Anche per il 2014 c’è la proroga per le agevolazioni per gli autotrasportatori

L’Amministrazione finanziaria conferma gli stessi importi del 2013
Come già accaduto lo scorso anno, tramite un comunicato stampa diffuso ieri l’Agenzia delle Entrate ha annunciato che sono prorogate anche per il 2014 le agevolazioni per gli autotrasportatori. Non variano gli importi, che rimangono quelli del 2013 e che, a loro volta, erano già stati previsti nel 2012 e nel 2011 (si veda “Agevolazioni per gli autotrasportatori prorogate per il 2013” del 9 maggio 2013).
Il comunicato prende in considerazione sia il credito d’imposta per il recupero di quanto versato al SSN che la deduzione forfetaria prevista dall’art. 66, comma 5 del TUIR.
Nel primo caso, le imprese di autotrasporto merci (conto terzi e conto proprio) possono recuperare nel 2014 fino ad un massimo di 300 euro per ciascun veicolo le somme versate nel 2013 come contributo al Servizio Sanitario Nazionale sui premi di assicurazione per la responsabilità civile, per i danni derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore adibiti a trasporto merci di massa complessiva a pieno carico non inferiore a 11,5 tonnellate.
Rimane immutato anche il metodo di compensazione, che avviene tramite modello F24, e il codice tributo da utilizzare (il “6793”).
Nel caso, invece, di trasporti effettuati personalmente dall’imprenditore oltre il Comune in cui ha sede l’impresa (autotrasporto merci per conto di terzi) è prevista per il periodo d’imposta 2013 una deduzione forfetaria di spese non documentate ex art. 66, comma 5, primo periodo del TUIR, il quale prevede che “per le imprese autorizzate all’autotrasporto di merci per conto di terzi il reddito determinato a norma dei precedenti commi è ridotto, a titolo di deduzione forfetaria di spese non documentate, di euro 7,75 per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore oltre il comune in cui ha sede l’impresa ma nell’ambito della regione o delle regioni confinanti e di euro 15,49 per quelli effettuati oltre tale ambito”.
Nonostante la norma individui importi specifici, la misura dell’agevolazione è stata modificata nel corso degli anni, tenendo conto dello stanziamento annuale previsto e dall’adeguamento dei precedenti importi all’ISTAT.
Dunque, il comunicato di ieri precisa che, per i trasporti all’interno della Regione e delle Regioni confinanti la deduzione è di 56 euro. La misura, precisa il comunicato, spetta anche per i trasporti personalmente effettuati dall’imprenditore all’interno del Comune in cui ha sede l’impresa ed è pari al 35% di quello spettante per i medesimi trasporti nell’ambito della Regione o delle Regioni confinanti. Per i trasporti effettuati oltre tale ambito, l’importo è di 92 euro.
Fonte: Eutekne

Commenti