Fattura elettronica: avvio anticipato

Obbligatoria dal 31 marzo 2015 per amministrazioni centrali ed enti locali

Il Decreto IRPEF (D.L. 66/2014) ridisegna l’avvio della fatturazione elettronica relativamente alle amministrazioni pubbliche, comprese quelle locali, diverse da Ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza, con la finalità di completare il prima possibile il percorso di adeguamento e digitalizzazione delle amministrazione pubbliche. 
Più in dettaglio, l’art. 25 del D.L. 66/2014 prevede che “nell'ambito del più ampio programma di digitalizzazione delle amministrazioni pubbliche definito dall'Agenzia per l'Italia digitale, al fine di accelerare il completamento del percorso di adeguamento all'utilizzo della fatturazione elettronica nei rapporti economici tra pubblica amministrazione e fornitori, il termine di cui all'articolo 6, comma 3, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55 recante ‘Regolamento in materia di emissione, trasmissione e ricevimento della fattura elettronica da applicarsi alle amministrazioni pubbliche ai sensi dell'articolo 1, commi da 209 a 213, della legge 24 dicembre 2007, n. 244’, è anticipato al 31 marzo 2015. Alla medesima data, sentita la Conferenza unificata, di cui all'articolo 8 del decreto legislativo28 agosto 1997, n. 281, è anticipato il termine dal quale decorrono gli obblighi previsti dal predetto decreto n. 55 del 2013, per le amministrazioni locali di cui al comma 209 della citata legge n. 244 del 2007”. 
In base alla citata normativa, si anticipa al 31 marzo 2015 l’obbligo di fatturazione elettronica verso tutte le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali. 
Il D.M. 55 del 3 aprile 2013 aveva fissato al 6 giugno 2015 (ventiquattro mesi dall'entrata in vigore del presente decreto) la data di decorrenza per le altre amministrazioni centrali, rimandando a un ulteriore decreto ministeriale l'individuazione della tempistica per le amministrazioni locali. 
Il Decreto IRPEF fissa il nuovo obbligo, con riguardo sia alle Amministrazione centrali che alle Amministrazioni locali, al 31 marzo 2015. Pertanto dal 31 marzo 2015 anche le Regioni, le Province e i Comuni e tutti gli enti locali dovranno ricevere e conservare unicamente fatture elettroniche. 
A partire dalla suddetta data, le pubbliche amministrazioni, comprese quelle locali, non potranno né accettare le fatture emesse o trasmesse in forma cartacea né procedere al pagamento, neppure parziale, sino all'invio del documento in forma elettronica. 
Diversa normativa, invece, per Ministeri, agenzie fiscali ed enti di previdenza. 
Per tali soggetti, infatti, si prevede una partenza anticipata al 6 giungo 2014, come stabilito dal D.M. 55 del 3 aprile 2013 in attuazione dell'obbligo introdotto dall'articolo 1, commi da 209 a 214 della Legge 244/2007, Finanziaria 2008. 
Si prevede, inoltre, al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni, che le fatture elettroniche emesse verso le stesse pubbliche amministrazioni debbano contenere: 
a) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136; 
b) il Codice unico di Progetto (CUP), in caso di fatture relative a opere pubbliche, interventi di manutenzione straordinaria, interventi finanziati da contributi comunitari e ove previsto ai sensi dell'articolo 11 della Legge 16 gennaio 2003, n. 3. 
In mancanza di tali elementi nella fattura elettronica, le amministrazioni pubbliche non potranno procedere al pagamento della fattura.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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