Per le società di revisione, «centrale» la valutazione del rischio riciclaggio

Secondo Assirevi, devono avvalersi di procedure per dimostrare che la portata delle misure adottate è adeguata all’entità del rischio
Nell’analizzare le problematiche sottese agli adempimenti delle società di revisione ai fini del rispetto della normativa antiriciclaggio, il recente documento Assirevi n. 181/2014 evidenzia la centralità del tema della valutazione del rischio nell’ambito di un corretto espletamento degli obblighi di adeguata verifica della clientela. Muovendo dal presupposto che il rischio di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo costituisce il pilastro di fondo su cui è costruita l’intera disciplina in esame, Assirevi ricollega il disposto di cui all’art. 20 del DLgs. 231/2007 (rubricato, per l’appunto, “approccio basato sul rischio”) al più ampio principio – contenuto nell’art. 3 del decreto – che impone la proporzionalità delle misure ivi previste al rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo in relazione al cliente e alla prestazione professionale (si veda “Società di revisione e normativa antiriciclaggio sotto la lente di Assirevi” del 20 maggio). In applicazione di detto principio, infatti, l’art. 20 impone ai destinatari della normativa di assolvere gli obblighi di adeguata verifica della clientela commisurandoli al rischio associato al tipo di cliente e alla prestazione professionale di cui trattasi, disponendo altresì una singolare inversione dell’onere della prova, in virtù della quale compete ai destinatari degli obblighi dimostrare alle autorità preposte ai controlli che la portata delle misure adottate è “adeguata” all’entità del rischio di riciclaggio/finanziamento del terrorismo. Da tali considerazioni discende, secondo Assirevi, la necessità per i soggetti destinatari degli obblighi di avvalersi di una procedura di valutazione dell’entità del rischio da assegnare a ciascun incarico professionale all’atto del conferimento dello stesso.
Sul punto, il documento Assirevi specifica che, oltre ai criteri generali definiti nell’art. 20 del decreto, ai fini della valutazione del rischio dovranno essere presi in considerazione anche i criteri specifici individuati dal provvedimento emanato dalla CONSOB con delibera n. 18802/2014 per l’adeguata verifica da parte dei revisori legali e delle società incaricate della revisione di enti di interesse pubblico.
Dunque, con riferimento al cliente, dovranno essere considerati in primis i seguenti criteri generali: natura giuridica; prevalente attività svolta; comportamento tenuto al momento del compimento dell’operazione o dell’instaurazione della prestazione professionale; area geografica di residenza o sede del cliente o della controparte. Nel caso di operazioni di rilevante valore economico, dovrà altresì tenersi conto, sia con riferimento al cliente che alla controparte, di ulteriori indicatori che spaziano dall’assetto proprietario e di controllo, dalla forma giuridica adottata, dall’eventuale esistenza di condanne penali o di altri procedimenti di natura penale a carico del cliente, fino alla presenza di rilevanti e notori fenomeni di criminalità, idonei a favorire reati di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, nel territorio ove il cliente svolge la propria attività.
Alla luce di detti criteri le società di revisione devono adottare un sistema di classificazione idoneo ad esprimere il grado di rischiosità correlato al riciclaggio/finanziamento del terrorismo, individuando a tal fine lo strumento più idoneo – in coerenza con la propria struttura organizzativa e con il proprio assetto dimensionale – per adempiere a tale obbligo di profilatura. All’uopo, secondo Assirevi le società di revisione potrebbero avvalersi di strumenti quali la raccolta di informazioni da fonti pubbliche indipendenti (ad es. una visura), unitamente alla somministrazione al cliente di specifici questionari di profilatura dello stesso, che consentano di acquisire le informazioni non disponibili pubblicamente.
Richiamando nuovamente il provvedimento CONSOB, si specifica poi che per la profilatura della clientela le società di revisione possono avvalersi anche di algoritmi predefiniti e procedure informatiche che consentono di attribuire automaticamente al cliente una classe di rischio, ferma restando la possibilità di aumentare tale livello “automatico”, laddove lo ritengano necessario secondo il loro prudente apprezzamento, ovvero di diminuirlo, in tal caso motivando e illustrando per iscritto tale decisione.
La profilatura della clientela deve essere eseguita nei confronti di ciascun cliente nella fase di accettazione dell’incarico, essendo diretta a classificare il cliente all’interno di una determinata fascia di rischio, presupposto essenziale per una corretta determinazione della portata degli obblighi di adeguata verifica.
Classificazione del livello di rischio oggetto di costante monitoraggio
Una volta effettuata, la classificazione del livello di rischio dovrà essere oggetto di costante monitoraggio, al fine di individuare tempestivamente eventuali situazioni che ne rendano indispensabile una modifica, come potrebbe accadere nel caso di cambiamento del titolare effettivo, con l’ulteriore necessità di declinare nuovamente tutte le attività afferenti alla adeguata verifica e alla valutazione di operazioni sospette.
Posta l’evidente centralità dell’argomento per tutti i destinatari della normativa antiriciclaggio, non può sottacersi la necessità che i professionisti interessati adottino procedure formali per la valutazione del rischio che, ancorché non richieste espressamente dall’art. 20 del decreto, sono da ritenersi obbligatorie in re ipsa, risultando necessarie ai fini del positivo superamento di una eventuale ispezione antiriciclaggio presso lo studio professionale. In senso conforme depone quanto già previsto dalla proposta di quarta direttiva europea in materia di antiriciclaggio, che impone agli Stati membri di provvedere affinché gli enti obbligati dispongano di vere e proprie procedure per la gestione efficace del rischio di riciclaggio, commisurate alla natura e alle dimensioni dell’ente obbligato.
Fonte: Eutekne autore Annalisa DE VIVO

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