«Nuovi» minimi alla cassa per l’acconto dell’imposta sostitutiva

Per chi accede, si applicano le regole generali, senza che sia dovuto l’acconto IRPEF su base storica come capitava in passato
Anche quest’anno, i soggetti che si avvalgono del regime di vantaggio per l’imprenditoria giovanile ed i lavoratori in mobilità (cosiddetti “nuovi” minimi) sono tenuti al versamento dell’acconto della relativa imposta sostitutiva.
Al riguardo, operano le stesse regole vigenti in ambito IRPEF. Così, sono tenuti a pagare l’acconto dell’imposta sostitutiva coloro che presentano il modello UNICO 2014 PF con l’indicazione al rigo LM14 di un importo pari o superiore a 52 euro. In questo caso, occorre procedere al versamento in due rate qualora l’importo della prima superi 103 euro, in base alle regole generali. Al pari dell’IRPEF, la misura dell’acconto dell’imposta sostitutiva è fissata al 100% (ex art. 11 comma 18 del DL 76/2013).
Anche le modalità di calcolo sono le medesime: pertanto, l’acconto dell’imposta sostitutiva dei “nuovi” contribuenti minimi può essere determinato con il metodo storico, utilizzando il riferimento dell’imposta dovuta per l’anno precedente (riportata nel predetto rigo LM14), oppure con il metodo previsionale, sulla base dell’imposta che si presume dovuta per il 2014.
Sono invece esclusi dall’obbligo di versamento dell’acconto dell’imposta sostitutiva i contribuenti che hanno, in alternativa:
- evidenziato, nel predetto rigo LM14, un’imposta pari a zero ovvero pari o inferiore a 51 euro;
- aderito al regime dal periodo d’imposta 2014, in quanto non esiste un’imposta storica di riferimento.
Riguardo all’ultimo punto, si ricorda che l’art. 27 comma 7 del DL 98/2011 ha abrogato l’art. 1 comma 117 della L. 244/2007, ai sensi del quale, nell’anno in cui avviene il passaggio dal regime ordinario di tassazione a quello dei minimi, l’acconto IRPEF è calcolato senza tener conto delle disposizioni dettate con riferimento al regime agevolato.
Per effetto di tale soppressione, si ritiene che, a differenza di quanto avvenuto fino al 2011, il contribuente in possesso dei previsti requisiti, se dal 2014 ha optato per l’applicazione del regime dei “nuovi” minimi, non sia più tenuto al versamento dell’acconto IRPEF 2014 sulla base dell’imposta indicata nel modello UNICO 2014 PF, sempre che, nel 2014, preveda di non conseguire ulteriori redditi rispetto a quello d’impresa o di lavoro autonomo assoggettato ad imposta sostitutiva e, dunque, di non risultare titolare di un reddito complessivo da assoggettare ad IRPEF. In caso contrario, l’acconto IRPEF sarebbe dovuto secondo le consuete modalità.
Un’ulteriore ipotesi di esonero dall’obbligo di versamento dell’acconto riguarda il “passaggio” diretto dal regime per le nuove iniziative produttive (cosiddetto “forfettino”) a quello dei “nuovi” minimi.
È il caso, ad esempio, del contribuente che ha iniziato la propria attività nel 2011 e che, allo scadere del triennio agevolato (2013), ha optato per il regime dei “nuovi” minimi a partire dal 2014, finché esso sarà applicabile.
In tale ipotesi, a condizione che i contribuenti dichiarino nel modello UNICO 2014 solo redditi d’impresa o di lavoro autonomo soggetti al forfettino, l’acconto IRPEF 2014 non è comunque dovuto, per via dell’assenza di una base storica di riferimento. Inoltre, trattandosi del primo anno di adesione al regime dei “nuovi” minimi, non è dovuto neppure l’acconto della relativa imposta sostitutiva, mancando sempre una base storica di riferimento.
Nessun acconto in caso di fuoriuscita dal regime dal 2014
Infine, occorre analizzare che cosa accade al contribuente che ha fruito del regime dei “nuovi” minimi fino al periodo d’imposta 2013, essendone fuoriuscito a partire dal 2014 (ad esempio, per aver percepito nel 2013 ricavi o compensi superiori a 30.000 euro, ma non a 45.000 euro). In tale ipotesi, dal momento che per il 2014 non sarà dovuta alcuna imposta sostitutiva da dichiarare nel quadro LM del modello UNICO 2015 PF (come conseguenza della fuoriuscita del contribuente dal regime), si ritiene che nel 2014 non sia dovuto alcun importo a titolo di acconto di tale imposta.
Potrebbe invece risultare dovuto l’acconto IRPEF 2014, per via di altri eventuali redditi dichiarati nel modello UNICO 2014 PF, da corrispondere secondo le consuete modalità e con i codici tributo propri dell’IRPEF.
In buona sostanza, ai fini del calcolo dell’acconto IRPEF 2014 con il criterio storico, nessun rilievo assume il reddito assoggettato ad imposta sostitutiva nel 2013. Invece, qualora l’acconto IRPEF 2014 fosse determinato con il criterio previsionale, il reddito che, nel 2014, derivasse dall’attività d’impresa o di lavoro autonomo per la quale nel 2013 si è applicato il regime dei “nuovi” minimi andrebbe considerato nel reddito complessivo IRPEF 2014 sul quale calcolare la relativa IRPEF presunta 2014, base di commisurazione dell’acconto 2014.
Fonte: Eutekne autore Luca FORNERO

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