Problemi di «ripartizione» della TASI tra proprietario e conduttore

Solo le delibere comunali pubblicate entro oggi hanno effetti sul calcolo dell’acconto per il 2014
Scade oggi il termine per la pubblicazione, sul sito del Dipartimento delle Finanze, delle delibere relative alla TASI, i cui effetti si riverberano sul calcolo dell’acconto per il 2014, per cui i singoli contribuenti e, soprattutto, gli studi professionali, si apprestano ad affrontare questo ennesimo adempimento.
Il percorso, come sempre, non è dei più agevoli anche se il meccanismo di calcolo del tributo, di per sé, risulta abbastanza semplice.
Innanzitutto, occorre verificare se la delibera sia stata pubblicata o meno al seguente link: http://www.finanze.it/dipartimentopolitichefiscali/fiscalitalocale/IUC/sceltaregione.htm.
Il primo problema che si può presentare è la pubblicazione di una delibera in data successiva al 31 maggio. Infatti, il sito accetta e pubblica quotidianamente le delibere che riceve, per cui occorre verificare che nel campo “Data pubblicazione” sia indicato un giorno antecedente al 31 maggio, viceversa tale delibera non esplica effetti per l’acconto 2014.
Occorre poi decidere se applicare rigorosamente la norma o confidare nella proroga, peraltro ampiamente annunciata dagli organi competenti.
Infatti, tale scelta condiziona il pagamento per gli immobili per i quali, al 31 maggio 2014, non risulta pubblicata alcuna delibera. In caso di applicazione dell’art. 1 comma 688 della L.147/2013, così come modificato dall’art.1 comma 1 lett. b) del DL 16/2014, per gli immobili diversi dall’abitazione principale il versamento della prima rata è effettuato con riferimento all’aliquota di base dell’1 per mille, e quindi lo 0,5 per mille, mentre per gli immobili adibiti ad abitazione principale il versamento è effettuato in un’unica rata, entro il termine del 16 dicembre 2014.
Viceversa la proroga, i cui contenuti sono stati anticipati dal comunicato del MEF del 19 maggio, prevede lo slittamento del primo acconto al mese di settembre/ottobre.
Entrando nel vivo dell’adempimento, si deve precisare che l’imposta è dovuta per l’abitazione principale, come definita ai fini dell’IMU, per gli altri fabbricati e per le aree edificabili (purché queste ultime non siano possedute da coltivatori diretti o soggetti IAP). Risultano pertanto esclusi per espressa previsione normativa i terreni agricoli.
I soggetti obbligati al pagamento del tributo sono sia coloro che possiedono (a titolo di proprietà o altro diritto reale) che coloro che detengono (attraverso un contratto di locazione oppure di comodato) gli immobili assoggettati al tributo, mentre, in caso di locazione finanziaria, la TASI è dovuta dal locatario a decorrere dalla data di stipulazione e per tutta la durata del contratto.
Nel caso in cui l’unità immobiliare sia occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità stessa, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di due distinte obbligazioni tributarie, rimanendo a carico dell’occupante una quota variabile tra il 10 ed il 30% a seconda di quanto stabilito dal regolamento comunale.
Tale disposizione sta creando non pochi problemi agli studi professionali in quanto, nel caso in cui, per fortuna poco frequente, il Comune abbia previsto un’aliquota anche sugli altri immobili e questi siano locati, il conduttore è obbligato al pagamento della quota a proprio carico che, in assenza di ripartizione contenuta nel regolamento, sarà pari al 10% dell’acconto dovuto.
Dal punto di vista operativo occorre che il proprietario, oltre a calcolare l’imposta per la sola quota a proprio carico, comunichi al conduttore i dati catastali affinché quest’ultimo abbia gli elementi per calcolare il tributo e, soprattutto, il detentore, in assenza di comunicazioni da parte del locatore, si faccia parte attiva per l’acquisizione dei dati, tutto questo, ovviamente entro il 16 giugno.
Per il resto, la procedura ricalca fedelmente quanto a suo tempo previsto per l’IMU, sia per la base imponibile, che è la stessa, sia per le modalità di calcolo. Infatti, dopo aver verificato le varie esenzioni e riduzioni, va applicata l’aliquota, ridotta al 50%, alla situazione del primo semestre. Questo significa che, in caso di acquisto di un fabbricato in data 1° aprile 2014 ed aliquota dell’1 per mille, l’acconto sarà calcolato solo per tre mesi con l’aliquota dello 0,5 per mille. Qualche problema potrebbe sussistere per alcune fattispecie residuali, quali ad esempio l’abitazione del coniuge assegnatario, per la quale l’ANCI Emilia Romagna, con nota n. 113/2014, ha ipotizzato che il proprietario corrisponda l’imposta nella misura del 70-90%, mentre il coniuge o ex coniuge assegnatario, in qualità di detentore, dovrebbe versare la restante parte (si veda “Ancora nodi da sciogliere sulla corretta applicazione della TASI” del 29 maggio).
Infine, il versamento può avvenire tramite bollettino postale oppure con modello F24, anche in compensazione. Anche in questo caso si applicano, per la sua compilazione, le stesse regole previste ai fini IMU, utilizzando però i seguenti codici tributo: 3958 per l’abitazione principale, 3959 per i fabbricati rurali ad uso strumentale, 3960 per le aree fabbricabili e 3961 per gli altri fabbricati.
Fonte: Eutekne autore Stefano SPINA

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