Stretta agli F24 cartacei

Si ridurranno drasticamente gli F24 cartacei che potranno essere pagati allo sportello dai privati, a seguito delle previsioni introdotte dal decreto Irpef (Decreto Legge 24 aprile 2014, n. 66), che, alla ricerca di fondi per garantire una maggiore competitività del Paese non lascia indenne la materia della riscossione tributaria. 
Ma andiamo con ordine e analizziamo le principali novità che ci attendono. 
L’articolo di riferimento è l’art.11 del decreto in oggetto, il quale interviene su due fronti: 
- un abbattimento delle commissioni a banche e altri operatori a fronte del servizio di accoglimento delle deleghe di pagamento (per le quali si attende un risparmio, per l’Agenzia delle entrate pari a circa il 30% della spesa); 
- una stretta alla possibilità di utilizzo degli F24 cartacei, anche per i privati, a favore delle trasmissioni telematiche. 
F24 solo telematico - A decorrere dal 1° ottobre 2014, i versamenti mediante modello F24, anche per i privati, potranno essere eseguiti: 
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (quindi Entratel o Fisconline), nel caso in cui, per effetto delle compensazioni effettuate, il saldo finale sia di importo pari a zero;
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate (Entratel o Fisconline) e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), nel caso in cui siano effettuate delle compensazioni e il saldo finale sia di importo positivo; 
- esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall'Agenzia delle entrate e dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa (Entratel o Fisconline, nonché servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), nel caso in cui il saldo finale sia di importo superiore a mille euro. 
Quindi, volendo brevemente riepilogare, possiamo dire che gli F24 a zero, anche di privati, dovranno viaggiare necessariamente tramite i servizi Entratel o Fisconline, mentre gli F24 con compensazione e saldo positivo, e quelli di importo superiore a 1.000 euro potranno alternativamente essere trasmessi tramite i servizi dell’Agenzia delle entrate o quelli degli intermediari convenzionati. 
Quanto appena chiarito va naturalmente ad aggiungersi alle previgenti disposizioni, che obbligavano i contribuenti titolari di partita ad utilizzare, anche tramite intermediari, modalità telematiche di pagamento (Entratel, Fisconline, home banking o Cbi). 
Nessuna novità invece per le compensazioni interne, o verticali (ovvero le compensazioni tra crediti e debiti della stessa natura, senza presentare il modello F24). Il classico esempio è la compensazione Iva da Iva. 
La delega sul conto del professionista - L’art.11 disciplina anche un altro importante aspetto: l’addebito sul proprio conto corrente della delega di un soggetto terzo. 
Viene infatti chiarito che l'utilizzatore dei servizi telematici può inviare la delega di versamento anche di un soggetto terzo, mediante addebito su propri strumenti di pagamento. 
Sarà tuttavia necessario il rilascio all'intermediario di apposita autorizzazione, anche cumulativa, ad operare in tal senso da parte dell'intestatario effettivo della delega, che resta comunque responsabile ad ogni effetto. 
La previsione si spiega facilmente se si considera la stretta alla presentazione cartacea da parte dei privati: come fare se a dover presentare il modello F24 sia un soggetto privo di conto corrente? 
Viene così formalizzata una prassi già un uso, secondo la quale il consulente addebita sul suo conto corrente il modello F24 del contribuente, previa provvista di fondi da parte dello stesso. 
La nuova previsione chiarisce tuttavia che: 
- il consulente potrà inviare la delega di un soggetto terzo tramite servizi telematici messi a disposizione dagli intermediari della riscossione (quindi, servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane o i servizi di remote banking, Cbi, offerti dal sistema bancario), mentre sono esclusi i servizi telematici Entratel o Fisconline; 
- è necessaria un’apposita autorizzazione del cliente/contribuente, da inviare alla banca o alla posta che funge da intermediario; 
- il cliente/contribuente rimarrà sempre responsabile del pagamento (fatto salvo, ovviamente, il diritto alla restituzione dei fondi). Si consiglia pertanto la redazione di un’apposita scrittura privata tra cliente e consulente per disciplinare il rapporto in essere.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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