Riporto delle perdite senza vincoli nei primi tre anni

Unico 2014 SC, oltre a ricondurre a tassazione il reddito imponibile delle società di capitali e degli enti commerciali, continua a consentire la gestione delle perdite fiscalmente riportabili in ambito Ires, con particolare rilievo per i limiti al loro utilizzo. L'articolo 84 del Tuir (come modificato dal Dl 98/2011) prevede due diverse tipologie di perdite ed una clausola anti-abuso.
Le perdite fiscali ordinariamente dichiarate dalle società di capitali negli anni passati sono riportabili senza limiti di tempo (a partire da quelle maturate nel periodo d'imposta 2006), ma non possono compensare integralmente il reddito imponibile eventualmente dichiarato nel 2013, incontrando (precisamente a rigo RN4) il limite dell'80% di quest'ultimo. La quota di perdite non utilizzata si riporta ai periodi successivi, evidenziandola a quadro RS, come accade nel primo degli esempi pubblicati a destra.
Per comprendere come agisce la limitazione in esame nell'ambito di istituti particolari quali la trasparenza fiscale o il consolidato, va fatto riferimento alla circolare n. 53/E/2011. La citata simulazione consente di visualizzare l'effetto dell'utilizzo dell'altra tipologia di perdite fiscali che le imprese possono riportare, vale a dire quelle disciplinate dal comma 2 dell'articolo 84. Sono quelle realizzate nei primi tre periodi d'imposta dalla costituzione e con riferimento ad una nuova attività produttiva. Esse, diversamente da quelle "ordinarie", non incontrano il limite dell'80% del reddito imponibile di periodo, per cui il riporto avviene solo dopo aver azzerato l'imponibile.
Va ricordato che il legislatore impone l'utilizzo integrale delle perdite scomputabili («per l'intero importo che trova capienza»), con l'unica deroga della quota di reddito imponibile che determina un'imposta utile all'impresa per compensare eventuali crediti d'imposta, ritenute alla fonte a titolo di acconto, versamenti in acconto e altre eccedenze.
Non bisogna dimenticare, inoltre, che le imprese non Ires hanno diverse regole di utilizzo delle perdite (dettate dall'articolo 8 del Tuir). Anche le società di capitali, quando, "per trasparenza", si trovano a dichiarare utili o perdite derivanti da una partecipazione in società di persone, devono (in prima battuta) "isolare" questi componenti reddituali, in applicazione dell'articolo 101, comma 6, del Tuir (rigo RS 91 e seguenti).
La disposizione antiabuso cui si è fatto cenno (prevista dal comma 3 dell'articolo 84 del Tuir) sterilizza il riporto delle perdite (tutte) nell'ipotesi in cui la maggioranza delle partecipazioni aventi diritto di voto nelle assemblee ordinarie del soggetto che riporta le perdite venga trasferita o comunque acquisita da terzi, anche a titolo temporaneo e, inoltre, venga modificata (nel periodo d'imposta in corso al momento del trasferimento od acquisizione o nei due successivi od anteriori) l'attività principale in fatto esercitata nei periodi d'imposta in cui le perdite sono state realizzate. Ciò a meno che le società trasferite non superino un test di "vitalità" che richiama quello previsto dall'articolo 172, comma 7, per le società partecipanti a fusione o scissione.
La limitazione al riporto delle perdite è più impegnativa per le società non operative, sia se questo "status" è dovuto ai ricavi 2013 non sufficienti a superare l'ammontare previsto dall'articolo 30 della legge 724/94 sia per effetto delle perdite reiterate nel triennio 2010-2012 (si veda Il Sole 24 Ore dell'11 aprile scorso).
In questo caso, le società prive di cause di esclusione, disapplicazione o interpello positivo, oltre non poter riportare a nuovo le eventuali perdite dichiarate nell'anno in cui vige la presunzione di operatività, incontrano, per le perdite derivanti da periodi precedenti non caratterizzati dallo status di società di comodo, una doppia limitazione. Infatti, tali perdite possono essere utilizzate in diminuzione del reddito imponibile (anche ai fini della maggiorazione Ires del 10,5% imposta ai soggetti non operativi) solo nei confronti del maggior reddito eventualmente dichiarato in eccesso rispetto al maggiore di queste due grandezze (circolare n. 25/E/2012):
- il 20% del reddito imponibile di periodo;
- il reddito minimo presunto determinato ai sensi dell'articolo 30, comma 3, della legge 724/94.
Anche in questo caso, la quota di perdite momentaneamente non utilizzabile viene riportata ai periodi successivi, in cerca di miglior fortuna (si veda il secondo esempio riportato qui accanto).
Fonte: Il sole 24 ore autore Giorgio Gavelli

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