Al 16 giugno la scadenza del versamento della prima rata dell’IMU 2014

Il termine ultimo è per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse o esentate dal pagamento dell’imposta
Entro il 16 giugno 2014, deve essere versata la prima rata dell’IMU per l’anno 2014 per tutte le tipologie di immobili che non sono state escluse o esentate dal pagamento del tributo.
A titolo esemplificativo, si tratta:
- delle abitazioni principali classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9;
- delle unità immobiliari abitative diverse dall’abitazione principale, e relative pertinenze; vi rientrano, ad esempio le abitazioni tenute a disposizione (c.d. “seconde case”), le abitazioni concesse in locazione, le abitazioni concesse in comodato (uso) gratuito a parenti, in linea retta o collaterale;
- delle pertinenze diverse da quelle che beneficiano del regime agevolato previsto per l’abitazione principale;
- degli altri fabbricati non abitativi (es. gli immobili delle imprese, gli uffici e studi privati), diversi dai fabbricati rurali;
- delle aree fabbricabili, ad eccezione di quelle possedute e condotte da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali (IAP) iscritti nella previdenza agricola, sulle quali persista l’utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l’esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura e all’allevamento di animali.
Le modalità di determinazione della base imponibile dell’IMU variano in funzione della tipologia di bene immobile interessata e, quindi, a seconda che si tratti di fabbricati, aree fabbricabili o terreni agricoli. Per quest’anno, l’unica novità riguarda il coefficiente da applicare ai terreni posseduti da coltivatori diretti o IAP iscritti alla previdenza agricola che è ridotto a 75 (fino al 2013 era 110).
Determinazione della prima rata sulla base delle aliquote 2013
Ai sensi dell’art. 9 comma 3 del DLgs. n. 23/2011, i soggetti passivi devono effettuare il versamento dell’imposta dovuta al Comune per l’anno 2014 in due rate di pari importo, scadenti:
- la prima, il 16 giugno 2014;
- la seconda, il 16 dicembre 2014.
Il contribuente può altresì provvedere al versamento dell’imposta complessivamente dovuta in un’unica soluzione annuale, da corrispondere entro il 16 giugno 2014.
A decorrere dall’anno di imposta 2013, tuttavia, l’art. 13 comma 13-bis del DL 201/2011 ha disposto che:
- il versamento della prima rata dell’IMU dovuta per il 2014 è eseguito sulla base delle aliquote e delle detrazioni previste per l’anno 2013;
- eventuali variazioni deliberate dai Comuni avranno rilevanza solo in sede di versamento del saldo, con eventuale conguaglio sulla prima rata.
Per determinare la prima rata scadente il 16 giugno 2014, quindi, dovrà essere calcolato il 50% dell’imposta dovuta calcolata con le aliquote e le detrazioni previste per l’anno 2013, a prescindere dal fatto che prima di tale data il Comune abbia già deliberato le nuove aliquote.
Fonte: Eutekne autore Arianna ZENI 

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