Società di comodo: le novità in Unico Sc 2014

Se quest’anno non troveremo più il prospetto delle società di comodo nel quadro RF del modello Unico Sc non possiamo esultare: il test di operatività e quello delle perdite triennali non sono infatti spariti, ma hanno semplicemente cambiato la loro collocazione e, come avveniva per le società di persone, quest’anno la compilazione dovrà essere effettuata nel quadro RS. 
Ma le novità che riguardano il modello non si fermano soltanto al quadro che quest’anno le accoglierà: alcune importanti innovazioni recepiscono quanto previsto dalla Risoluzione n. 68/E del 16 ottobre 2013 in tema di rateizzazione delle plusvalenze. 
Plusvalenze e società non operative
Come sappiamo, nel caso in cui la società risulti essere non operativa, la stessa dovrà dichiarare un reddito non inferiore al reddito minimo presunto. 
Tuttavia, come noto, la normativa in esame non implica il venir meno delle agevolazioni fiscali previste da specifiche disposizioni di legge, per cui i soggetti interessati potranno sottrarre al reddito minimo presunto determinati importi specificati dalla norma, al fine di poter calcolare il reddito da dichiarare. 
Gli importi in questione sono i seguenti: 
– proventi esenti, soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o ad imposta sostitutiva; 
– reddito esente ai fini IRES, anche per effetto di plusvalenze realizzate ai sensi dell’art. 87 del TUIR; 
– dividendi che fruiscono della detassazione di cui all’art. 89 del TUIR; 
– l’importo pari alle quote di plusvalenza rinviate agli esercizi successivi, in virtù dell’esercizio dell’opzione di cui all’art. 86, comma 4, del TUIR. 
Da quest’anno, quindi, entrano in gioco anche le plusvalenze rateizzate, alle quali è altresì dedicata la colonna 2, nella quale va indicato l’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata. 
La risoluzione 68/2013
Le principali novità sono quindi connesse alla Risoluzione n.68/2013, della quale può essere utile ripercorrere gli aspetti essenziali. 
Come noto, con la Risoluzione in oggetto, l’Agenzia delle Entrate ha chiarito che, ai fini del test di operatività, può tenersi conto dell’agevolazione connessa alla rateizzazione delle plusvalenze, diminuendo quindi il reddito minimo delle quote di plusvalenza che sono state rinviate. 
Tale scelta ha però, ovviamente, effetti anche sugli esercizi successivi, in quanto si dovrà tenere sempre conto delle quote rinviate. 
È però soprattutto la disciplina delle perdite sistematiche ad essere maggiormente interessata dall’eventuale rateizzazione delle plusvalenze. 
Occorre infatti considerare come, nel determinare il risultato di periodo, la società non debba tener conto della rateizzazione della plusvalenza. 
Sempre L’Agenzia delle Entrate, con la risoluzione in oggetto, ha tuttavia sottolineato che, a differenza delle altre agevolazioni (per le quali anche è possibile ricorrere alla disapplicazione), la rateizzazione della plusvalenza riflette i suoi effetti anche negli esercizi successivi. 
Pertanto risulta necessario: 
- nel periodo d’imposta in cui la plusvalenza viene realizzata: incrementare il risultato fiscale di periodo dell’importo pari alle quote rinviate agli esercizi successivi; 
- per i periodi d’imposta successivi, rispetto ai quali è stato operato il rinvio della tassazione: ridurre il risultato fiscale di periodo dell’importo corrispondente alla variazione in aumento effettuata in dichiarazione, in relazione alla quota di plusvalenza rinviata. 
Se nell’esercizio in cui la plusvalenza viene realizzata il soggetto risulta non in perdita sistematica grazie al ricorso a tale modalità di calcolo, sarà necessario indicare il codice 9 nella casella “società in perdita sistematica”, il quale richiama la causa di disapplicazione “h. società con somma algebrica positiva tra perdita fiscale di periodo e proventi esenti, esclusi o soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta o ad imposta sostitutiva, ovvero frutto di disposizioni agevolative”.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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