L’improcedibilità riapre alla mediazione

Se è dichiarata l’improcedibilità del ricorso, la causa sarà rinviata per permettere alle parti di procedere con la mediazione
Per gli atti delle Entrate notificati dal 3 marzo scorso e soggetti alla procedura di reclamo e mediazione la proposizione dell’istanza di cui all’articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/1992 è condizione di procedibilità del ricorso non più di sua inammissibilità. Ciò è frutto delle modifiche apportate alla norma dalla Legge di Stabilità 2014. 
Gli effetti. La dichiarazione di improcedibilità, a differenza della inammissibilità (di cui al regime precedente), consente al ricorrente di rimediare a un errore processuale. 
Infatti, se il contribuente propone il ricorso senza aver fatto prima istanza di reclamo/mediazione, oppure procede al deposito del ricorso prima dei novanta giorni stabiliti dall’articolo 17-bis, l’Agenzia delle Entrate, al momento della costituzione in giudizio, può eccepire l'improcedibilità del ricorso. Il presidente della CTP, se accerta la causa di improcedibilità, dovrà rinviare l’udienza di trattazione, il che consentirà al contribuente di esperire la procedura di reclamo/mediazione, sanando così il vizio procedurale dovuto all’iscrizione a ruolo troppa frettolosa. 
Se invece l'improcedibilità del ricorso non è eccepita, il presidente della CTP, trattandosi di un'eccezione in senso stretto, cioè rilevabile solo su istanza di parte, non potrà che fissare la trattazione della causa per la decisione nel merito. 
La sospensione della riscossione. La dichiarazione di improcedibilità produce effetti anche sulla sospensione automatica della riscossione, introdotta con il nuovo comma 9-bis dell'articolo 17 del D.Lgs. 546/1992. 
In virtù della novella, la riscossione resta sospesa fino al momento in cui scatta il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente, vale a dire fino allo spirare dei novanta giorni dalla notifica del reclamo. In questo modo il contribuente ha garanzia di non subire alcun pregiudizio patrimoniale per tutta la durata del procedimento amministrativo, perché l'Ufficio non potrà procedere all'affidamento del carico al concessionario della riscossione (in caso di atti esecutivi) o ne comunicherà la sospensione (in caso d’iscrizioni a ruolo). 
La sospensione di diritto della riscossione non può però operare se è stata dichiarata l’improcedibilità del ricorso da parte del presidente della CTP, il che costituisce un rischio per il contribuente che potrebbe essere soggetto ad azioni esecutive, durante il periodo concesso per procedere alla mediazione. 
Al fine di impedire possibili azioni esecutive, il contribuente potrebbe accedere alla tutela cautelare giudiziale presentando istanza di sospensione dell'atto, ai sensi dell’articolo 47 del D.Lgs. 546/1992. Infatti, quando è eccepita l’improcedibilità da parte della resistente Agenzia, il presidente deve rinviare l'udienza di trattazione del merito per permettere l’espletamento della procedura di mediazione tra le parti, ma ciò non impedisce la fissazione della camera di consiglio per discutere della sospensiva, essendo ormai pendente il giudizio.
Autore: Redazione Fiscal Focus

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