di stabilità 2014 prevede la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni. Una situazione che potrebbe rendere interessante l’opzione per il riallineamento può essere rappresentata dal caso di un’impresa che ha rivalutato gli immobili soltanto ai fini civilisti nel bilancio 2008, così come consentito dal D.L. n. 185/2008.
Legge di stabilità - La Legge n. 147/2013 prevede anche la possibilità di riallineare i valori civili e fiscali dei beni, richiamando la disciplina dell’art. 14 della Legge 342/2000. Si tratta della possibilità di riallineare il valore fiscale al valore civile dei beni, in tutte quelle situazioni in cui il valore civile dell’attività sia superiore al corrispondente valore fiscale. Le attività riallineabili sono soltanto quelle ammesse alla rivalutazione. 
Imposta sostitutiva - L’operazione comporta il versamento della medesima imposta sostitutiva prevista per la rivalutazione, ovvero il 16% per i beni ammortizzabili e il 12% per i beni non ammortizzabili, sulla differenza tra valore civilistico e valore riconosciuto fiscalmente, presente a chiusura del bilancio 2012 e non riassorbita nel corso del 2013 (circolare n. 18/E del 2006). 
Bene - A differenza della rivalutazione, il riallineamento non segue il criterio della “categoria omogenea” ma, d’altra parte, sul singolo bene non può essere parziale, bensì solo integrale (circolare n. 57/E del 2001). Il riallineamento non determina alcuna operazione contabile direttamente sul bene (essendo quest’ultimo in bilancio già “rivalutato”), per cui si crea il problema della riserva, che non emerge prima facie dalle scritture contabili. 
Riserva - Allo scopo, è stato previsto (art. 10, D.M. 162/2001) che, a seguito del riallineamento, si origina anche un vincolo su una riserva di patrimonio netto (che assume la natura di sospensione d’imposta) o, in caso di incapienza di queste ultime, sul capitale sociale. 
Iscrizione in bilancio - Tale ammontare di patrimonio netto, che avrà la medesima disciplina fiscale della riserva di rivalutazione, può essere iscritto in bilancio entro l’esercizio successivo a quello di riferimento mediante delibera assembleare, ferma restando la necessità che la riserva da vincolare sia già presente e utilizzabile nel bilancio con riferimento al quale è stato effettuato l’affrancamento dei maggiori valori (circolare n. 57/E del 2001 citata). 
Rivalutazione precedente - Una situazione che potrebbe rendere interessante l’opzione per il riallineamento può essere rappresentata dal caso di un’impresa che ha rivalutato gli immobili soltanto ai fini civilisti nel bilancio 2008, così come consentito dal D.L. n. 185/2008. La mancata opzione (a suo tempo) per il versamento dell’imposta sostitutiva non consente (né oggi né mai) il riconoscimento ai fini fiscali del maggior valore a seguito della rivalutazione, e non è possibile “affrancare” la riserva a suo tempo creata versando l’imposta sostitutiva del 10%, che il comma 142 dell’art. 1 della Legge n. 147/2013 prevede solo con riferimento alla riserva emergente da questa rivalutazione, e non a tutte le riserve in sospensione d’imposta presenti in bilancio. 
Riallineamento - Tuttavia, l’impresa potrebbe decidere di operare il riallineamento dei valori precedentemente rivalutati solo civilisticamente (peraltro, sui soli beni su cui vi è convenienza, ad esempio quelli destinati, ma solo dal 2017, ad essere ceduti), ottenendo il riconoscimento fiscale del maggior valore dell’attività, il cui valore di bilancio coinciderà, pertanto, con il valore riconosciuto ai fini fiscali.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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