Niente solidarietà tributaria tra gli eredi

Il Fisco può agire per l’intero nei confronti di tutti solo per l’IRPEF, dove l’art. 65 del DPR 600/73 ammette il vincolo solidale
Uno dei temi che maggiormente interessano ai fini della potestà di accertamento nei confronti degli eredi del contribuente defunto concerne la natura giuridica della loro responsabilità.
Infatti, è palese che gli eredi, salvo il caso della rinuncia, debbano rispondere per tutti i debiti del defunto, ivi inclusi quelli di natura fiscale (con l’eccezione delle sanzioni amministrative, intrasmissibili ai sensi dell’art. 8 del DLgs. 472/97), ma è altrettanto vero che non per tutte le imposte c’è una disciplina specifica.
Infatti, se l’art. 65 del DPR 600/73 stabilisce che gli eredi rispondono in solido per le imposte dovute dal contribuente defunto, analoga previsione non è contenuta nel DPR 633/72 in tema di IVA, o nel DPR 131/86 ai fini dell’imposta di registro.
Proprio di quest’ultima fattispecie si è occupata la Commissione tributaria regionale di Roma con la sentenza 2957/35/14 del 2014.
I giudici hanno rigettato la tesi erariale, secondo cui per tutti i tributi deve ritenersi sussistente la solidarietà, e hanno richiamato l’ordinaria regola del codice civile, contenuta nell’art. 752: “i coeredi contribuiscono tra loro al pagamento dei debiti e pesi ereditari in proporzione delle loro quote ereditarie, salvo che il testatore abbia altrimenti disposto”.
Alla luce di quanto detto,  tra i coeredi non sussiste alcun vincolo di solidarietà passiva e, come rammentato dalla Commissione, “il creditore del de cuius potrà agire nei confronti dei coeredi in proporzione della quota di ciascuno, gravando su di lui il rischio dell’insolvenza dei singoli debitori”.
Trattasi di una delle poche sentenze che hanno affrontato in maniera così diretta il problema, almeno di recente.
Obbligazione sempre parziaria
La risalente sentenza della Corte Costituzionale 67 del 1985 aveva dichiarato non fondata la questione di legittimità dell’art. 16 del DPR 645/58, ove, al pari dell’odierno art. 65 del DPR 600/73, era contemplata la solidarietà tra eredi per le imposte dirette. I giudici della Consulta avevano affermato che la mancata previsione di una norma dal tenore analogo per le imposte indirette non viola il principio di uguaglianza, stante la diversa natura dei due tributi.
Ad ogni modo, al di là della dogmatica, molto incisivi sono gli effetti della natura parziaria e non solidale della responsabilità fiscale degli eredi.
Per prima cosa, l’Agenzia delle Entrate, se si tratta di IVA e di registro, non può notificare l’atto per l’intero a tutti gli eredi, ma deve notificare un atto a ciascun erede in ragione della sua quota, e, per fare ciò, può essere imprescindibile visionare il testamento, almeno nelle successioni testamentarie.
Insomma, i rapporti tra gli eredi divengono autonomi, quindi, se l’Agenzia delle Entrate accerta nei confronti del de cuius una maggiore IRPEF e una maggiore IVA, essa potrà notificare l’accertamento IRPEF a tutti, e l’eventuale adesione di uno degli eredi comporterà l’estinzione dell’obbligazione per gli altri, ma dovrà notificare tanti accertamenti quanti sono gli eredi per l’IVA richiedendo il tributo in ragione delle quote ereditarie.
Fonte: Eutekne autore Alfio CISSELLO

Commenti