Società in perdita sistematica: limitazioni dal quarto esercizio

Se anche quest’anno, per il terzo esercizio consecutivo, la società riporterà una perdita fiscale, non è necessario correre subito ai ripari e applicare le penalizzazioni previste dalla disciplina delle società di comodo: le limitazioni scatteranno soltanto a decorrere dall’esercizio successivo. 
È infatti bene ricordare che sono considerate in perdita sistematica le società che presentano una situazione di perdita fiscale, risultante dalle dichiarazioni annuali dei redditi, per tre periodi d'imposta consecutivi; oppure, sempre nel triennio di osservazione, due in perdita e una con un reddito fiscale dichiarato inferiore al reddito minimo previsto, come risulta applicando le disposizioni dell'articolo 30 della Legge 724/1994. 
Le società in oggetto sono quindi considerate di comodo a decorrere dall’anno successivo. 
Pertanto, ipotizzando che una società abbia riportato un reddito superiore a quello minimo previsto nell’anno 2010, ma abbia riportato una perdita fiscale nell’anno 2011 e 2012, la stessa non potrà essere considerata in perdita sistematica nell’esercizio 2013, anche se quest’anno chiude la dichiarazione con una perdita d’esercizio. 
Non sarà quindi necessario, quest’anno, limitare gli utilizzi del credito Iva né tantomeno applicare le ulteriori disposizioni previste per le società di comodo. 
Al contrario, nel 2014, la società sarà considerata in perdita sistematica, e in sede di compilazione di Unico15 scatteranno le penalizzazioni previste dalla norma, ovvero: 
1. ai fini delle imposte sul reddito (Ires e Irpef), l'obbligo di dichiarare un reddito non inferiore a quello minimo presunto. Per i soggetti Ires è inoltre prevista una maggiorazione dell’aliquota pari al 10,5% (portando l’aliquota dal 27,5% al 38%); 
2. ai fini dell'imposta regionale sulle attività produttive (Irap), l'obbligo di dichiarare un valore della produzione netta non inferiore al reddito minimo presunto; 
3. ai fini Iva, l'impossibilità di chiedere a rimborso, utilizzare in compensazione, o di cedere l'eccedenza di credito risultante dalla dichiarazione. Il contribuente potrà solo riportare in avanti il credito per la compensazione verticale Iva da Iva. Tuttavia, se il soggetto dovesse risultare non operativo per tre anni consecutivi, al termine del triennio verrebbe meno anche la possibilità di effettuare la compensazione verticale. 
Le società non operative
Al contrario delle società in perdita sistematica, le società non operative sono considerate di comodo nell’esercizio stesso in cui non superano il test di operatività. 
Pertanto scatteranno sin da subito tutte le penalizzazioni appena richiamate. 
Le vie d’uscita
Qualora la società non superi il test di operatività o delle perdite triennali, tre sono le possibili vie d’uscita. 
In primo luogo va valutato se sono applicabili delle cause di esclusione. Le cause di esclusione sono applicabili, allo stesso modo, sia alle società non operative che a quelle in perdita sistematica, ma è bene ricordare che: 
- nel caso delle società in perdita sistematica sarà rilevante il quarto periodo d’imposta (in altre parole, la fattispecie descritta della causa di esclusione dovrà essere presente nell’esercizio in cui la società è diventata in perdita sistematica); 
- nel caso delle società non operative sarà rilevante nell’esercizio stesso in cui la società non supera il test di operatività. 
In secondo luogo va valutata la presenza di cause di disapplicazione. Le cause di disapplicazione sono diverse per le società in perdita sistematica e per le non operative (sebbene le fattispecie siano molto simili). 
Con specifico riferimento alle cause di disapplicazione, inoltre, le stesse devono essere riferite a uno dei tre periodi d’imposta in cui è stata riportata la perdita e determineranno un’interruzione nel “periodo di osservazione” (nel caso delle società in perdita sistematica), mentre dovranno essere direttamente riferite all’esercizio in cui non viene superato il test di operatività per le società non operative. 
Nel caso in cui non sia possibile richiamare né cause di esclusione né cause di disapplicazione, sarà necessario presentare domanda di interpello disapplicativo.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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