Ancora nodi da sciogliere sulla corretta applicazione della TASI

Restano dubbi sulla casa coniugale assegnata dopo separazione o divorzio e su alloggi dei Comuni e delle cooperative edilizie a proprietà indivisa
Nell’attesa di un provvedimento ad hoc che “ufficializzi” il differimento della scadenza di pagamento della TASI al 16 ottobre 2014, relativamente ai Comuni che non hanno deliberato le aliquote nel termine stabilito dal comma 688 della L. n. 147/2013, come sostituito dal DL n. 16/2014 convertito (si veda “In attesa del rinvio, pronti i bollettini per pagare la TASI” di oggi), sarebbe il momento di conoscere la posizione del Dipartimento delle Finanze sulla corretta applicazione del nuovo tributo.
Che il termine del 16 giugno fosse destinato a essere prorogato lo comprova anche una nota del 22 maggio, con la quale il Dipartimento delle Finanze ha reso noto a tutti i Comuni che sul portale del federalismo fiscale è disponibile uno strumento di simulazione per il calcolo della TASI. Tuttavia – così la nota – al momento è disponibile soltanto la funzione relativa all’abitazione principale, con esclusione quindi di quella concernente gli altri immobili.
Tra parentesi, per le abitazioni principali il simulatore consente di impostare l’aliquota e le detrazioni (ordinaria e maggiorata per i figli), con la possibilità di differenziare per categoria catastale dell’immobile e per fascia di reddito imponibile del contribuente o per fascia di rendita dell’immobile.
Si ricorda che il “balletto delle scadenze” per il pagamento della TASI non interessa i Comuni della Provincia di Bolzano, sui cui territori, dal 1° gennaio 2014, si applica l’imposta municipale immobiliare (IMI), che ha sostituito integralmente l’IMU e la TASI. Lo ha stabilito il comma 1 dell’art. 1 della legge provinciale n. 3/2014, emanata ai sensi del vigente art. 80 del DPR n. 670/1972.
In merito alla corretta applicazione della TASI, le problematiche da risolvere non sono poche. Infatti, oltre al caso di concessione su aree demaniali (si veda “Gli stabilimenti balneari non «sfuggono» alla TASI” del 12 maggio), vi sono in particolare le fattispecie della casa coniugale assegnata dal giudice della separazione o del divorzio, degli alloggi di proprietà dei Comuni regolarmente assegnati e degli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa.
Tutti questi temi sono stati affrontati dall’ANCI Emilia Romagna che, con nota n. 113 del 15 maggio 2014, ha fornito la propria interpretazione.
Nell’attesa che il Dipartimento delle Finanze chiarisca il presupposto impositivo della TASI nella nuova versione di cui al comma 669 della L. n. 147/2013, il trattamento della casa coniugale assegnata dal giudice della separazione o del divorzio dovrebbe quello ordinario. Di conseguenza, in caso di unità immobiliare di proprietà esclusiva del coniuge o ex coniuge non assegnatario, questi sarebbe tenuto a corrispondere la TASI nella misura pari a 70-90% (possessore), mentre il coniuge o ex coniuge assegnatario dovrebbe versare la restante parte (detentore).
Per gli alloggi regolarmente assegnati, si pone il problema dell’individuazione dei soggetti passivi (possessori e detentori), giacché detti fabbricati non possono essere considerati esenti dall’imposizione, non essendo destinati esclusivamente a compiti istituzionali dei comuni. Cionondimeno, secondo l’ANCI, la TASI non è dovuta per confusione tra il soggetto passivo e quello attivo (Comune).
Problematica è anche la questione degli alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa. Tuttavia, l’ANCI ritiene che attraverso un atto di accollo, come previsto dal comma 2 dell’art. 8 della L. n. 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente), sia possibile evitare il pagamento della quota di imposta spettante al detentore assegnatario dell’alloggio. In tal caso l’accollante, cioè la cooperativa, deve presentare al Comune competente un’apposita comunicazione attestante la volontà di corrispondere la TASI dovuta dall’accollato (detentore assegnatario).
Infine, confidando nell’arrivo, al più presto, degli altri opportuni chiarimenti in materia, è condivisibile la tesi in virtù della quale, in caso di più possessori di un’unica abitazione principale, la relativa detrazione ordinaria va imputata secondo la medesima regola dell’IMU, a prescindere quindi dalla propria quota di possesso, salvo che il Comune non abbia disposto diversamente.
Da ultimo, l’auspicio è che, in presenza di più possessori o detentori, ciascun soggetto passivo possa effettuare il pagamento della TASI (tramite modello F24) distintamente e separatamente dagli altri, in relazione alla propria quota di possesso o di detenzione, istituendo, se necessario, un apposito codice tributo per i detentori.
Fonte: Eutekne autore Antonio PICCOLO

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