Spiraglio sulle indagini finanziarie

Professionisti: alla Consulta la presunzione di compenso dopo un prelevamento
Le indagini finanziarie sono sempre più usate per verificare la posizione fiscale dei contribuenti di non grandi dimensioni. Professionisti compresi. Perciò il contenzioso si moltiplica. A confronto ci sono la linea rigorista degli uffici, spesso confermata dalla Cassazione, e l'elasticità della Commissioni tributarie, che riconoscono l'impossibilità di fornire i dati con i dettagli richiesti nella prassi, stabilendo che la norma non richiede tanta analiticità. Una linea che ha portato la Ctr del Lazio a sollevare una questione di legittimità costituzionale sulla presunzione di compensi professionali fatta scattare a seguito di prelevamenti ingiustificati dai conti di lavoratori autonomi (l'udienza alla Consulta non è ancora stata fissata).
Le indagini controllano i movimenti sui conti di un soggetto per scoprire se abbia sottratto imponibile a tassazione. L'amministrazione si avvale di una presunzione legale, superabile solo con prova contraria: per i versamenti va dimostrata la riconducibilità a redditi dichiarati o legittimamente non tassati; per i prelevamenti va indicato il beneficiario.
A fronte di questa previsione normativa, che già comporta oggettive difficoltà a ricostruire – dopo anni – le movimentazioni, l'amministrazione spesso pretende ulteriori giustificazioni. Per i prelevamenti, ben difficilmente si accontenta di ciò che prevede la norma (l'indicazione del beneficiario), ma richiede anche la prova che le somme siano state effettivamente consegnate (con tutte le difficoltà del caso, soprattutto per operazioni di carattere personale), nonostante la circolare 32/E/2006 dell'agenzia delle Entrate ritenesse assolto l'onere probatorio con l'indicazione (ragionevole e fondata) dell'effettivo beneficiario.
La giurisprudenza di legittimità, confermando quasi sempre la linea severa, sanziona il contribuente disattento, ma non persegue l'evasore (in genere puntuale a fornire ogni giustificazione). L'orientamento costante della Cassazione ritiene che le giustificazioni debbano essere analitiche e non generiche: il contribuente deve produrre prove diverse da affermazioni apodittiche, generiche, sommarie e "cumulative". Sia per i versamenti sia per i prelevamenti.
Esemplare è la contestazione di maggiori ricavi al commerciante al minuto non in grado di far "coincidere" i versamenti periodici sul conto corrente aziendale con gli incassi di fine giornata, ancorché a fine anno i totali corrispondano.
La Cassazione (da ultimo con la sentenza n. 25884/2013) ha ritenuto che prelevamenti e versamenti vanno autonomamente valutati. Quindi, in assenza di idonee giustificazioni, sono entrambi maggiori ricavi. Soprattutto per i prelevamenti, pare non si tenga presente l'impossibilità oggettiva, in molti casi, di produrre adeguate giustificazioni. Sono spesso somme prelevate anni prima e magari usate a fini personali o familiari. 
L'inversione dell'onere della prova scatta anche per i conti intestati ai parenti, se secondo l'amministrazione sono riferibili al contribuente. Spetta quindi a quest'ultimo giustificare le movimentazioni dei parenti e non all'ufficio provare che tali movimenti rivelino operazioni in evasione d'imposta (Cassazione, sentenza n. 20449/2011).
Numerose pronunce di merito sembrano, però, più attente al contesto. Di recente, ad esempio, la Ctp di Roma (sentenza n. 1353/11/2014) ha affermato che l'equazione "prelievo uguale compenso" non può essere sempre condivisa se l'interessato è, ad esempio, un artista, perché non sussiste alcun nesso tra costi e ricavi come invece avviene per un'impresa. Inoltre, la Ctr del Piemonte (sentenza n. 150/1/2013) ha ritenuto che la pretesa che ogni singola movimentazione o accredito debba trovare giustificazione contabile documentale non pare sostenibile se la ricostruzione offerta dal contribuente è comunque plausibile e in parte documentata, perché non può chiedersi una prova impossibile o estremamente difficile da reperire quando vi sono concreti indizi e prove documentali di serietà e veridicità delle affermazioni del contribuente.
Fonte: Il sole 24 ore autore Antonio Iorio

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