Impugnazione della cartella di pagamento e mediazione

Il problema delle controversie relative agli atti emessi dall’Agente della riscossione quale, ad esempio, la cartella di pagamento, è stato oggetto di attenzione da parte dell’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 10/E del 14 maggio scorso.
Nel documento di prassi viene confermato l’orientamento secondo il quale, nel caso di impugnazione della cartella di pagamento con chiamata in causa sia dell’Agente della riscossione sia dell’Agenzia delle Entrate, qualora il valore della controversia non sia superiore a ventimila euro, la costituzione in giudizio deve avvenire al termine della mediazione.
La costituzione in giudizio. Esaurita la fase amministrativa, che si concretizza con l’esame del reclamo/mediazione da parte dell’apposita struttura dell’Agenzia delle Entrate, il reclamo si “trasforma” in ricorso. Il giudizio, quindi, prosegue secondo le regole del processo tributario, senza la possibilità per il contribuente di avvalersi della conciliazione tributaria, visto il “fallito” tentativo della mediazione. 
Tra gli effetti del reclamo sussiste la sospensione del termine per la proposizione del ricorso per il periodo di 90 giorni, entro il quale l’amministrazione si deve pronunciare in merito all’esito dell’istanza. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 1/E del 12 febbraio 2014, ha precisato che, per gli atti notificati a decorrere dal 2 marzo 2014, qualora il procedimento di mediazione non si sia concluso con un accoglimento o con la formalizzazione di un accordo, i termini per la costituzione in giudizio decorrono, in ogni caso, dal compimento dei 90 giorni dal ricevimento dell’istanza da parte dell’Ufficio. In pratica, decorsi i 90 giorni, il contribuente, ai sensi dell’articolo 22 del D.Lgs. n. 546/1992, ha 30 giorni di tempo per costituirsi in giudizio, depositando il reclamo e i documenti presso la segreteria della commissione tributaria provinciale. 
Se il contribuente riceve la comunicazione del provvedimento dopo la scadenza dei 90 giorni, il termine dei 30 giorni per la costituzione in giudizio, decorre comunque dal giorno successivo a quello di compimento dei 90 giorni. Ai fini del computo del termine di 90 giorni, si applicano le disposizioni sulla sospensione dei termini processuali nel periodo feriale. Ne consegue che, il contribuente deve tenere conto anche della sospensione feriale dei termini processuali dal 1° agosto al 15 settembre. Così, qualora il termine dei 90 giorni necessario per valutare da parte dell’Ufficio un reclamo/mediazione, cada nel predetto periodo, i termini si sospendono per riprendere a partire dal 16 settembre. 
I casi. La circolare dell’Agenzia delle Entrate n. 9/E del 19 marzo 2012, ha previsto che, per le controversie riguardanti gli atti emessi dall’Agente della riscossione, occorre procedere come segue: 
• se il contribuente solleva vizi propri della cartella di pagamento, la controversia non può essere oggetto di mediazione, pertanto occorre adire la commissione tributaria provinciale; 
• se il contribuente impugna la cartella di pagamento per vizi riconducibili all’attività dell’Agenzia delle Entrate, se il valore della lite è inferiore a 20 mila euro, occorre esperire il procedimento di mediazione
• se il contribuente impugna la cartella di pagamento, formulando eccezioni che riguardano sia l’Agenzia delle Entrate sia l’Agente della riscossione, si possono verificare le seguenti ipotesi: 
il contribuente notifica il ricorso solo all’Agente della riscossione. Questi deve chiamare in causa l’Agenzia delle Entrate, la quale, per effetto delle modifiche apportate all’articolo 17-bis del D.Lgs. n. 546/1992 dalla legge di stabilità 2014 (n. 147/2013), eccepirà in giudizio l’improcedibilità del ricorso per mancata instaurazione della mediazione;
il contribuente avvia la fase di mediazione nei confronti dell’Agenzia delle entrate senza notificare il ricorso all’Agente della riscossione. In questo caso, si applica il procedimento della mediazione secondo le disposizioni contenute nel citato articolo 17-bis;
il contribuente notifica il ricorso all’Agente della riscossione e contestualmente avvia la fase di mediazione con l’Agenzia delle Entrate. Anche in questa ipotesi occorre esperire il procedimento di mediazione.
Il chiarimento. La circolare n. 10/E/2014, risposta n. 2.1, si interessa proprio del caso relativo al punto sub 3. In realtà, spesso l’Agente della riscossione eccepisce la tardività della costituzione in giudizio del ricorrente in commissione tributaria provinciale, in quanto effettuata scaduti i 30 giorni decorrenti dalla notifica del ricorso all’Agente stesso. Il documento di prassi in esame, conferma quanto già chiarito con la circolare n. 9/E/2012, per effetto della quale, qualora il contribuente impugni la cartella di pagamento sia per vizi riconducibili all’attività dell’Agenzia delle entrate sia per vizi imputabili all’Agente della riscossione, entrambi chiamati in causa, il termine di 30 giorni per la costituzione in giudizio, decorre dal giorno successivo alla scadenza di 90 giorni dal ricevimento dell’istanza ovvero dal giorno successivo alla data di comunicazione del provvedimento di rigetto dell’istanza di mediazione o dell’atto con il quale l’Amministrazione finanziaria, prima del decorso di 90 giorni, accoglie parzialmente l’istanza. Sul punto, per gli atti notificati a partire dal 2 marzo 2014, appare doveroso porre l’accento sulla circostanza che, dopo le modifiche all’articolo 17-bis apportate dalla citata Legge n. 147/2013, la notifica anticipata del provvedimento dell’Ufficio che respinge o accoglie parzialmente l’istanza non rileva più ai fini della decorrenza dei termini per la costituzione in giudizio, che avverrà, in ogni caso, dopo che siano trascorsi i 90 giorni.
Autore: Francesco Barone

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