In arrivo nuovi vincoli per i modelli F24

Dal 1° ottobre 2014, obbligo di presentazione telematica per tutti i modelli F24 contenenti compensazioni o di saldo superiore a 1.000 euro
Dal prossimo 1° ottobre, tutti i modelli F24 contenenti compensazioni, oppure con un saldo finale superiore a 1.000 euro, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate, dalle banche, dalle Poste o dagli agenti della riscossione. È questa l’importante novità contenuta nell’art. 11 comma 2 del DL 24 aprile 2014 n. 66.
Vengono quindi previsti ulteriori limiti alle modalità di presentazione dei modelli F24, in relazione ai versamenti di cui all’art. 17 del DLgs. 241/97 e alle compensazioni effettuate. I nuovi limiti si aggiungono a quelli già previsti da altre disposizioni vigenti in materia, ad esempio:
- i limiti alla compensazione dei crediti IVA;
- i limiti alla compensazione dei crediti di imposte dirette;
- il divieto di compensazione di crediti di imposte erariali, in presenza di imposte erariali iscritte a ruolo e non pagate.
I nuovi vincoli, che saranno operativi a partire dai modelli F24 presentati dal 1° ottobre 2014, riguardano tre “categorie” di modelli F24:
- a saldo zero;
- con saldo a debito, ma con compensazioni;
- con saldo a debito superiore a 1.000 euro, senza compensazioni.
Con riferimento alla prima “categoria”, i modelli F24 il cui saldo finale, per effetto delle compensazioni effettuate, sia di importo pari a zero, dovranno essere presentati esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate. Diventerà quindi obbligatorio l’utilizzo dei seguenti servizi telematici:
- “F24 on line”, cui hanno accesso tutti i contribuenti in possesso del “pincode” di abilitazione; per usufruire di tale servizio è necessario avere un conto corrente presso una banca convenzionata con l’Agenzia delle Entrate o presso Poste Italiane, sul quale addebitare le somme dovute;
- “F24 web”, il quale consente ai contribuenti di compilare e trasmettere il modello di versamento senza la necessità di scaricare sul proprio computer alcun software; il pagamento avviene con un “ordine di addebito” sul conto corrente bancario o postale del contribuente, a beneficio dell’Agenzia delle Entrate;
- “F24 cumulativo”, riservato agli incaricati della trasmissione telematica delle dichiarazioni, abilitati ad Entratel (es. dottori commercialisti, esperti contabili e consulenti del lavoro), che intendono eseguire i versamenti on line delle somme dovute dai propri clienti con addebito diretto sui conti correnti bancari o postali di questi ultimi o sul conto corrente dell’intermediario medesimo.
Non sarà quindi più possibile presentare i modelli F24:
- in formato cartaceo presso gli sportelli bancari, gli uffici postali o gli agenti della riscossione, qualora si tratti di contribuenti non titolari di partita IVA (a partire dal 2007, infatti, tutti i soggetti titolari di partita IVA sono già tenuti a presentare i modelli F24 esclusivamente con modalità telematiche);
- in via telematica, avvalendosi dei sistemi di home/remote banking collegati al circuito CBI (Corporate Banking Interbancari) del sistema bancario o di altri sistemi di home banking offerti dagli istituti di credito o dalle Poste.
Ai fini in esame, inoltre, potrebbero rilevare anche le compensazioni tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta (c.d. compensazioni “verticali” o “interne”), ad esempio il credito IRPEF/IRES per l’anno precedente compensato con gli importi dovuti a titolo di acconto per l’anno in corso, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24 e lo stesso chiuda a saldo zero.
Nella seconda “categoria” rientrano invece i modelli F24 con un saldo finale positivo, ma nei quali siano state effettuate compensazioni; si tratta, quindi, dei modelli F24 in cui vengono indicati importi a debito superiori agli importi a credito.
In tal caso, le “maglie” sono un po’ più larghe, in quanto la relativa presentazione dovrà avvenire esclusivamente mediante i servizi telematici messi a disposizione:
- dall’Agenzia delle Entrate, cioè mediante i suddetti servizi “F24 on line”, “F24 web” e “F24 cumulativo”;
- oppure dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, cioè banche, Poste e agenti della riscossione.
Anche ai fini in esame, dovrà essere chiarito se rilevano le compensazioni “interne” tra importi a debito e importi a credito della stessa imposta, qualora tali compensazioni vengano esposte nel modello F24.
Infine, l’obbligo di utilizzare esclusivamente i servizi telematici messi a disposizione dall’Agenzia delle Entrate o dagli intermediari della riscossione convenzionati con la stessa, si applicherà anche nel caso in cui il saldo finale del modello F24 sia di importo superiore a 1.000 euro, senza che siano state effettuate compensazioni.
Si tratta, quindi, del caso in cui il modello F24:
- evidenzi un importo a debito superiore a 1.000 euro;
- oppure comprenda più importi a debito che, sommati, danno un saldo finale superiore a 1.000 euro.
Fonte: Eutekne autore Massimo NEGRO 

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