Tassazione dividendi nelle società agricole

IL REGIME FISCALE AGEVOLATO PER LE SOCIETÀ AGRICOLE
Il regime fiscale per le società agricole consente alle imprese collettive che operano nel settore primario di beneficiare di un trattamento fiscale di favore.
In particolare, la disposizione contenuta nel comma 1093 dell’art. 1 della L. n. 296/2006 prevede che le società di persone e quelle a responsabilità limitata che rivestono la qualifica di società agricole (art. 2 del DLgs. n. 99/2004) possano optare per l’imposizione del reddito su base catastale ex art. 32 del TUIR, ossia dichiarando il solo reddito fondiario degli immobili.
Il reddito derivante dall’esercizio delle attività agricole di cui al citato art. 32 ha comunque natura di reddito d’impresa, ma, in presenza dell’opzione, viene assunto in base alle tariffe catastali. 
Per tali società, quindi, il reddito imponibile può sostanzialmente coincidere con il reddito catastale.
Alla luce della disciplina di favore sopradescritta, ci si è chiesti cosa avviene quando si procede alla distribuzione degli utili prodotti dalle società agricole in argomento.
Considerato che né il DM 2 aprile 2008 (contenente disposizioni relative alla tassazione dei dividendi) né il DM 27 settembre 2007 n. 213 (recante le modalità applicative per l’opzione per il regime di tassazione su base catastale) prevedono delle deroghe al regime ordinario di imposizione dei dividendi, pare logico ritenere che sia applicabile il regime ordinario di imposizione degli utili distribuiti dalle imprese.
Pertanto, per quanto concerne le società di persone, il reddito agrario ed eventualmente quello dominicale vengono imputati ai soci in proporzione alla loro quota di partecipazione e la successiva distribuzione degli utili ai soci non determina alcuna tassazione. 
Per le società a responsabilità limitata, invece, il dividendo distribuito:
- concorrere alla formazione del reddito complessivo dei soci nella misura del 49,72% (o 40%), in caso di partecipazioni qualificate;
- oppure diviene integralmente imponibile e assoggettato a ritenuta a titolo d’imposta del 12,50% (o 20% manovra correttiva agosto 2011), in caso di partecipazioni non qualificate.
Sempre muovendo dalle considerazioni testé riportate, nel caso in cui una srl che possiede la qualifica di società agricola opti per il regime della trasparenza fiscale ex art. 116 del TUIR, la società non tassa il reddito catastale, ma lo imputa direttamente ai soci, mentre tutte le somme distribuite a questi ultimi a titolo di dividendi non scontano alcuna imposta.
Per chiarire meglio quanto illustrato, ipotizziamo cosa avviene nel caso di una srl agricola che ha sì optato per la tassazione dei redditi su base catastale, ma non ha aderito al regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR. Assumendo che essa abbia prodotto esclusivamente un reddito su base catastale di 15.000 euro nel 2010, detta società sconterà l’IRES solo su tale importo indipendentemente dall’utile civilistico realizzato a fine esercizio, che potrebbe essere anche superiore (ad esempio, potrebbe ammontare a 50.000 euro).
Tale utile, in caso di distribuzione, concorrerà alla formazione del reddito dei soci che detengono delle partecipazioni qualificate per il 49,72%.
Nel caso invece di avvenuta opzione al regime di trasparenza di cui all’art. 116 del TUIR, la società non tassa il reddito catastale, ma lo imputa direttamente ai soci, mentre tutte le somme distribuite a questi ultimi a titolo di dividendi non scontano alcuna imposta.

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