Condizionatori con doppio bonus

Risparmio energetico e ristrutturazione
Premessa – Per l’acquisto e installazione di condizionatori, se a pompa di calore, è possibile alternativamente fruire della Detrazione del 50 per cento “Detrazione per ristrutturazione” (articolo 16-bis del Tuir, D.P.R. 917/1986, e articolo 16 del D.L. 63/2013, convertito in legge 90/2013) oppure della maggiore detrazione del 65 per cento “Detrazione per risparmio energetico” (articolo 14 del D.L. 63/2013, convertito in Legge 90 del 2013). 
Bonus 50% - Nessun problema per l’applicazione del 50% per il condizionatore a integrazione dell’impianto di riscaldamento. L’installazione di uno nuovo o la sostituzione del condizionatore vecchio con uno a pompa di calore inverter (e non solo per il raffreddamento) fruisce della detrazione del 50% (articolo 16 bis Tuir 917/86 e articolo 16 D.L. 63/2013, convertito in Legge 90/2013) per le ristrutturazioni edilizie (attualmente pari al 50% con limite di spesa a 96.000 euro), relativamente alle opere finalizzate al risparmio energetico. Il 50%, infatti, si rende applicabile anche agli interventi che sono di ristrutturazione in quanto volti a ottenere un risparmio energetico, con particolare riguardo all’installazione di impianti basati sull’impiego di fonti rinnovabili di energia e anche in assenza di opere edilizie. 
Assenza pompa di calore - Viceversa, se il condizionatore è senza pompa di calore, la detrazione non si applica. Per fruire del 50% è sufficiente pagare le fatture con bonifico bancario o postale. 
Bonus 65% - A determinate condizioni si rende applicabile, in alternativa, la detrazione del 65% (importo massimo detraibile sempre in 10 anni pari a 30mila euro), ma solo se il condizionatore sostituisce integralmente o parzialmente l'impianto di riscaldamento preesistente. Per fruire della detrazione del 65% (articolo 14 del D.L. 63/2013 convertito in Legge 90/2013) è necessario, infatti, che il condizionatore sostituisca integralmente o parzialmente l’impianto di riscaldamento preesistente e non sia a integrazione dello stesso. Il 65%, oltreché per gli edifici residenziali posseduti da persone fisiche, si applica anche per gli interventi eseguiti su edifici non abitativi (uffici, negozi, capannoni) e anche se posseduti da imprese e società. 
Adempimenti – Nel caso si voglia beneficiare della detrazione per risparmio energetico (bonus 65%), si ricorda che oltre al fatto che i pagamenti delle fatture devono essere eseguiti con bonifico bancario o postale, è necessario inviare la prescritta scheda informativa all’Enea entro 90 giorni dalla installazione e l’immobile deve essere provvisto di impianto di riscaldamento preesistente. 
Bonus mobili – Altra differenza è data dal fatto che se il contribuente può beneficiare della detrazione per le ristrutturazioni può beneficiare anche dell'ulteriore bonus mobili. Qualora invece l'intervento effettuato rientri tra quelli agevolabili al 65% relativi al miglioramento delle prestazioni energetiche non sarà agevolabile l'acquisto dei mobili.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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