Autoriciclaggio: lavori in corso

È imminente l’introduzione del reato di autoriciclaggio nel nostro ordinamento penale: continua infatti l’iter di approvazione del ddl anticorruzione in Commissione giustizia al Senato, che dovrebbe arrivare in Aula il 10 giugno.
Il Ministero della Giustizia è tuttavia intervenuto sui lavori, introducendo alcuni importanti emendamenti. 
L’impiego di denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita
Il primo emendamento proposto dal Ministero della Giustizia riguarda proprio il 648-ter, dedicato al delitto di “impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita”, il quale dovrebbe subire importanti modifiche. 
È infatti prevista una nuova formulazione della norma, a seguito della quale il generico richiamo alla “provenienza illecita” dei fondi sarebbe sostituito con il più specifico “provenienza da riciclaggio”. 
Un intervento, questo, che era stato salutato con favore, in quanto volto a dare maggiore definizione ad una disposizione che appariva eccessivamente indeterminata. 
Tuttavia il Ministero ha ritenuto eccessivamente ristretto l’ambito applicativo della norma. 
Autoriciclaggio
Un importante emendamento concerne poi il nuovo reato di autoriciclaggio che dovrebbe essere accolto nell’art. 648-ter 1 c.p.c. 
La nuova formulazione di questa disposizione prevede la reclusione da quattro a dodici anni e la multa da euro 10.000 a euro 100.000 per chiunque impiega i proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ovvero li impiega con finalità speculative, se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati. 
Il Ministero della Giustizia interviene introducendo un nuovo tassello: affinché si possa parlare di autoriciclaggio deve rendersi necessario il perseguimento di un ulteriore profitto rispetto a quello conseguito con il reato presupposto. 
Non considerare questo elemento della condotta comporterebbe infatti che il semplice reimpiego di denaro sporco diventerebbe fattispecie penalmente rilevante. 
Si pensi al caso di colui che, con i proventi del reato provveda ad acquistare un auto sportiva: si può individuare, nel semplice acquisto dell’auto, un disvalore penale? 
Secondo la tesi del Ministero no, pertanto la condotta non può essere autonomamente punita. 
Altra importante precisazione della Giustizia riguarda l’inciso, sempre contenuto in quello che dovrà essere il nuovo 648-ter 1, secondo il quale la condotta descritta sarebbe punibile “se dal fatto deriva nocumento alla libera concorrenza, alla trasparenza e all'andamento dei mercati”. 
In considerazione di quanto appena richiamato sarebbe necessario dimostrare non solo l’impiego di proventi di un delitto non colposo in attività economiche o finanziarie, ma anche il danno alla concorrenza e ai mercati. 
Una prova quest’ultima che, come può essere facilmente immaginabile, è praticamente impossibile da fornire.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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