Società in perdita sistematica: occhio al MOL

Anche quest’anno è giunta l’ora, per le imprese interessate, di cercare una causa di disapplicazione o di esclusione dalla disciplina delle società non operative o in perdita sistematica: entro il 2 luglio, infatti, le società che non superano uno dei due test, per le quali non ricorrano una delle suddette cause, dovranno presentare interpello disapplicativo all’Agenzia delle Entrate per dimostrare le oggettive situazioni che hanno reso impossibile il superamento del test, pena l’applicazione delle pesanti sanzioni connesse alla disciplina delle società di comodo.
È bene pertanto saper correttamente individuare quelle che sono le cause di esclusione e di disapplicazione che consentono il “salvataggio”. 
In primo luogo merita di essere ribadito come le cause di esclusione siano uniche, sia per le società in perdita sistematica che per quelle non operative, mentre le cause di disapplicazione sono appositamente “disegnate addosso” a ciascuna delle due discipline. 
Pertanto, ad esempio, la presenza di un MOL positivo in uno degli esercizi del triennio di osservazione, sebbene salvi dal test delle perdite sistematiche non consente altresì la disapplicazione dalla disciplina delle società non operative: potrebbe quindi ben accadere che una società si trovi a dover sopportare le penalizzazioni previste dalla disciplina delle società di comodo sebbene possa beneficiare di tale causa di disapplicazione. 
Con specifico riferimento al MOL vanno altresì rimarcati due aspetti molto importanti: il primo riguarda la presenza di canoni di leasing, la seconda l’esercizio rilevante ai fini dell’applicazione della causa di disapplicazione in oggetto. 
I canoni di leasing
Come abbiamo anticipato, la presenza dei canoni di leasing può avere importanti impatti con riferimento alla disapplicazione della disciplina delle società in perdita sistematica in presenza di MOL positivo. 
In primo luogo va ricordato che, per margine operativo lordo, viene inteso «la differenza tra il valore ed i costi della produzione di cui alla lettere A) e B) dell’art. 2425 cod. civ. A tale fine i costi della produzione rilevano al netto delle voci relative ad ammortamenti, svalutazioni ed accantonamenti di cui ai numeri 10), 12) e 13) della citata lettera B)». 
Ebbene, si consideri ora il caso di una società che ha stipulato appositi contratti di leasing per l’utilizzo delle attrezzature. Nel sottrarre i costi ai ricavi non potrà “depurarli” dagli ammortamenti (perché ovviamente non ne ha), ma non potrà altresì sommare i canoni di leasing, perché la norma non lo consente. 
Appare immediato comprendere come l’impresa in oggetto stia subendo una pesante e ingiustificata penalizzazione. 
A tal proposito è tuttavia intervenuta la risoluzione 107/E/2012 dell’Agenzia delle Entrate, la quale, al fine di assicurare un paritario trattamento tra i contribuenti (indipendentemente dalle modalità di acquisizione dei beni strumentali), ha stabilito che il MOL rilevante per la disapplicazione automatica della disciplina sulle società in perdita sistematica non può che essere determinato escludendo dai costi della produzione, di cui alla lettera B) del conto economico, anche l’ammontare dei canoni di leasing indicati in bilancio. 
L’esercizio rilevante
Si ipotizzi ora il caso di una società che nel 2013 abbia ottenuto un MOL positivo, sebbene nel triennio 2010-2012 abbia riportato soltanto perdite fiscali: potrà considerarsi “in salvo” dalla disciplina delle perdite sistematiche? 
Ebbene no, la causa di disapplicazione in oggetto, come tutte le cause di disapplicazione previste per le società in perdita, deve verificarsi in uno degli esercizi del triennio, al fine di poter beneficiare dell’effetto interruttivo e non applicare le penalizzazioni previste per le società di comodo. 
Pertanto, se la società ha riportato delle perdite nel triennio 2010-2012 (o abbia riportato due esercizi in perdita e uno con reddito inferiore a quello minimo), nel 2013 sarà considerata in perdita sistematica, salvo il caso in cui in almeno uno degli esercizi (2010, 2011 o 2012) non abbia riportato un MOL positivo (o un’altra causa di disapplicazione, ovviamente). 
Il MOL positivo nel 2013 consentirà invece alla società in oggetto il “salvataggio” dalla disciplina delle società in perdita sistematica eventualmente nel 2014.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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