Rivalutazione in nota integrativa

Motivazioni della scelta e dei criteri adottati
Premessa – La rivalutazione va annotata nel libro inventari e illustrata nella nota integrativa. L'articolo 11, comma 3 della Legge 342/2000 obbliga gli amministratori a motivare nella relazione i criteri seguiti oltre ad attestare che non è stato superato il limite economico rappresentato o dal valore d'uso o da quello di mercato. 
Legge di stabilità - Gli amministratori di società che rivalutano i beni nei bilanci 2013 sono chiamati a operare controlli puntuali pena specifiche e rilevanti responsabilità. Questa è la conseguenza del richiamo fatto nel comma 146 dell'art. 1 della legge di Stabilità all'art. 11 della Legge 342/2000. Viene, infatti, imposto agli amministratori e ai sindaci di indicare e motivare nelle loro rispettive relazioni al bilancio i criteri seguiti nella rivalutazione delle varie categorie di beni e di attestare che la rivalutazione non ecceda il limite di valore consentito dalla legge di rivalutazione di riferimento. L'intento è quello di evitare che l'operazione di rivalutazione possa comportare un “annacquamento” del capitale tramite iscrizione di plusvalori non reali. 
Adempimenti - La rivalutazione, in sostanza, richiede una serie di adempimenti a carico degli amministratori e dei sindaci, i quali devono indicare nelle rispettive relazioni al bilancio i criteri utilizzati per rivalutare le varie categorie di beni, nonché attestare che il valore rivalutato iscritto in bilancio non ecceda il valore economico del bene. 
Annotazione - Inoltre, gli amministratori devono annotare la rivalutazione effettuata nell'inventario e nella nota integrativa del relativo bilancio e devono indicare nell'inventario il costo originario del bene rivalutato, nonché le precedenti rivalutazioni eventualmente effettuate in base a precedenti leggi speciali. In caso di rivalutazione gli amministratori dovranno, quindi, illustrare, motivare e attestare la bontà delle operazioni compiute al fine di rendere il più possibile edotti i terzi circa le scelte compiute e i criteri seguiti. 
Nota integrativa - Per quanto riguarda, in particolare, le indicazioni in nota integrativa, va osservato che tale obbligo sussisterebbe comunque in base all'art. 2427, co. 1, n. 2), Codice civile, secondo il quale in nota integrativa in forma ordinaria vanno indicati i movimenti delle immobilizzazioni, specificando per ciascuna voce: il costo, le precedenti rivalutazioni, ammortamenti e svalutazioni; le acquisizioni, gli spostamenti da una voce all'altra, le alienazioni avvenute nell'esercizio; le rivalutazioni, gli ammortamenti e le svalutazioni effettuati nell'esercizio; il totale delle rivalutazioni riguardanti le immobilizzazioni esistenti alla chiusura dell'esercizio. 
Bilancio abbreviato - L'articolo 11, comma 3 della Legge 342/2000 obbliga, comunque, gli amministratori a motivare nella relazione i criteri seguiti oltre ad attestare che non è stato superato il limite economico rappresentato o dal valore d'uso o da quello di mercato. 
Forma - Le modalità di rappresentazione in nota integrativa delle rivalutazioni operate sulle immobilizzazioni sono libere. Fondamentale è che comunque gli amministratori si soffermino in nota integrativa in un apposito paragrafo a illustrare il criterio di rivalutazione prescelto nell'ambito di ogni categoria omogenea (valore di mercato piuttosto che valore d'uso), specificando perché tale criterio è apparso più indicato di altri per fungere da guida alla rivalutazione nell'ambito delle varie categorie.
Autore: Redazione Fiscal Focus

Commenti