Se la perdita taglia il capitale non sempre il ripiano è d'obbligo

Gli adempimenti in caso di «rosso»
La chiusura del bilancio d'esercizio 2013 può presentare una perdita la cui entità va valutata con attenzione alla luce delle conseguenze civilistiche e dei riflessi sul patrimonio netto, per verificare se sussiste o meno la necessità di porre in essere una serie di adempimenti. Analizziamo la situazione che si manifesta per una Srl, situazione codificata negli articoli 2482-bis e 2482-ter del Codice civile.
In primo luogo occorre capire se la perdita incide sul capitale sociale, oppure se essa trovi capienza nelle riserve esistenti nel patrimonio netto della società. In questo senso è utile ricordare che in primo luogo le perdite vanno "addossate" alle riserve esistenti, e solo l'eventuale eccedenza va confrontata con il capitale sociale (in questo senso si veda lo studio del Notariato n. 3658 del 2001, paragrafo 2). Le riserve in genere sono tutte utilizzabili per copertura di perdite, tranne in alcuni rari casi come la riserva per acquisto azioni proprie e quella per azioni o quote di società controllante.
Nell'eseguire la copertura della perdita con riserve esistenti, occorre tenere presente che è necessario rispettare il vincolo di disponibilità delle stesse riserve, utilizzando in primo luogo le riserve più disponibili (utili pregressi) e solo in secondo luogo quelle meno disponibili (riserva da rivalutazione o riserve di capitale), come afferma il nuovo documento contabile Oic 28, paragrafo 48, e come statuito dalla Cassazione con la sentenza n. 12347/1999.
Perdite per oltre un terzo
Una prima ipotesi è che la quota di perdite eccedenti le riserve, incida per oltre un terzo del capitale sociale ma non lo porti al di sotto del limite legale.
È la fattispecie prevista dall'articolo 2482-bis del Codice civile, secondo il quale gli amministratori devono convocare senza indugio l'assemblea dei soci per le opportune deliberazioni. Essi inoltre devono presentare all'assemblea una situazione patrimoniale con le osservazioni del collegio sindacale o del revisore, ove presenti. I soci, in questa situazione, non hanno l'obbligo di ripianare la perdita, ma l'andamento reddituale va monitorato poiché se l'entità della perdita non venisse ridotta entro l'esercizio successivo, allora diventerebbe non differibile la riduzione del capitale.
Capitale sotto il limite legale
Ben più grave è la situazione delineata nell'articolo 2482-ter del Codice civile, quando per effetto di una perdita di oltre un terzo del capitale esso viene ridotto al di sotto del limite legale. Anzitutto va ben analizzato il perimetro di questa situazione che è caratterizzata da due elementi, che devono verificarsi contemporaneamente: 
- la perdita di oltre un terzo;
- la riduzione del capitale al di sotto del limite legale. 
Ciò significa che se, per effetto della perdita, il capitale si riduce al di sotto del limite legale non vi è sempre un obbligo di ripianamento immediato, ipotesi che si manifesta, ad esempio, quando una Srl con capitale di 10.000 euro, senza riserve, subisce una perdita di esercizio di 1.000 euro: tale perdita non fa scattare le conseguenze previste dall'articolo 2482-ter perché non supera il terzo del capitale. Quindi la perdita può essere portata a nuovo e sommarsi anche a perdite successive purché non sia superato il terzo del capitale sociale.
Qualora, invece, si verifichino i due presupposti previsti dall'articolo 2482-ter, si prospettano alcune scelte immediate che l'assemblea dei soci deve assumere, prima tra tutte quelle di ridurre il capitale e immediatamente ricostituirlo tramite versamento dei soci, oppure deliberare la trasformazione in società di persone.
A questo proposito va segnalato che la trasformazione in società di persone deve intendersi ipotesi alternativa a quella dei ripianamento della perdita, come ribadito dall'orientamento del Notariato triveneto I.G.10, quindi senza la necessità di eseguire la copertura della perdita.
Ove i soci regolarmente convocati non assumano alcuna delle decisioni citate, agli amministratori non resta che constatare il manifestarsi di una causa di liquidazione (ex articolo 2484, punto 4 Codice civile).
Fonte: Il sole 24 ore autore Paolo Meneghetti

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